Conferenza permanente per i rapporto tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano - Provvedimento - 6 dicembre 2000

"Accordo-quadro tra le regioni e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di erogazione di pensioni, assegni e indennita' spettanti agli invalidi civili, di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (Provvedimento n. 1097)".

"Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2001, n. 15"

Testo tratto dal sito del Comune di Jesi, gazzette ufficiali

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Visto l'accordo sancito, nel corso dell'odierna seduta, tra il Ministro dell'interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'individuazione delle modalita' procedimentali di trasferimento in materia di funzione di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (rep. atti n. 1099);

Considerato che e' necessario addivenire ad un accordo-quadro tra l'Istituto nazionale per la previdenza sociale che, ai sensi del comma 1 dell'art. 130, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, svolge la funzione di erogazione di pensioni, assegni ed indennita' spettanti agli invalidi civili e le regioni che, ai sensi del richiamato art. 130, sono titolari della funzione concessoria;

Visto lo schema di accordo in oggetto trasmesso il 6 dicembre 2000 dal commissario straordinario per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza e' stata apportata una modifica al punto 3 del presente schema di accordo e che la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997 (rep. atti n. 376/CU);

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che Governo, regioni e province autonome possono concludere in questa sede accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; Sancisce il seguente accordo nei termini sottoindicati tra l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

nella fase transitoria di cui all'accordo quadro tra le regioni ed il Ministro dell'interno, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale assicura la continuita' delle modalita' di collaborazione gia' in essere con il Ministero dell'interno;

nella fase a regime, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale assicura tutte le attivita' di erogazione successive al provvedimento di concessione cosi' come esemplificato nella allegata tabella allegata al presente accordo;

in sede locale, regioni ed enti locali potranno stipulare con l'INPS ulteriori accordi per meglio definire le modalita' operative di gestione delle funzioni di rispettiva competenza.

Roma, 6 dicembre 2000

Il presidente: Loiero
Il segretario: Carpani

Allegati

Rappresentazione schematica delle fasi e degli attori mell'attuale processo di invaliditā civile

1. Attivita' per la prima liquidazione della prestazione.

Attivitā Modello attuale
1.01 Accertamento sanitario ASL
1.02 Istruttoria e accertamento requisiti amministrativi Prefettura
1.03 Emissione decreto o provvedimento Prefettura
1.04 Acquisizione elementi per liquidazione Prefettura
1.05 Trasmissione elementi per liquidazione Prefettura
1.06 Ricezione elementi per liquidazione INPS
1.07 Perfezionamento istruttoria INPS
1.08 Calcolo della prestazione INPS
1.09 Emissione documenti INPS
1.10 Emissione ordinativo di pagamento INPS

2. Attivita' per lagestione della prestazione con effetti monetari.

Attivitā Modello attuale
2.11 Accertamento sanitario (nei casi di revisione per aggravamento dello stato invalidante) ASL
2.12 Istruttoria e accertamento requisiti amministrativi Prefettura
2.13 Emissione decreto o provvedimento Prefettura
2.14 Acquisizione elementi per riliquidazione Prefettura
2.15 Trasmissione elementi per riliquidazione Prefettura
2.16 Ricezione elementi per riliquidazione INPS
2.17 Perfezionamento istruttoria INPS
2.18 Rideterminazione della prestazione INPS
2.19 Emissione documenti INPS
2.20 Gestione dei conguagli INPS
2.21 Emissione ordinativo di pagamento INPS
2.22 Recupero prestazioni indebite INPS
3. Attivita' per la gestione della prestazione con effetti non monetari.
Attivitā Modello attuale
3.23 Acquisizione elementi in variazione Prefettura INPS
3.24 Trasmissione elementi in variazione Prefettura
3.25 Ricezione elementi in variazione INPS
3.26 Inserimento variazione nel S.I. INPS INPS

4. Attivita' per la ricostituzione a carattere generale della prestazione (adeguamenti periodici annuali e applicazioni specifiche di legge).

Attivitā Modello attuale
4.27 Adeguamento o rideterminazione della prestazione INPS
4.28 Trasmissione elementi adeguati o rideterminati -
4.29 Emissione comunicazioni e certificazioni INPS
4.30 Emissione e accreditamento mensile ordinativo di pagamento aggiornato INPS

5. Attivita' per la liquidazione dei ratei agli eredi.

Attivitā

Modello attuale
5.31 Istruttoria e accertamento del diritto Prefettura
5.32 Emissione decreto o provvedimento Prefettura
5.33 Acquisizione elementi per la liquidazione dei ratei Prefettura
5.34 Trasmissione elementi per la liquidazione Prefettura
5.35 Ricezione elementi per la liquidazione INPS
5.36 Perfezionamento istruttoria INPS
5.37 Calcolo delle somme dovute INPS
5.38 Emissione documenti e comunicazioni INPS
5.39 Emissione dispositivo di pagamento INPS



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