Legge - 5 gennaio 1955, n. 12.

"Norme per l'ammissione dei laureati e diplomati ciechi agli esami di abilitazione all'insegnamento ed a concorsi a cattedre".

"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1955, n. 20."

Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr fi - istituto per la documentazione giuridica

Articolo 1.

I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate delle materie giuridiche ed economiche, storia, filosofia, musica e canto. I laureati ciechi sono altresì ammessi a partecipare ai concorsi a cattedre per l'insegnamento dell'italiano, latino e greco nei Licei classici;
italiano, latino e storia negli Istituti magistrali; italiano e latino nei Licei scientifici; italiano e storia negli Istituti tecnici, lingue straniere in qualsiasi tipo di scuola .

Articolo 2.

Essi sono anche ammessi agli esami per l'abilitazione all'insegnamento di tutte le materie non comprese nell'articolo precedente; l'efficacia di tale abilitazione è però limitata all'insegnamento nei soli Istituti specializzati per l'istruzione dei ciechi.

Articolo 3.

Agli effetti dell'art. 1° della presente legge, sono abrogate per gli insegnanti ciechi le norme relative ai limiti di età per la partecipazione ai concorsi.



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