Legge 15 maggio 1997, n. 127.
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (1)."
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113 - Supplemento Ordinario
Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr - fi - istituto per la documentazione giuridica
Articolo 1.
Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai princìpi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 , ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati
all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefìci economici o altre
utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate (2) .
Articolo 2.
Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica
1. (3).
2. (4).
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di
rilascio salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore (5).
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di
stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici
servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che
le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta
acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la
autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (5).
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli
archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di
pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.
6. (6).
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici,
possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità per il
rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o
informatico. La carta di identità e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il
codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di
carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, nonché le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati è rilasciato a
seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto
del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle
tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti
di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità (7).
11. È abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 , in materia di rilascio del passaporto.
11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 , è abrogato (8).
11-ter. (9).
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non
ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro
trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale (10).
Articolo 3.
Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza
attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei
corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di
riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli
esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati
contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento
abbiano subìto variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.
2. (11).
3. (12).
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.
5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la
partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali (13).
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o
ad oggettive necessità dell'amministrazione (14).
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti
dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il
candidato più giovane di età (13).
8. (15).
9. (16).
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 , e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita
nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (10) (17).
Articolo 4.
Giuramento del sindaco e del presidente della provincia. Distintivo del sindaco
1. (18).
2. (19).
Articolo 5.
Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali
1. (20).
2. (21).
3. (22).
4. (23).
5. (24).
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , è abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 , le parole: «qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di
raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con
arrotondamento all'unità inferiore» devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella
composizione così integrata.
Articolo 6.
Disposizioni in materia di personale
1. (25).
2. (26).
3. (27).
4. (28).
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche
elettive a causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni (29). La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. (30).
8. (31).
9. (32).
10. (33).
11. (34).
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure
professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. La
stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere (29).
13. (35).
14. (36).
15. (37).
16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e successive modificazioni.
17. Entro il 30 settembre 1998 gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 , e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima
qualifica, nonché i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente (38) (39).
18. (40).
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a
procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole:
«vigente prima della data del 31 agosto 1993».21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996 (41).
Articolo 7.
Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) (42);
b) (43);
c) (44);
d) (45);
e) (46);
f) (46);
g) (47);
h) (48);
i) (49);
l) (50);
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f), al termine del comma 1 dell'articolo 17;
n) (51);
o) (51);
p) (52);
q) (53);
r) (54);
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti: «legge 17 gennaio 1994, n.
47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.».
Articolo 8.
Disposizioni in materia di contrattazione collettiva
1. (55).
2. (56).
3. (57).
4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo
1995, n. 89 , convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa sino al 31 marzo 1998.
Articolo 9.
Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio (58).
2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.
3-bis. (59)4. (60).
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 ,
e successive modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 , il comma 5 dell'art. 32 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «all'articolo 53, comma
1, ed». [All'art. 31, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive
modificazioni, le parole: «in sede di assestamento» sono sostituite dalle parole: «una tantum»] (61).
7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e
province ai princìpi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.
7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1
possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso (62).
Articolo 10.
Disposizioni in materia di giudizio di conto
1. (63).
2. (64).
Articolo 11.
Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del D.L. 15 marzo 1965, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici
1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del D.L. 15 marzo 1965, n. 124 , convertito, con modificazioni,
dalla L. 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è soppressa.
2. (65).
Articolo 12.
Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica
1. (66).
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla L. 24 dicembre 1908, n. 783 , e successive modificazioni, ed al
regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454 , e successive modificazioni, nonché alle
norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.
3. [Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della L. 1° giugno 1939, n. 1089 . I beni immobili notificati ai sensi della L. 20 giugno 1909, n. 364, o della L. 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'art. 2 della L. 1° giugno 1939, n. 1089 , sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089 . Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della L. 1° giugno 1939, n. 1089 . Agli immobili per i quali non sia intervenuta la domanda degli aventi diritto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 71, secondo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (67)] (68).
4. [Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , per i quali non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2] (68).
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza.
Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente (69).
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. [In tali casi, nei confronti
dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti] (70).
6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a), e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi (71).
Articolo 13.
Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili
1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218 , sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto e l'alienazione di immobili o
per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni (72).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 14.
Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali
1. (73).
2. (74).
Articolo 15.
Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo
1. (75).
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Governo adotta misure per la
semplificazione delle modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.
Articolo 16.
Difensori civici delle regioni e delle province autonome
1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali (76).
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro
il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1
Articolo 17.
Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo
1. (77).
2. (78).
3. (79).
4. (80).
5. (81).
6. (82).
7. (83).
8. (84).
9. (85).
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 , introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'art. 1 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e
nei piani approvati dalla Commissione di cui all'art. 2 della L. 15 dicembre 1990, n. 396 , nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.
12. (86).
13. (87).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
15. (88).
16. (89).
17. (90).
18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente
dell'Ente stesso può essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . I dipendenti degli enti locali a tempo parziale,
purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.
19. Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è istituito un Centro tecnico,
operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con
contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. In
sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro
subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento
del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale «Rete
unitaria della pubblica amministrazione» di cui all'articolo 2 del D.L. 3 giugno 1996, n. 307 ,
convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura
ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ,
e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 , nonché dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 , in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 . In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441 , si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 , alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. (91).
24. (92).
25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonché per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.
26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 .
27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
28. È istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.
29. (93).
30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 , come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonché gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
33. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45 (94).
34. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.
35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
36. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.
40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
41. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza