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Legge 31 dicembre 1991, n. 429.
"Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati". "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1992, n. 7" Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr fi - istituto per la documentazione giuridica
1. Con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406 , e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'articolo 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra. 1. Alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 , e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.
1. All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato in lire 57.000 milioni per il 1991 e
in lire 69.000 milioni a decorrere dal 1992, si provvede:
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