Legge 21 maggio 1998, n.162
"Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno
in favore di persone con handicap grave".
"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1998"
Articolo 1
Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per
la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali
venga meno il sostegno del nucleo familiare";
b) all'articolo 39, comma 2,all'alinea, dopo le parole: "possono
provvedere" sono inserite le seguenti:
"sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio";
c) all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera 1), sono aggiunte le seguenti:
"l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come
prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle
persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante
forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore,
provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9,
allistituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto
conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al
rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi
previamente concordati";
"l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente
alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello
svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili
tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in
forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano
richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia";
d) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:
"Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap). - I. Il
Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e
conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche
dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e dei privato sociale che
esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle
persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche
al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente."
"Art. 41-ter (Progetti sperimentali). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale
promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli
articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge."
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti
sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati
per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo.(1)
3. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 41-ter,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), dei
presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Articolo 2
Verifica delle prestazioni erogate e dell'efficacia degli interventi.
1. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41
,
comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la solidarietà
sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 39, comma 2,
lettere 1-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1
comma 1, lettera c), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonché le misure
urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone affette da handicap
grave nel territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote
di competenza, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai sensi dell'articolo 3, il
Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla
riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente ridestinazione alle regioni.
Articolo 3
Copertura finanziaria.
1. Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e
l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera
c), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di
lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000, da
ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della citata legge n. 104 del
1992, tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravità di cui
all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992.
2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter della legge 5
febbraio 1992, n.. 104, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente
legge, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi
per l'anno 1999.
3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l'anno 1998, a
lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi per l'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza dei Consiglio dei Ministri. 4.Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 maggio 1998
Homepage Informa Handicap