Legge - 10 febbraio 1962, n. 66,
"Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale
per i ciechi civili".
"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1962, n. 61".
Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr fi - istituto per la documentazione giuridica
Articolo 1.
L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita
con legge 9 agosto 1954, n. 632 (1),
provvede:
a) alla concessione della pensione non riversibile
ai ciechi civili, di cui al successivo art. 7;
b) a coordinare e potenziare le attività
aventi per fine il reperimento, l'orientamento, la qualificazione
e la riqualificazione professionale dei ciechi;
c) a promuovere iniziative aventi per iscopo
il collocamento al lavoro dei non vedenti, a tal fine essa studia
- in collaborazione con l'Unione italiana ciechi e con le altre
istituzioni interessate - le effettive possibilità di inserimento dei ciechi nella vita produttiva del paese;
d) a curare, su basi mutualistiche e con il concorso
finanziario dello Stato, mediante convenzione con un ente assistenziale,
le cui modalità saranno fissate dal regolamento, l'assistenza
sanitaria dei ciechi non aventi titolo a prestazioni sanitarie
da parte di altri enti;
e) a promuovere la costruzione di case di riposo
e di lavoro per i ciechi e l'accoglimento in esse dei non vedenti
che ne abbisognano.
L'Opera nazionale per i ciechi civili ha personalità
giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.
Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri
dell'interno e del tesoro i quali lo esercitano nei limiti e con
le modalità previsti dal regolamento di cui all'art. 13.
Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata
alle Amministrazioni dello Stato.
Articolo 2.
L'Opera nazionale per i ciechi civili è
retta da un Consiglio di amministrazione composto di un presidente
e di dieci consiglieri nominati con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per l'interno.
I Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione,
per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e
per il tesoro designano rispettivamente uri consigliere; quattro
sono designati dalla Unione italiana ciechi e uno dalla Federazione
nazionale delle istituzioni pro-ciechi.
I cinque rappresentanti delle organizzazioni dei
ciechi sono scelti dal Ministro per l'interno su una rosa di quindici
nomi di cui dodici proposti dall'Unione italiana ciechi e tre
proposti dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi.
Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i componenti
possono essere riconfermati.
Articolo 3.
Il Consiglio di amministrazione:
1. adotta i provvedimenti di carattere generale
intesi a realizzare i compiti dell'Opera;
2. delibera sui bilanci preventivi e consuntivi;
3. delibera sulla costruzione, sull'acquisto,
alienazione e trasformazione dei beni immobili, sull'accettazione
di lasciti e donazioni a favore dell'Opera;
4. delibera, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, il regolamento organico del personale e
dei servizi centrali e periferici;
5. nomina il direttore generale secondo le norme
previste dal regolamento organico del personale;
6. delibera sulle convenzioni da stipularsi con
enti operanti a favore dei ciechi;
7. delibera su eventuali altri argomenti proposti
dal presidente.
Le delibere di cui ai numeri 4) e 5) devono essere
approvate con decreto del Ministro per l'interno di concerto con
il Ministro per il tesoro.
Articolo 4.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Opera
al cui funzionamento sovrintende esercitando tutti i poteri non
spettanti al Consiglio di amministrazione e vigilando sull'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio stesso.
Ii presidente convoca il Consiglio di amministrazione
in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria quando
lo ritenga opportuno e ne facciano richiesta scritta almeno quattro
consiglieri e propone gli argomenti da sottoporre alla discussione.
In casi di urgenza il presidente può prendere
deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione,
limitatamente alle materie previste ai numeri 1) e 3) dell'art.
3, salvo sottoporre le deliberazioni stesse al Consiglio nella
prima adunanza successiva per ottenerne la ratifica.
Articolo 5.
La revisione della gestione dell'Opera è
affidata ad un Collegio di revisori dei conti così composto:
a) di un revisore effettivo, con funzioni di
presidente, ed un supplente designati dal Ministero del tesoro;
b) di un revisore effettivo ed un supplente designati
dal Ministero dell'interno;
c) di un revisore effettivo ed un supplente designati
dal Ministero della pubblica istruzione;
d) di un revisore effettivo ed un supplente designati
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
e) di un revisore effettivo ed un supplente designati
dal Ministero della sanità.
