Legge 12 febbraio 1981, n. 17

"Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato."

"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1981, n. 45 - Stralcio"

Articolo 1.

Il Governo presenterà al Parlamento, entro il 30 dicembre 1982, un nuovo piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria nazionale da definirsi nell'ambito della elaborazione del piano generale dei trasporti.

Il piano poliennale è elaborato d'intesa con le regioni. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attesa del piano poliennale, è autorizzata a dare esecuzione, nel periodo 1980-1985, ad un programma integrativo di interventi per il riclassamento, il potenziamento e l'ammodernazione delle linee e degli impianti della rete, nonché dei mezzi di esercizio, per l'importo complessivo di 12.450 miliardi di lire.

Nel piano poliennale di sviluppo e nel programma integrativo di cui ai commi precedenti dovranno essere rispettati i criteri e le priorità stabilite dalla risoluzione n. 8-00001 approvata dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati il 1° gennaio 1978.

Il programma integrativo ha lo scopo:

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h) di adeguare il parco del materiale rotabile e gli impianti fissi delle stazioni, le navi-traghetto, le rampe di accesso e i porti a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;

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Articolo 6.

E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a 2.210 miliardi di lire, dei 4.200 destinati al conseguimento delle finalità indicate alle lettere b), e), d), e) ed h) dell'articolo 1 della presente legge, per l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture dell'Italia meridionale ed insulare.

omissis

Articolo 12.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, qualora sia necessario per esigenze del servizio, può provvedere alla soppressione di passaggi a livello mediante manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, secondo criteri sui quali sia stata sentita la regione interessata, e, per quanto concerne la viabilità statale, d'intesa con l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).

La realizzazione dei manufatti può essere anche a totale carico dell'Azienda medesima.

L'Azienda predetta può altresì accordare contributi, riferiti alle conseguenti economie d'esercizio, a province, comuni o consorzi di comuni, per analoghi interventi connessi a prevalente interesse della viabilità ordinaria. Analoghi contributi possono essere accordati ai titoli per la eliminazione di servitù.

omissis

Articolo 15.

Per la realizzazione delle opere previste dai programmi di interventi per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee e degli impianti della rete ferroviaria dello Stato sono istituite cinque unità speciali, alle quali sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale, con le seguenti attribuzioni:
a) curare gli studi per l'esecuzione delle nuove opere previste del programma di interventi, programmare gli interventi stessi secondo un ordine di priorità, con i necessari collegamenti con i servizi della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti locali, seguire la progettazione delle opere in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti, anche sotto l'aspetto dell'assetto del territorio, coordinare la perfetta sincronia di tutte le strutture con particolare riguardo a quelle periferiche chiamate ad operare per l'esecuzione del piano;

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