Legge 10 aprile 1981, n. 151

"Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore" articolo 1, 2, e 8.

"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1981, n. 113 - (Stralcio)"

Titolo 1
Principi fondamentali

Articolo 1.

La presente legge stabilisce i principi fondamentali cui le regioni a statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio delle potestà legislative e di programmazione, in materia di trasporti pubblici locali. Si intendono per tali i servizi adibiti normalmente a trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato.

Appartengono altresì alla competenza regionale le funzioni amministrative trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di trasporti pubblici.

Le regioni delegano, di norma, agli enti locali e a loro consorzi, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente.

Articolo 2.

A fine di realizzare una diretta correlazione tra sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti nel quadro di una visione integrata dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, le regioni, nell'ambito delle loro competenze:
a) definiscono la politica regionale dei trasporti in armonia con gli obbiettivi del piano generale nazionale dei trasporti e delle sue articolazioni settoriali;
b) predispongono piani regionali dei trasporti in connessione con le previsioni di assetto territoriale dello sviluppo economico, anche al fine di realizzare la integrazione e il coordinamento con i servizi ferroviari ed evitare aspetti concorrenziali con gli stessi;
c) adottano programmi poliennali o annuali di intervento, sia per gli investimenti sia per l'esercizio dei trasporti pubblici locali.

omissis

Articolo 8.

I contributi per gli investimenti, di cui all'art. 5, sono erogati dalla regione alle aziende, sulla base dei piani regionali di cui alla lettera b) dell'art. 2 e dei piani di bacino di traffico di cui al numero 3) dell'art.3.

Detti investimenti debbono essere utilizzati anche per contribuire alla eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto e alla accessibilità agli invalidi non deambulanti di una parte almeno dei servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

omissis



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