Il Collegio dei revisori dei conti è nominato
con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro
per il tesoro e dura in carica quattro anni.
Articolo 6.
L'Opera dispone di una organizzazione centrale
e periferica.
L'organizzazione periferica è costituita
principalmente dagli uffici regionali, retti preferibilmente da
un funzionario cieco civile dipendente dell'Opera.
Presso gli uffici della sede centrale, non aventi
carattere amministrativo, debbono prestare la loro opera anche
funzionari ciechi civili.
Articolo 7.
Ogni cittadino affetto da cecità congenita
o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio
sul lavoro o in servizio, ha diritto, in considerazione delle
specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione
non riversibile qualora versi in stato di bisogno.
Articolo 8.
Tutti coloro che siano colpiti da cecità
assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo
in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto
alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento
del 18° anno di età.
Articolo 9.
L'ammontare della pensione di cui alla lettera
a) dell'art. 1 è determinato maggiorando il trattamento
stabilito dall'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632 (2), e
dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1956, numero 32 (3), di lire 4.000 mensili per i ciechi assoluti
e di lire 2.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo
non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione.
Il diritto alla maggiorazione, di cui al precedente
comma, decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore
della presente legge ed è subordinato all'esito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 14.
Articolo 10.
I ciechi, che prima del 25° anno di età
non abbiano assolto l'obbligo scolastico di cui al regio decreto
29 agosto 1941, n. 1449, o non abbiano frequentato un corso di
qualificazione professionale e non esercitino alcuna attività
lavorativa, nonché i ciechi ospitati in istituti di istruzione, percepiscono la relativa pensione nell'ammontare del 50 per cento.
Conseguito il titolo di studio o l'attestato di
frequenza al termine di un corso di qualificazione professionale,
o compiuto il 25° anno di età, la pensione viene concessa nella misura di cui all'art. 9.
Qualora, a causa di altra infermità, il
cieco sia impossibilitato a frequentare la scuola per l'assolvimento
dell'obbligo, o un corso di qualificazione professionale, egli
ha diritto alla concessione della pensione nella misura di cui
all'art. 9 della presente legge.
Articolo 11.
L'accertamento della cecità e del residuo
visivo è effettuato da apposita Commissione provinciale,
nominata dal medico provinciale e composta di tre medici, di cui
uno scelto dallo stesso medico provinciale con funzioni di presidente
e due oculisti, designati, rispettivamente, dall'Opera nazionale
per i ciechi civili e dall'Unione italiana dei ciechi.
Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono
designati e nominati negli stessi modi il presidente e i componenti
supplenti.
Il presidente e i componenti durano in carica tre
anni.
Ove necessario, su richiesta dell'Opera nazionale
per i ciechi civili, possono essere costituite più Commissioni
nella stessa Provincia, che operino ciascuna per un settore di
popolazione non superiore a 500.000 abitanti.
Per la composizione, la nomina e la durata delle
dette Commissioni si applicano le norme dei commi precedenti.
Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti
di cui al primo comma sono corrisposti dall'Opera nazionale per
i ciechi civili a proprio carico.
Articolo 12.
Il parere della Commissione di cui all'articolo
precedente, qualora non sia accettato dall'interessato, è
sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata
dal Ministro per la sanità e composta di:
a) un direttore di clinica oculistica e, quale
suo supplente, un funzionario medico dei ruoli del Ministero della
sanità con qualifica non inferiore a quella di ispettore
generale;
b) un primario ospedaliero oculista designato
dall'Opera nazionale per i ciechi civili;
c) un medico oculista designato dall'Unione italiana
dei ciechi.
La Commissione superiore è presieduta dal
sanitario indicato alla lettera a) del comma precedente. Il presidente e i componenti durano in carica tre anni.
In caso di necessità la Commissione può
essere ampliata ed articolata, su proposta dell'Opera, in diverse
sottocommissioni i cui componenti, designati dagli enti di cui
al primo comma, sono nominati dal Ministro per la sanità
. (6)
Articolo 13.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro
per il tesoro, sarà provveduto, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del
regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie
per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge.
Articolo 14.
L'Opera provvede a far espletare entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti
di cui all'art. 11, in relazione all'art. 7, per tutti coloro
che beneficiano dell'assegno ed in seguito, periodicamente, almeno
una volta ogni dieci anni.
