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Conferenza permanente per i rapporto tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano - Provvedimento - 6 dicembre 2000
"Accordo-quadro tra le regioni e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di erogazione di pensioni, assegni e indennita' spettanti agli invalidi civili, di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (Provvedimento n. 1097)". "Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2001, n. 15" Testo tratto dal sito del Comune di Jesi, gazzette ufficiali
La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Visto l'accordo sancito, nel corso dell'odierna seduta, tra il Ministro dell'interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'individuazione delle modalita' procedimentali di trasferimento in materia di funzione di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (rep. atti n. 1099); Considerato che e' necessario addivenire ad un accordo-quadro tra l'Istituto nazionale per la previdenza sociale che, ai sensi del comma 1 dell'art. 130, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, svolge la funzione di erogazione di pensioni, assegni ed indennita' spettanti agli invalidi civili e le regioni che, ai sensi del richiamato art. 130, sono titolari della funzione concessoria; Visto lo schema di accordo in oggetto trasmesso il 6 dicembre 2000 dal commissario straordinario per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza e' stata apportata una modifica al punto 3 del presente schema di accordo e che la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997 (rep. atti n. 376/CU); Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che Governo, regioni e province autonome possono concludere in questa sede accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; Sancisce il seguente accordo nei termini sottoindicati tra l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: nella fase transitoria di cui all'accordo quadro tra le regioni ed il Ministro dell'interno, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale assicura la continuita' delle modalita' di collaborazione gia' in essere con il Ministero dell'interno; nella fase a regime, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale assicura tutte le attivita' di erogazione successive al provvedimento di concessione cosi' come esemplificato nella allegata tabella allegata al presente accordo; in sede locale, regioni ed enti locali potranno stipulare con l'INPS ulteriori accordi per meglio definire le modalita' operative di gestione delle funzioni di rispettiva competenza. Roma, 6 dicembre 2000
Il presidente: Loiero
Allegati
Rappresentazione schematica delle fasi e degli attori mell'attuale processo di invaliditā civile 1. Attivita' per la prima liquidazione della prestazione.
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