Legge - 19 maggio 1971, n. 403.
"Nuove norme sulla professione e sul collocamento
dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi".
"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1971, n. 162."
Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr fi - istituto per la documentazione giuridica
Articolo 1.
La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore
e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori
e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia
statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità,
sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti
privati, sia che esercitino la professione autonomamente.
Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali
ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese
per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste
sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati,
sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti
privati, sia che esercitino la professione autonomamente.
Articolo 2.
Sono tenuti ad assumere direttamente in ruolo
un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto
all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti
ciechi istituito con la legge 21 luglio 1961, n. 686 :
a) gli enti ospedalieri e gli altri istituti
di ricovero e cura da cui dipendono ospedali generali, quando
l'ospedale abbia più di 200 posti letto; ove il numero
dei posti letto sia superiore a 700, dovrà essere assunta
una unità ogni 300 posti letto eccedenti i 700;
b) gli ospedali specializzati per cure ortopediche,
traumatologiche, di riabilitazione e recupero funzionale, climatiche,
idroterapiche, balneotermali, cinetiche, massoterapiche o miste
o comunque cure fisiche e affini per ogni 50 posti letto.
Gli ospedali di cui al comma precedente sono tenuti
a istituire nei rispettivi ordinamenti, ove non esista, il ruolo
organico dei massaggiatori e massofisioterapisti con apposito
decreto o deliberazione sottoposti ai normali controlli degli
organi competenti, anche in deroga alle disposizioni legislative
e regolamentari che fanno divieto di assunzione di personale senza
concorso.
Sono ugualmente tenuti ad assumere, indipendentemente
dall'esistenza del ruolo, un massaggiatore o massofisioterapista
cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei
massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, tutte le case di cura
generiche o policliniche con almeno 200 posti letto e, indipendentemente
dal numero dei posti letti, tutte le case di cura e le cliniche
specializzate, i centri gli istituti climatici, le stazioni idroterapiche
e gli stabilimenti sanitari o balneotermali o comunque di cure
fisiche e affini, gli istituti sanitari, comunque denominati e
di qualsiasi categoria, ove si praticano cure ortopediche o cinetiche
o massoterapiche o miste, appartenenti a persone o enti privati
o comunque da essi gestiti.
Gli ospedali e gli istituti privati, di cui al
presente articolo, nel caso che abbiano già alle loro dipendenze
personale diplomato da una scuola di massaggio e massofisioterapia
statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità,
sono tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista
cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei
massaggiatori e massofisioterapisti ciechi dalla data di cessazione
dal servizio di uno dei dipendenti diplomati oppure in occasione
della prima nuova assunzione di tale personale dopo la entrata
in vigore della presente legge.
Articolo 3.
I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati
e iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori
e massofisioterapisti ciechi sono tenuti ad esercitare un orario
lavorativo unico che non superi le sei ore giornaliere.
Anche per quanto concerne il trattamento economico
e normativo resta salva la facoltà degli interessati di
optare per un trattamento più favorevole ove sia già
previsto negli ordinamenti degli ospedali e degli istituti privati
presso i quali siano assunti, nonché di usufruire di ogni
ulteriore miglioramento di carattere giuridico ed economico stabilito
legislativamente o concordato fra le organizzazioni sindacali
interessate.
Articolo 3.
I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati
e iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori
e massofisioterapisti ciechi, i quali alla data di entrata in
vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali
e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, vengono
inquadrati direttamente nel ruolo organico secondo le modalità
di cui al secondo e quarto comma del medesimo articolo 2.
Ai medesimi è riconosciuta a tutti gli effetti
l'anzianità del servizio comunque prestato.
Articolo 5.
I massaggiatori privi della vista diplomati presso
la Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi
di Firenze prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1961,
numero 570, hanno diritto ad ottenere a domanda dalla direzione
della scuola suddetta la conversione del titolo posseduto nel
diploma di massofisioterapista, equipollente a tutti gli effetti
al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.
Ai medesimi è riconosciuto quindi il diritto
ad ottenere, sempre a domanda, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, l'iscrizione all'albo professionale nazionale
dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.
Articolo 6.
I massaggiatori privi di vista non diplomati presso
una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata
con decreto del Ministro per la sanità, i quali alla data
di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio
da almeno cinque anni in tale qualità presso gli ospedali
e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, o abbiano
esercitato abitualmente e direttamente tale attività per
il medesimo periodo di tempo, saranno ammessi a sostenere una
prova di idoneità presso la scuola nazionale professionale
per massofisioterapisti ciechi dell'Istituto nazionale dei ciechi
di Firenze, istituita con legge 5 luglio 1961, numero 570 , o
altre scuole debitamente autorizzate, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire
domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge direttamente alla scuola suddetta, corredandola di un certificato
di servizio rilasciato dalla direzione dell'amministrazione, ente
o istituto, pubblico o privato, presso il quale esercitano la
propria attività e vistato dal medico provinciale. La direzione
della scuola suddetta è tenuta, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, a costituire una apposita
commissione esaminatrice composta dal direttore della scuola medesima,
da almeno due docenti titolari preso la scuola, dal medico provinciale
o da un suo delegato e da un rappresentante dell'Unione italiana
dei ciechi. I criteri della prova di idoneità saranno stabiliti
dalla commissione medesima in apposite riunioni preliminari e
comunicati agli aspiranti almeno tre mesi prima della loro convocazione.
Il diploma di idoneità conseguito abilita
all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore
e massofisioterapista ed è equipollente a tutti gli effetti
al diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.
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