Articolo 15.
Salvo quanto previsto dall'art. 16 alle provvidenze
di cui alla presente legge si provvede con un contributo annuo
a carico dello Stato di 1.700 milioni di lire a favore dell'Opera
nazionale per i ciechi civili.
Articolo 16.
Alle spese per l'assistenza sanitaria, di cui
alla lettera d) dell'art. 1, lo Stato partecipa con un contributo
annuo di lire 200 milioni.
Il contributo di cui al precedente comma decorre
dalla data di stipula della convenzione prevista alla stessa lettera
d) dell'art. 1.
Articolo 17.
All'onere derivante dalla presente legge si provvede
con le maggiori entrate di cui alla legge relativa all'«Adeguamento
dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali
ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8».
Il Ministro per il tesoro è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio.
Articolo 18.
E' abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare
incompatibile con la presente legge.
Articolo 19.
L'Opera continuerà la corresponsione in
favore dei minorati, con residuo visivo superiore ad un ventesimo
e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione, dell'assegno di cui siano in godimento, nell'ammontare
di lire 10.000 mensili, alle condizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.
Sono valide le domande di concessione dell'assegno
di cui al comma precedente, presentate sino alla data di entrata
in vigore della presente legge.
1. Recava istituzione e compiti dell'Opera nazionale
per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a
vita. Tale legge non è più da considerarsi in vigore
a seguito della nuova disciplina, ad eccezione del primo comma
dell'art. 1 il quale dispone: «E' istituita l'Opera nazionale
per i ciechi civili» e dell'art. 4. In proposito vedi nota
3 all'art. 9.
2. Recava istituzione e compiti dell'Opera nazionale
per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a
vita. L'art. 4 di detta legge, al secondo comma - che è
da considerarsi ancora in vigore perché esplicitamente
richiamato dalla presente legge - dispone quanto segue: «L'Opera
ha il compito della erogazione di detto assegno, stabilito nella
misura variabile da lire 10.000 a lire 14.000 mensili, secondo
le norme di cui al successivo articolo 7».
Il citato articolo 7 rinviava al regolamento l'esecuzione
e l'attuazione della legge. Vedi, in proposito, la nota 4 a questo
stesso art. 9.
3. Recava il regolamento dell'Opera nazionale per
i ciechi civili ed altre norme per l'esecuzione e l'attuazione
della L. 9 agosto 1954, n. 632. L'art. 16 di detto decreto, dispone
quanto segue: «L'assegno mensile è concesso nelle
seguenti misure:
- lire 14.000 ai ciechi assoluti;
- lire 12.000 ai minorati con residuo visivo non superiore
ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- lire 10.000 ai minorati con residuo visivo superiore
ad un ventesimo e non superiore ad un decimo, in entrambi gli
occhi con eventuale correzione».
Le condizioni cui fa riferimento il comma sono quelle
contenute nell'articolo 15 di detto decreto, il quale articolo,
da considerarsi ancora in vigore sia pure in via transitoria,
dispone quanto segue:
«Possono beneficiare dell'assegno a
vita i richiedenti che, oltre ad essere affetti da cecità
o da minorazione visiva nei limiti stabiliti dalla legge, si trovino
nelle seguenti condizioni:
a) siano cittadini italiani residenti in Italia;
b) abbiano compiuto gli anni 18;
c) siano inabili a proficuo lavoro;
d) siano comunque sprovvisti dei mezzi necessari
per vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433
e seguenti del codice civile;
e) comprovino di aver assolto o di assolvere l'obbligo
scolastico di cui all'art. 32 del R.D. 29 agosto 1941, n. 1449,
ovvero di aver seguito o di seguire altri ordini di studi invece
della istruzione professionale obbligatoria. Questa condizione
non si applica nei confronti di coloro che documentino di essere
impediti all'assolvimento dell'obbligo scolastico da altre anormalità
ovvero da altri motivi di forza maggiore, né si applica
nei confronti di coloro che abbiano compiuto gli anni 45.
Agli effetti del precedente punto d) si intendono
sprovvisti di mezzi necessari per vivere i richiedenti che, se
soli, dispongono comunque di proventi non superiori alle lire
15.000 mensili e, se conviventi con familiari, usufruiscano comunque
di condizioni di vita stimate equivalenti».
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