Legge 23 dicembre 1998, n. 448

"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 302 nel Supplemento Ordinario n. 210

Testo tratto dal sito del Parlamento

Testo della legge

Titolo I
Disposizioni in Materia di Entrata.

CAPO I - Disposizioni in Materia di Imposte sui Redditi e di Imposta Regionale sulle Attività Produttive

Articolo 1
Restituzione del Contributo Straordinario per l'Europa.

1. A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato.

2. Per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione è effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.

3. Per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale, è riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute. L'importo rimborsato e l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicati nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati da consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero per il tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto un'apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.

4. Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli di cui al comma 3 l'importo è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero per il tramite del sostituto d'imposta che provvede entro il secondo periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto una apposita richiesta contenente l'indicazione della predetta differenza.

5. Per tutti gli altri contribuenti l'importo di cui al comma 1 è ammesso in diminuzione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998.

6. I contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei commi precedenti possono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del loro domicilio fiscale apposita istanza di rimborso. Il Centro di servizio provvede tramite la tesoreria provinciale ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze.

Articolo 2
Modifiche alla Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al Decreto-Legge 8 aprile 1998, n. 78.

1. All'articolo 59, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 marzo 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1999". All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1999".

Articolo 3
Incentivi per le Imprese.

1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle relative forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 8, sono soppressi:

    a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

    b) i contributi destinati alle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

    c) il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni.

3. Nei confronti dei settori per i quali altre aliquote contributive di finanziamento della gestione di cui al comma 1 risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha effetto dall'anno 2000.

4. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 17, le parole: "fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001";

    b) al comma 18, le parole: "lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999, lire 1.150.000 fino al 31 dicembre 2000, lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001".

5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e Molise le disposizioni del presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che:

    a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;

    b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

    c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

    d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente;

    e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;

    f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
    g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;

    h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

    i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.

8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.

9. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. All'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".

10. Gli stanziamenti nell'ambito del bilancio dello Stato relativi alle amministrazioni ed agli enti pubblici beneficiari della soppressione dei contributi di cui al comma 1 sono ridotti in proporzione agli effetti derivanti dalla soppressione medesima.

11. I commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

12. All'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "sui redditi" sono aggiunte le seguenti: "e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro".

13. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 1.419 miliardi per l'anno 1999, in lire 2.410 miliardi per l'anno 2000, in lire 2.706 miliardi per l'anno 2001, in lire 1.464 miliardi per l'anno 2002 e in lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, quanto a lire 1.319 miliardi per l'anno 1999, a lire 1.590 miliardi per l'anno 2000, a lire 1.986 miliardi per l'anno 2001, a lire 1.434 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8.

14. Le prestazioni relative alla tutela di cui al comma 1, lettera c), restano confermate e sono poste a carico dello Stato.

Articolo 4
Incentivi per le Piccole e Medie Imprese.

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, che dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti, è concesso, in conformità alla disciplina comunitaria, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 1999, un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari a un milione di lire annue. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annue in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla prima assunzione. Si applicano le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3.

2. Il credito di imposta è pari a tre milioni di lire annue per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia un'invalidità superiore al 65 per cento.

3. Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 1998, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, o con quelle per le quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97)D/4949 del 30 giugno 1997, nonchè nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in province nelle quali il tasso di disoccupazione accertato, secondo la predetta definizione allargata ISTAT, sia superiore del 20 per cento alla media nazionale. La disposizione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal comma 4 dell'articolo 3 della presente legge e, limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 3, trovano applicazione nei limiti della regola de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e alle altre condizioni di cui al citato articolo 4 della legge n. 449 del 1997, anche per le aziende industriali ed artigiane ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.

4. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione la nuova normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'ultimo periodo del comma 3, valutati in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Gli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

Articolo 5
Incentivi per le Aree Depresse.

1. L'articolo 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (Incentivi territoriali) - 1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa partecipanti ai contratti d'area, ai patti territoriali e ai contratti di programma che siano stipulati nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità dell'intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, nonchè ad altri accordi di programmazione negoziata, sono concessi i benefici fiscali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato e integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, secondo le procedure ivi previste e nei limiti, alle condizioni e per le spese ammissibili di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni. I soggetti beneficiari dell'incentivazione automatica devono indicare, all'atto dell'attribuzione del finanziamento, l'incremento di dipendenti che esso comporta. Per il riconoscimento del beneficio fiscale di cui al presente articolo è riservata, nell'ambito delle risorse destinate agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 244 del 1995, una specifica quota da porre a carico dello stanziamento riservato dal CIPE per i contratti d'area e per gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Articolo 6
Disposizioni in Materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) le parole: "potere di maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "potere di variare l'aliquota";

    b) le parole da: "nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale".

2. All'articolo 3, comma 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera b), le parole: "di maggiorare l'aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "di variare l'aliquota";

    b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive ai fini della determinazione del fondo sanitario di cui alla lettera d) e delle eccedenze di cui alla lettera e) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lettera e)".

3. Resta fermo quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.

5. È data facoltà ai comuni di applicare le disposizioni previste dal comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di imposta comunale sugli immobili a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità.

