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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2000
"Accordo-quadro tra il Ministro dell'interno, le regioni e le province autonome per l'individuazione delle modalita' procedimentali di trasferimento in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000. (Provvedimento n. 1099)." "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2000, n. 265 Testo tratto dal sito del Comune di Jesi, gazzette ufficiali LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTITRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto l'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici in favore dei minorati civili; 1) le prefetture riceveranno direttive dal Ministero dell'interno al fine della stipula di accordi con le regioni per regolamentare la graduale operativita' delle funzioni trasferite e per garantire alle regioni i necessari apporti operativi non oltre la data del 31 dicembre 2001.
2) le prefetture e le regioni, provvederanno ad individuare i carichi di lavoro, pianificando i tempi occorrenti per la definizione dei relativi procedimenti. 3) nelle sedi provinciali, ove alla data del 31 dicembre 2000, si riscontri la presenza di un elevato numero di procedimenti non definiti, dovranno essere individuate, nell'ambito degli accordi locali da sottoscrivere, forme organizzative e sinergiche finalizzate alla definizione dei procedimenti in corso;
4) le prefetture e le regioni individueranno le necessarie metodologie al fine di garantire l'adeguata istruzione al personale degli enti concessori, incaricato di svolgere i compiti connessi alla trattazione della materia. 5) le prefetture e le regioni, nell'ambito delle risorse umane e strumentali, reciprocamente conferite al servizio, individueranno adeguate forme di collaborazione finalizzate ad ottimizzare la funzionalita' del servizio stesso, sotto il profilo organizzativo ed operativo. A decorrere dal 1o gennaio 2001, e per un periodo non superiore a sei mesi, potranno essere utilizzate le strutture delle prefetture gia' precedentemente adibite allo svolgimento di tale servizio, al fine di garantire l'iniziale funzionalita' gestionale da parte degli enti concessori;
6) gli archivi "storici" delle prefetture dovranno essere trasferiti alle regioni sulla base delle intese da concordarsi in sede locale, finalizzate prioritariamente a garantire l'uniformita' in ambito regionale. 7) il trasferimento degli archivi "correnti", predisposto con gli stessi criteri e modalita' previsti al precedente punto 6) sara' effettuato dopo che le regioni avranno individuato e rese operative le sedi deputate allo svolgimento dell'attivita' concessoria e, comunque, non oltre la data del 30 giugno 2001; 8) per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni dettate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Roma, 6 dicembre 2000
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