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Legge - 4 gennaio 1968, n. 15
"Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968, n. 23" Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr fi - istituto per la documentazione giuridica
Articolo 1 La produzione agli organi della pubblica amministrazione di atti e documenti e la loro formazione, rilascio e conservazione da parte di tali organi sono disciplinati dalla presente legge.
Articolo 2
La data ed il luogo di nascita, la residenza, la
cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe,
coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita,
la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente
o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari
e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati
con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
Articolo 3
I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici
stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali,
oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo
della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità
di cui all'art. 20. In tali casi la normale documentazione sarà
successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione,
prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.
Articolo 4 L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.
Articolo 5 Salvo quanto disposto negli artt. 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla p.a. e contenente l'attestazione dei dati richiesti.
Articolo 6
Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti
sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione,
il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti
su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il
modulo è sottoscritto dall'interessato e dal funzionario
.
Articolo 7 Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.
Articolo 8 Se l'interessato è soggetto alla patria potestà, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente legge sono sottoscritti o esibiti rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
Articolo 9 Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, sono validi a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente dagli interessati e riconosciuti regolari dalla amministrazione.
Articolo 10
La buona condotta, l'assenza di precedenti penali
e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate
d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione
che deve emettere il provvedimento.
1 1. (Certificazioni contestuali). - Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità personali concernenti la stessa persona debbono essere contenute in un unico documento.
Articolo 12
Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai
e tutti gli altri atti pubblici sono redatti a stampa, o con scrittura
a mano o a macchina. I detti sistemi possono essere utilizzati
anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto.
Articolo 13
Il testo degli atti pubblici non deve contenere
lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.
Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi
sul significato delle parole abbreviate.
Articolo 14
Le copie autentiche, totali o parziali, di atti
e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti
nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia
della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali
procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per
il tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano
anche per la formazione di copie autentiche.
Articolo 15
La legalizzazione di firme è l'attestazione
ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria
firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché
della autenticità della firma stessa.
Articolo 16 Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Articolo 17
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato
e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono,
ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi,
centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi
e autorità delegati dallo stesso.
Articolo 18
Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non
sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari
o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti
dai medesimi rilasciati.
Articolo 19 In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 .
Articolo 20
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi
della pubblica amministrazione può essere autenticata,
ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Articolo 20 - bis
La dichiarazione di chi non sa o non può
firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da
due testimoni idonei ai sensi dell'articolo 47 della legge 16
febbraio 1913, n. 89.
Articolo 21
Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli
2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della
sottoscrizione delle dichiarazioni medesime è soggetta
alla imposta di bollo di lire 400, qualunque sia il numero delle
dichiarazioni contenute nell'atto.
Articolo 22 Agli effetti della legge di bollo la legalizzazione può far seguito all'atto, ma non può farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere un altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro dell'ufficio.
Articolo 23 L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare . Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di certificato attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.
Articolo 24 La pubblica amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati ai sensi dei precedenti articoli, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
Articolo 25
Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno
facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, ai documenti
dei propri archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza
ed agli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta
la conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica anche
se costituita da fotogramma negativo.
Articolo 26
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia.
Articolo 27
Salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12,
13, 14, 17, 18, 19 e 20 nulla è innovato alle norme del
R.D. 9 luglio 1939, numero 1238 , concernenti la presentazione
dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché
alle norme del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 , relative alla presentazione
dei documenti nei concorsi per le carriere statali (9).
Articolo 28
Sono abrogate la L. 3 dicembre 1942, n. 1700 ,
la L. 14 aprile 1957, n. 251 , il D.P.R. 2 agosto 1957, n. 678
, la L. 18 marzo 1958, n. 228 , la L. 15 giugno 1959, n. 430 (10),
ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
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