CAPO II - Disposizioni in Materia di Imposte Indirette

Articolo 7
Disposizioni in Materia di Imposta di Registro e altre Disposizioni Fiscali.

1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati".

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998, anche con riferimento a contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1o gennaio 1993.

5. All'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e di unificare, anche previa definizione di un codice unico identificativo, tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, nonchè le modalità di pagamento; armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile degli immobili su base catastale dopo la definizione delle nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le materie sopra indicate al fine del loro migliore coordinamento con le innovazioni introdotte;".

6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 152, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. L'organizzazione e la disciplina degli uffici della amministrazione finanziaria, conseguenti alla attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 5, sono determinate con regolamenti o con decreti ministeriali di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è abrogato.

8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 13, al comma 1, dopo la parola: "richiesta", sono inserite le seguenti: ", salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis,"; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis.";

    b) all'articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonchè il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.";

    c) all'articolo 5 della tariffa, parte I, dopo la nota II, è aggiunta la seguente:

"II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000".

9. Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto-legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e non danno luogo a rimborso.

Articolo 8
Tassazione sulle Emissioni di Anidride Carbonica e Misure Compensative.

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1o-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformità alle disposizioni dei successivi commi.

2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalità di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.

3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalità di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea.

4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonchè la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1o gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonchè quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonchè dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonchè il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non più del 30 per cento della predetta differenza.

7. A decorrere dal 1o gennaio 1999 è istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.

8. L'imposta è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonchè al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.

9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

    a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;

    b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005;

    c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento;

    d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di accesso all'agevolazione;

    e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;

    f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonchè per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.

11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, può deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.

12. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo è stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle compensazioni di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a).

CAPO III - Disposizioni in Materia di Accertamento

Articolo 9
Proroga di Termini.

1. I termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono fissati al 31 dicembre 2000. Entro la stessa data devono essere resi esecutivi i relativi ruoli.

2. I termini per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione e per l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonchè quelli per le relative iscrizioni nei ruoli, che scadono il 31 dicembre 1998, sono prorogati al 30 giugno 1999.

Articolo 10
Persone Fisiche Residenti in Territori Esteri aventi un Regime Fiscale Privilegiato.

1. All'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la individuazione dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".

2. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di domicilio fiscale, al secondo comma, dopo le parole: "pubblica amministrazione," sono inserite le seguenti: "nonchè quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".

CAPO IV - Disposizioni in Materia di Riscossione

Articolo 11
Rimborso della Tassa sulle Concessioni Governative per l'Iscrizione nel Registro delle Imprese.

1. L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:

    a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila;

    b) per le società a responsabilità limitata, lire quattrocentomila;
    c) per le società di altro tipo, lire novantamila.

2. Le società che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validità e la tempestività delle stesse; a partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle di minore importo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese tra il 1999 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, sarà versato al Ministero delle finanze che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6. Per le annualità successive, l'importo di emissione dei titoli pubblici per il completamento delle attività di rimborso sarà determinato con legge finanziaria, in relazione all'esatta quantificazione dell'ammontare complessivo dei crediti da rimborsare.

6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli stessi non abbiano provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio eletto.

Articolo 12
Differimento di Termini per Regolarizzazione di Omessi Versamenti.

1. Il termine del 28 febbraio 1998 previsto ai commi 204, 208 e 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è differito al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 possono essere regolarizzati anche gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonchè dei contributi dovuti risultanti dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 1o gennaio-31 dicembre 1996.

3. Ferme restando le misure della soprattassa prevista per gli anni 1995 e precedenti, gli ammontari dovuti per il 1996 sono maggiorati di un importo a titolo di soprattassa pari al 10 per cento.

Articolo 13
Cessione e Cartolarizzazione dei Crediti INPS.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui al comma 15, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto.

2. Le tipologie e i valori dei crediti ceduti, comunque non inferiori all'importo di lire 8.000 miliardi, le modalità tecniche, i tempi e il prezzo della cessione sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. Per tipologie diverse da quelle individuate dai predetti decreti si applicano i commi 18 e 19.

3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 3, 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. L'INPS è tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori. Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto alle facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione.

4. Il cessionario è individuato ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, fra le banche e gli intermediari finanziari abilitati o fra associazioni temporanee di imprese tra detti soggetti.

5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo. Alla società si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonchè le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. Tale società può finanziare le operazioni di acquisto dei crediti anche mediante emissione di titoli. Ai titoli emessi si applicano gli articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; all'emissione dei predetti titoli non si applica l'articolo 11 del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e similari emessi da società quotate nei mercati regolamentati.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo ruolo, l'INPS è obbligato ad iscrivere a ruolo, ad eccezione dei crediti già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, per i quali forma un elenco da trasmettere al cessionario, i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, trasmettendo copia degli stessi al cessionario. L'INPS forma un separato elenco dei crediti ceduti, oggetto di contestazione nei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, e lo trasmette al cessionario. Nei rapporti tra cedente e cessionario, l'elenco dei crediti in contestazione e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del codice civile.

7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riversano le somme riscosse al cessionario.

8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi d