Decreto del Presidente dalla Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (1).
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992, n. 303, Supplemento Ordinario
Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr fi - Istituto per la documentazione giuridica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3 il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;
Emana il seguente regolamento:
Articoli
Titolo I
Disposizioni generali
1. Definizioni e classificazioni di carattere generale (Artt. 1-3 Codice della Strada). . .1 - 5
2. Disposizioni generali sulla circolazione (Artt. 5-6 Codice della Strada) . . .6 - 8
3. Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali (Art. 10 Codice della Strada) . . .9 - 20
4. Servizi di polizia stradale (Artt. 11-12 Codice della Strada). . .21 - 25
Titolo II
Costruzione e tutela delle strade
CAPO I
1. Fasce di rispetto (Artt. 16-18 Codice della Strada) . . .26 - 28
2. Installazione di opere e cantieri ed apertura di accessi sulle strade (Artt. 20-22 Codice della Strada) . . . 29 - 46
3. Pubblicità sulle strade e sui veicoli (Art. 23 Codice della Strada) . . .47 - 59
4. Pertinenze, attraversamenti e condotta delle acque (Artt. 24-33 Codice della Strada) . . .60 - 71
5. Oneri supplementari (Art. 34 Codice della Strada) . . .72
CAPO II
1. Competenze (Art. 35 Codice della Strada). . .73
2. La segnaletica in generale (Artt. 37-38 Codice della Strada). . .74 - 76
3. La segnaletica verticale (Art. 39 Codice della Strada)
A) Segnali verticali in generale . . .77 - 83
B) Segnali di pericolo . . .84 - 103
C) Segnali di prescrizione . . .104
a Segnali di precedenza . . .105 - 114
b Segnali di divieto. . .115 - 120
c Segnali di obbligo. . .121 - 123
D) Segnali di indicazione. . .124 - 136
4. La segnaletica orizzontale (Art. 40 Codice della Strada) . . .137 - 155
5. Segnali luminosi (Art. 41 Codice della Strada) . . .156 - 171
6. Segnali complementari (Art. 42 Codice della Strada) . . .172 - 180
7. Segnali degli agenti del traffico (Art. 43 Codice della Strada). . .181 - 183
8. Segnaletica relativa ai passaggi a livello (Art. 44 Codice della Strada) . . .184 - 191
9. Controlli ed omologazioni (Art. 45 Codice della Strada) . . .192 - 195
Titolo III
Dei veicoli
CAPO I - Dei veicoli in generale. . .196 - 219
CAPO II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi. . .220 - 226
CAPO III - Veicoli a motore e loro rimorchi
SEZIONE I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione
1. Caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione (Artt. 71-74 Codice della Strada). . .227 - 233
2. Certificato di approvazione, origine ed omologazione (Artt. 76-79 Codice della Strada) . 234 - 237
3. Revisioni (Artt. 80-81 Codice della Strada) . 238 - 242
SEZIONE II
Destinazione ed uso dei veicoli. . . 243 - 244
SEZIONE III
Documenti di circolazione e immatricolazione
1. Formalità per la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori (Artt. 93-99 Codice della Strada) . . . . . 245 - 255
2. Targhe (Artt. 100-102 Codice della Strada). . .256 - 263
3. Cessazione dalla circolazione (Art. 103 Codice della Strada). . .264
CAPO IV - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici
1. Disposizioni sulla circolazione di macchine agricole eccezionali (Artt. 104-105 Codice della Strada). . 265 - 268
2. Costruzione ed equipaggiamento delle macchine agricole (Art. 106 Codice della Strada) . . . 269 - 289
3. Certificati di idoneità e di omologazione, carta di circolazione delle macchine agricole (Artt. 107-110 Codice della Strada) . . .290 - 294
4. Revisione delle macchine agricole (Art. 111 Codice della Strada). . .295
5. Circolazione delle macchine operatrici (Art. 114 Codice della Strada). . .296 - 306
Titolo IV
Guida dei veicoli e conduzione degli animali
1. Patente di guida (Artt. 115-121 Codice della Strada)
A) Disposizioni generali sulla patente e sul CAP (Artt. da 115 a 118 Codice della Strada). . . 307 - 318
B) Requisiti per il rilascio della patente di guida (Artt. da 119 a 121 Codice della Strada) . . .319 - 333
2. Autoscuole (Artt. 122-123 Codice della Strada) . . .334 - 337
3. Altre disposizioni (Artt. 127-139 Codice della Strada). . .338 - 341
Titolo V
Norme di comportamento
1. Limitazioni della velocità (Artt. 141-142 Codice della Strada). . .342 - 345
2. Comportamenti riguardanti la marcia dei veicoli (Artt. 144-155 Codice della Strada). . . 346 - 350
3. Arresti, soste e fermate dei veicoli (Artt. 157-163 Codice della Strada). . .351 - 360
4. Carichi sporgenti e trasporto merci pericolose (Artt. 163-168 Codice della Strada). . .361 - 370
5. Altri comportamenti (Artt. 169173 Codice della Strada). . .371
6. Circolazione sulle autostrade (Artt. 175-176 Codice della Strada). . .372 - 374
7. Veicoli senza cronotachigrafo e con cronotachigrafo (Artt. 178-179 Codice della Strada). . .375 - 376
8. Circolazione dei velocipedi (Art. 182 Codice della Strada) . . .377
9. Circolazione e sosta delle autocaravan (Art. 185 Codice della Strada). . .378
10. Circolazione delle persone dedite all'alcool e degli invalidi (Artt. 186-188 Codice della Strada) . . .379 - 381
Titolo VI
Degli illeciti previsti dal codice della strada e delle relative sanzioni
CAPO I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
SEZIONE I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime (Artt. 196-208 Codice della Strada). . .382 - 393
SEZIONE II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie (Artt. 213-218 Codice della Strada). . .394 - 400
Titolo VII
Disposizioni finali e transitorie
CAPO I - Disposizioni finali (Artt. 226-231 Codice della Strada) . . .401 - 406
CAPO II - Disposizioni transitorie (Artt. 232-240 Codice della Strada) . . .407 - 408
APPENDICI
ALLEGATI
Articoli 1-4
omissis
Articolo 5.
