|
Legge 3 aprile 2001, n. 138
"Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici." "pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001, n. 93" Testo tratto dal sito del Comune di Jesi, gazzette ufficiali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Campo di applicazione. 1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecita' secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.
Definizione di ciechi totali.
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
Definizione di ciechi parziali.
1. Si definiscono ciechi parziali:
Definizione di ipovedenti gravi.
1. Si definiscono ipovedenti gravi:
Definizione di ipovedenti medio-gravi.
1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:
Definizione di ipovedenti lievi.
1. Si definiscono ipovedenti lievi:
Accertamenti oculistici per la patente di guida.
1. Gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, previsti dall'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono impugnabili, ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura civile, avanti al magistrato ordinario.
Data a Roma, addi' 3 aprile 2001 CIAMPI
|