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Legge - 11 febbraio 1980, n. 18
"Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili." "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1980, n. 44." Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr fi - istituto per la documentazione giuridica
Articolo 1.
Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili
per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12
della legge 30 marzo 1971, n. 118 , nei cui confronti le apposite
commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge
citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità
di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o,
non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita,
abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità
di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione,
a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili
a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili
dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza
1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità
di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai
grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis,
n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915.
Articolo 2. Il Ministro della sanità, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 ; eventuali modifiche e variazioni sono apportate con decreto del Ministro stesso entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 3.
Gli invalidi civili totalmente inabili per affezioni
fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30
marzo 1971, n. 118 , già riconosciuti tali all'entrata
in vigore della presente legge, i quali ritengano di essere nelle
condizioni previste all'art. 1, sono, a domanda, sottoposti a
visita di accertamento, ai fini della concessione dell'indennità
di accompagnamento, dalle commissioni sanitarie provinciali, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 4.
All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1980,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento «sgravi contributivi
disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione».
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