Decreto del Presidente della Republica del 10 ottobre 2000, n. 333

Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001, n. 93

Testo tratto dal sito del Comune di Jesi, gazzette ufficiali

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, reca: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", si trascrive il testo dell'art. 20, in attuazione del quale e' stato emanato il presente regolamento:
"Art. 20 (Regolamento di esecuzione). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate".
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa)".
- L'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), cosi' recita:
"25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti formativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi, straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizioni ed ampliamento attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali, di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.

Note all'art. 1:
- Gli articoli 1 e 18, comma 2, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, sono i seguenti:
"Art. 1 (Collocamento dei disabili) - 1. La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanita' sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita';
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidita' superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordita' dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresi' ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, e' effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacita' lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilta' e' ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilita' che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'".
"Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali) - 2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione".
- La legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre 1998, modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288 (Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'amministrazone civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1o aprile 1981, n. 121), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):
"Art. 3 (Assunzioni obbligatorie - quote di riserva). - 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1, si applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui ai comma 1, insorge solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui ai presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attivita' lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonche' della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
- Il testo del comma 2 dell'art. 5 della citata legge 12 marzo 1999 n. 68 e' il seguente:
"2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3. Sono, altresi' esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarita' dell'attivita' di trasporto".
- I commi 1 e 3 dell'art. 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono i seguenti:
"1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta gorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili".
"3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro".
- Il testo dell'art. 2 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, e' il seguente:
"Art. 2 (Collocamento mirato) - 1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilita' nelle loro capacita' lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione".

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68:
"Art. 4 (I criteri di computo della quota di riserva).
- 1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonche' i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'art. 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unita'.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalita' di telelavaro, ai quali l'imprenditore affida una quantita' di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformita' alla disciplina di cui all'art. 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'art. 3, se hanno subito una riduzione della capacita' lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia, di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio a la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del piu' favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'art. 6, comma 1, presso altra azienda, in attivita' compatibili con le residue capacita' lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'art. 8.
5. Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attivita' presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento mediante convenzioni alle associazioni nazionali di promozione tutela e rappresentanza, di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilita', agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purche' in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonche' ai soggetti di cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attivita' di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'art. 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilita' previsto dall'art. 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "conferenza unificata .".
- Per il testo dell'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 si veda alle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 4, della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104:
"Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1, della legge 15 ottobre 1990 n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68:
"2. All'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente piu' rappresentative ;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"nell'ambito di tale organismo e' previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilita', con compiti relativi alla valutazione delle residue capacita' lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilita'. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1 .".
- Per il testo dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda note all'art. 1. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246 (Modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1997.
- Per il testo dell'art. 3 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 4:
- Per i testi degli articoli 3, 9, comma 1, e 18 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note agli articoli 1 e 2.

Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999:
"6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dai quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, la periodicita' dell'invio dei prospetti e puo' altresi' disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico".

Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999:
"1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 11. Le richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonche' i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano piu' di 50 dipendenti". Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 come modificato dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze dell'ordine, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa".
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge n. 68 del 1999:
"Art. 11 (Convenzioni e convenzione di integrazione lavorativa). - 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalita' delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere convenute vi sono anche la facolta' della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita' formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova piu' ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purche' l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui e' affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione puo' essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonche' con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli art. 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'art. 6 della presente legge, puo' proporre adozione di deroghe ai limiti di eta' e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell`art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, e convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attivita' di sorveglianza e controllo".
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999:
"5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro e' tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio".
- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge n. 68 del 1999:
"Art. 12 (Cooperative sociali) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3, con le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 6, non possono riguardare piu' di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 30 dipendenti, ovvero piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'art. 3, se il datore di lavoro occupa piu' di 50 dipendenti.
2. La convenzione e' subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'art. 3 attraverso l'assunzione di cui alla tenera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non puo' eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 e con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della citata legge n. 68 del 1999.
"4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresi' le commissioni parlamentari competenti per materia; che esprimono il loro parere con le modalita' di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonche' i criteri e le modalita' per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione".
- Il comma 1 dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 come modificato dall'art. 22 comma 1 del citato decreto legislativo n. 80 del 1998 e' il seguente:
"Art. 36 (Reclutamento del personale). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
"Art. 21 (Disposizioni a favore degli orfani e delle vedove del personale deceduto per causa di servizio). - 1. Le assunzioni di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, per i figli e il coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto inabile a qualunque servizio nelle circostanze e alle condizioni di cui alla citata legge n. 466 del 1980, nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto per diretto effetto di ferite e lesioni riportate nelle circostanze di cui alla legge 3 giugno 1981 n. 308, cosi' come estesa ai vigili del fuoco dall'art. 7 della legge 4 marzo 1982, n. 66, sono disposte anche in soprannumero nei ruoli di supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo stesso.
2. Il soprannumero e' imputato al posti riservati nei ruoli del Corpo alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e viene riassorbito con le cessazioni dal servizio di personale delle categorie riservatarie medesime.
3. L'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, e l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, vanno interpretati nel senso che la dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza a tutti gli effetti dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto;
parimenti il trasferimento nei ruoli di supporto del personale non idoneo ai servizi d'istituto ha decorrenza a tutti gli effetti dallo stesso giorno".

Note all'art. 8:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale.
- Si riporta il testo dell'art. 15 della citata legge n. 68 del 1999:
"Art. 15 (Sanzioni). - 1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'art. 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'art. 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge n. 68 del 1999:
"Art. 17 (Obbligo di certificazione). - 1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonche' apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione".
- Il testo dell'art. 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999 e' il seguente:
"6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad i