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Legge - 5 gennaio 1955, n. 12.
"Norme per l'ammissione dei laureati e diplomati ciechi agli esami di abilitazione all'insegnamento ed a concorsi a cattedre". "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1955, n. 20." Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr fi - istituto per la documentazione giuridica
I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla
partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali
e pareggiate delle materie giuridiche ed economiche, storia, filosofia,
musica e canto. I laureati ciechi sono altresì ammessi
a partecipare ai concorsi a cattedre per l'insegnamento dell'italiano,
latino e greco nei Licei classici;
Essi sono anche ammessi agli esami per l'abilitazione all'insegnamento di tutte le materie non comprese nell'articolo precedente; l'efficacia di tale abilitazione è però limitata all'insegnamento nei soli Istituti specializzati per l'istruzione dei ciechi.
Agli effetti dell'art. 1° della presente
legge, sono abrogate per gli insegnanti ciechi le norme relative
ai limiti di età per la partecipazione ai concorsi.
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