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Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". (1) "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, Supplemento Ordinario n. 233" Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr fi - istituto per la documentazione giuridica
Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza. 1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono, non oltre il 30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole unità operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di trapianto di organi e di midollo osseo nonché le unità spinali, in misura tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano, conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al solo fine della loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo. Fino a quando non sono esperite le suddette procedure è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille, indicato dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unità operativa ospedaliera interessata. 2. Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti letto superiore al 75 per cento destinando una quota parte dei risparmi derivanti dalla conseguente riduzione dei posti letto all'assistenza domiciliare a favore di portatori di handicap gravi, di patologie cronico-degenerative in stato avanzato o terminale nonché degli anziani non autosufficienti. Le regioni possono altresì fissare un tasso di occupazione di posti letto inferiore al 75 per cento negli ospedali situati nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.
31. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati nella classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , devono essere riportati in caratteri «Braille», in quanto compatibili con la dimensione della confezione, il nome commerciale del prodotto e un eventuale segnale di allarme che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni messe in commercio a partire dal 1°gennaio 1998. (7)
43. Agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, ammessi ad operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, può essere consentito l'uso gratuito di locali e servizi strettamente necessari all'espletamento delle relative attività.
45. Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , di assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie protette. È autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilità, secondo la normativa vigente. 46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente pubblico Croce rossa italiana, limitatamente per quest'ultimo al personale che, alla data del 30 settembre 1996, presta servizio nei servizi sanitari con contratto a tempo determinato, ferme restando le previsioni di cui al comma 1, agli ordini e collegi professionali, alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari ed a quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, agli enti non in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 22, comma 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero, alle Forze armate ed al personale tecnico, nelle qualifiche funzionali sesta, settima e ottava, dell'Istituto Idrografico e degli Arsenali della Marina in misura complessiva pari a 23 posti per il primo e 75 posti per i secondi, a parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso concorsi riservati al personale già in servizio, ai Corpi di polizia previsti dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , limitatamente al personale addetto all'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali di traduzione dei detenuti e degli internati, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il solo personale operativo, ed a quello di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, per il quale si siano esaurite le prescritte procedure entro il 31 dicembre 1996. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Il divieto non opera per le assunzioni di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, nella misura del 40 per cento dei posti resisi disponibili per cessazioni, nonché per le assunzioni previste da specifiche norme legislative per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, in entrambi i casi previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si procede alle assunzioni. Il divieto non opera altresì per le assunzioni, sia mediante procedure concorsuali, sia a tempo determinato, degli enti di gestione dei parchi nazionali, da effettuare nei limiti della pianta organica o dell'attuale dotazione organica purché approvati dal Ministero dell'ambiente, previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni. Per il comparto scuola si applicano le disposizioni del comma 73 e per il personale del Ministero degli affari esteri si applicano le disposizioni dal comma 132 al comma 142. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e successive modificazioni e integrazioni. Sono consentite le assunzioni dei vincitori di concorsi per qualifiche dirigenziali banditi da amministrazioni statali, le cui graduatorie risultino approvate dalle commissioni d'esame entro il 15 dicembre 1996, e, per il triennio 1997-1999, le assunzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro, limitatamente a 190 unità dell'ottava qualifica funzionale, dell'INPDAP, limitatamente a 250 unità complessive di personale da utilizzare nelle strutture periferiche, dell'INPS, nei limiti di 200 unità complessive di personale da adibire alla vigilanza, e dell'INAIL, nei limiti di 150 unità complessive. Gli enti locali dissestati che abbiano ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, per esigenze di funzionamento dei servizi, l'assegnazione di personale posto in mobilità al momento della rideterminazione delle piante organiche e in servizio presso gli enti stessi alla data del 31 dicembre 1995. (12) 47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998 . (13) 48. Fermi restando i limiti previsti dal comma 46, le amministrazioni di cui al medesimo comma assumono prioritariamente i soggetti appartenenti alle categorie protette in numero pari a quello dei posti occupati da falsi invalidi, accertati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e comunque nell'ambito delle disponibilità dei posti derivanti da cessazioni dal servizi. 64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.
71. In conformità agli obiettivi indicati al comma 70, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, gli organici del personale della scuola sono rideterminati con periodicità pluriennale, secondo criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascuna scuola e istituto di istruzione nonché le dotazioni organiche provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli interventi di supporto e valutazione dei processi formativi, dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare e, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria superiore, dell'integrazione degli alunni portatori di handicap. Sono abrogati gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 71, determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonché alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap. Le modalità saranno definite previa contrattazione decentrata, ove prevista. Gli organi competenti, sulla base dei princìpi generali di cui all'articolo 128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico. È abrogato il comma 5 dell'articolo 131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
75. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo 473 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non superiore all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno, altresì, stabiliti i criteri per la mobilità d'ufficio del medesimo personale. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.
104. Per il personale di leva che sarà incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare e per il personale che svolgerà servizio civile sostitutivo a decorrere dal 1° gennaio 1997 la durata della ferma di leva e del servizio civile è di 10 mesi.
248. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18. 249. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , sono tenuti a presentare alle prefetture, al comune o all'unità sanitaria locale competente per territorio, analoga dichiarazione relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. (77) 250. Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate su apposito modello determinato dal Ministro dell'interno con proprio decreto . (78) 251. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 entro il termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai medesimi commi 248 e 249. 252. In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio è obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle stesse. 253. Nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di cui al comma 248. 254. I disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo 1997, a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico. Il certificato è valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati. 255. Per i nascituri affetti da minorazione psichica o intellettiva il termine per adempiere all'obbligo di cui al comma 254 è fissato al dodicesimo mese dalla nascita. 256. Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare responsabilmente, è fatto obbligo di presentare la dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 ai rispettivi tutori o rappresentanti, qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età, ovvero di presentare un certificato medico. 257. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 , direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono obbligati a presentare alla prefettura e al loro datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determina l'immediato accertamento della sussistenza dei citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora si accerti l'insussistenza dei requisiti, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dalla data di accertamento da parte della medesima Direzione. 258. Le disposizioni dei commi da 248 a 259 non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano le materie di cui ai commi da 248 a 259 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni. (77) 261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso . (77) 262. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione. 263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo. (77),(80) 264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per periodi anteriori al 1° novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. In tali casi, i benefìci economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1° gennaio 1997 e non sull'intero indebito riscosso dal pensionato. È altresì escluso che le più favorevoli disposizioni della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato. La rateazione del recupero è definita ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544 , entro il periodo massimo di cinque anni. (81) 265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull'intera somma. 266. Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia pecuniarie, sia in natura a favore di soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno 1997, accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Le verifiche sono ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro. 267. (82)
Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo.
20. Con decorrenza dal 1° aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19
sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo
conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda,
nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di
agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale
di: A tal fine è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni. (86)
60. (101)
210. [Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi]. (153) 211. [Le agevolazioni previste dal comma 210 si applicano ai soggetti che: a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità; c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223 ; d) sono portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ; e) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 , nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992] .(154)
Disposizioni in materia di entrata.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni: 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 , la
Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) e le società a prevalente partecipazione
pubblica, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalità:
(1) Vedi Circ. 19 febbraio 1977, n. 3/97, emanata da: Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali; Circ. 23 dicembre 1996, n. 162, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 17 gennaio 1997, n. 10, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 23 gennaio 1997, F.L. n. 4/97, emanata da: Ministero dell'Interno; Circ. 29 gennaio 1997, n. 9, emanata da: Ragioneria generale dello Stato; Circ. 30 gennaio 1997, n. 737, emanata da: Ministero del tesoro; Circ. 4 febbraio 1997, n. 20/T, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 5 febbraio 1997, n. 22/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 6 febbraio 1997, n. 25/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 7 febbraio 1997, n. 29/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 7 febbraio 1997, n. 7/1997, emanata da: Ministero dell'Interno; Circ. 26 febbraio 1997, n. 16, emanata da: Ragioneria generale dello Stato; Circ. 27 febbraio 1997, n. 17, emanata da: Ministero del tesoro; Circ. 15 marzo 1997, n. 4/97, emanata da: Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali; Circ. 17 marzo 1997, n. 21, emanata da: Ministero del tesoro; Circ. 18 marzo 1997, n. 65, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 28 marzo 1997, n. 26, emanata da: Ragioneria generale dello Stato; Circ. 3 aprile 1997, n. 27, emanata da: Ragioneria generale dello Stato; Circ. 7 aprile 1997, n. 15 97, emanata da: Ministero dell'Interno; Circ. 22 aprile 1997, n. 18/FL, emanata da: Ministero dell'Interno; Circ. 5 maggio 1997, n. 374, emanata da: Ufficio Italiano Cambi; Circ. 30 maggio 1997, n. 121, emanata da: Ministero per i beni culturali e ambientali; Circ. 5 giugno 1997, n. 127, emanata da: Ministero per i beni culturali e ambientali; Circ. 1 luglio 1997, n. 7071925, emanata da: Ministero del tesoro; Circ. 8 luglio 1997, n. 196/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 18 luglio 1997, n. 6/1997, emanata da: Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali; 9 gennaio 1998, n. 3/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 18 luglio 1997, n. 166, emanata da: Ministero per i beni culturali e ambientali; Circ. 15 gennaio 1998, n. 1/1998, emanata da: Ministero dell'Interno; Circ. 15 gennaio 1998, n. 11/T, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 20 gennaio 1998, n. 18, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione; Circ. 21 gennaio 1998, n. 1/98, emanata da: Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali; Circ. 22 gennaio 1998, n. 26/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 6 marzo 1998, n. 76/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 3 settembre 1998, n. 211/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 18 novembre 1998, n. 265/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 15 febbraio 1999, n. 32, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 19 febbraio 1999, n. 9, emanata da: I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica); Circ. 27 luglio 1998, n. 1982, emanata da: Ministero dei lavori pubblici; Circ. 5 febbraio 1999, n. 28/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 25 marzo 1999, n. 69/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 17 marzo 1999, n. 62, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).
(7) Con D.M. 24 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 10 novembre 1997, n. 262) sono state dettate disposizioni per l'attuazione della previsione contenuta nel comma 31, relativamente all'indicazione in carattere «Braille» del nome commerciale del medicinale.
(12) Vedi, anche, l'art. 32, comma 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(77) Vedi, anche, l'art. 60, L. 27 dicembre 1997, n. 449, e l'art. 38, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(80) Comma così sostituito dall'art. 38, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(86) Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie previste dal presente comma e l'introduzione di un contributo per le spedizioni postali, vedi l'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448. Il regolamento del fondo previsto dal presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 25 maggio 1998, n. 394.
(101) Il presente comma, come modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, <<<<qsostituisce l'art. 4, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398.
(153) Comma prima sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 210 poi modificato dall'art. 11, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107) ed infine abrogato dall'art. 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(156) Modifica l'art. 10, comma 1 lett. b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
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