Legge 18 marzo 1988, n. 111

"Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale"

"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 84 dell'11 aprile 1988"

Stralcio

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Articolo 2.

1. Nell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

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Le patenti di guida conformi al modello comunitario sono distinti nelle seguenti categorie e consentono di guidare su strada i veicoli delle rispettive categorie:

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3. Nell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1969, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 il comma quarto è sostituito dal seguente:

"I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali, anche se trainanti un rimorchio leggero. Le patenti speciali di categoria C possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche in relazione all'esito degli accertamenti di cui al terzo comma dell'articolo 81. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare, ove ricorra, quale protesi sia prescritta e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono comunque guidare i veicoli in servizio da piazza o di noleggi con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di più di otto persone oltre il conducente".

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Articolo 4.

1. L'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, è sostituito dal seguente:

"Art. 81 (Requisiti fisici e psichici perla patente di guida).

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4. L'accertamento delle condizioni psico-fisiche e psico-tecniche è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità locali nei comuni di maggiore importanza, nei riguardi:

    a) dei mutilati e minorati fisici;

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7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dagli aspiranti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti:

    a) i requisiti psico-fisici e psico-tecnici per conseguire e confermare le patenti di guida;
    b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
    c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4 nonché, sempre in questa ipotesi, un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con altresì l'intervento ove richiesto dall'interessato, di un medico di sua fiducia.

9. Il decreto di cui al comma 8 è emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di handicap, di un apposito comitato tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità. Il comitato ha anche il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul continuo progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte dei portatori di handicap".

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Articolo 9.

1. Nell'articolo 86 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

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Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al primo comma che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti A e B speciali, previste dal quarto comma dell'articolo 80".

Articolo 10.

1. Nell'articolo 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.393, i commi primo e terzo sono abrogati.

2. I commi secondo e quarto del medesimo art. 87 sono rispettivamente costituiti dai seguenti:

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"La patente di guida per veicoli delle categorie A , B e C speciali, rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida di veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione".

Articolo 11.

1. Nell'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.393, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

"La patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B speciali rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella per autoveicoli delle categorie C e D sono valide per cinque anni. Il Ministro dei trasporti con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti psico-fisici, psico tecnici ed attitudinali, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente".

Articolo 12.

1. Dopo l'articolo 88 del testo delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

"Art. 88-bis. (Patenti speciali). -1. Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente di categoria F, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C speciali, per la guida dei veicoli adattati in relazione alla particolare mutilazione o menomazione posseduta dal suo titolare.

2. Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente A o B rilasciata a mutilati o minorati fisici, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C speciali, senza adattamento del veicolo".

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 88bis del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alla fattispecie prevista nella legge 9 aprile 1986, n.97.

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Articolo 16.

1. Dopo l'articolo 99 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente articolo:

"Art. 99-bis (Adeguamento della normativa sulle patenti di guida alle norme internazionali)".

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2-bis Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il Ministro della sanità per gli articoli da 470 a 485. In tali decreti si avrà particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilità dei portatori di handicap, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione dei decreti si dovrà altresì tener conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della presente legge.

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