(Art. 3 Cod. Str.) Altre definizioni stradali e di traffico; rinvio.
omissis
2. Le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale sono quelle contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
§ 2. Disposizioni generali sulla circolazione (Artt. 5-6 Codice della Strada)
Articoli 6-49.
omissis
Articolo 50.
(Art. 23 Cod. Str.) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi
omissis
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.
Articoli 51-119
omissis
Articolo 120.
(Art. 39 Cod. Str.) Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio
1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono:
a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74). Deve essere usato per indicare i luoghi dove è stato disposto il divieto di sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola generale vige il divieto. Lungo le strade extraurbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta è permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne. Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 22. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi:
1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo modello II.3);
2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b;
3) i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata, modello II.8/a).
b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (fig. II.75). Deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni integrative sono vietate in permanenza la sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo. I segnali DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA possono essere integrati dagli specifici segni orizzontali;
c) il segnale PARCHEGGIO (fig. II.76). Può essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse. Il segnale può essere inserito in quelli di preavviso e di direzione;
d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (fig. II.77). Indica la direzione da seguire verso il più vicino parcheggio;
e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali di 40x60 cm e dimensioni maggiorate di 60x90 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune.
2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di fermata devono essere concise e del tipo "7.30 - 19.00". Nel caso di divieto di sosta valido per un'intera giornata deve essere apposta l'indicazione "0 - 24". Per indicarne l'inizio, la ripetizione e la fine, si adottano pannelli integrativi modello II.5. Per indicare l'estesa si impiegano pannelli integrativi modello II.2. Eccezioni al divieto di sosta esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze - sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b). Per segnalare all'utenza la rimozione coatta del mezzo nel tratto segnalato perché costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, si impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa validità oraria del segnale di divieto.
3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, ovvero a veicoli appartenenti o in servizio per conto dello stesso ente proprietario della strada, limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile (fig. II.79/c).
4. I segnali di PARCHEGGIO E PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere corredati di pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a per indicare rispettivamente distanza e categoria di veicoli cui il parcheggio è riservato. Il segnale PARCHEGGIO in formato ridotto può essere usato in combinazione con segnali di DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai divieti per quelle particolari, singole categorie, elencate al comma 1, lettera a), punto 2), aventi invece diritto a sostare o a fermarsi. La figura II.79/d rappresenta un esempio di cartello composito per indicare varie regolamentazioni flessibili utili nei centri abitati o nelle località turistiche.
c) Segnali di obbligo
Articoli 121-134
omissis
Articolo 135.
(Art. 39 Cod. Str.) Segnali utili per la guida
omissis
13. Il segnale AREA PEDONALE (fig. II.320) indica l'inizio della zona interdetta alla circolazione dei veicoli; può contenere deroghe per i velocipedi, per i veicoli al servizio di persone invalide con limitate capacità motorie od altre deroghe, limitazioni od eccezioni riportate su pannello integrativo.
All'uscita viene posto il segnale FINE AREA PEDONALE (fig. II.321).
omissis
Articoli 136-148
omissis
Articolo 149.
(Art. 40 Cod. Str.) Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata
omissis
5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede (figg. II.445/a, II.445/b, II.445/c).
omissis
Articoli 150-161.
omissis
Articolo 162.
(Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche pedonali
1. Le lanterne semaforiche pedonali sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti pedonali semaforizzati;
esse sono a tre luci con i seguenti simboli:
a) pedone rosso su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa;
b) pedone giallo su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa;
c) pedone verde su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di movimento.
2. La disposizione delle luci è verticale: pedone rosso in alto, pedone giallo al centro e pedone verde in basso (figg. II.454 e II.455).
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) pedone verde, b) pedone giallo, c) pedone rosso.
4. Il tempo di sgombero dell'attraversamento pedonale è contrassegnato da un tempo di giallo di durata sufficiente ai pedoni per completare l'attraversamento, prima che abbia luogo l'accensione della luce verde per i veicoli in conflitto con essi.
5. Le segnalazioni acustiche per i non vedenti previste dall'articolo 41, comma 5, del codice sono a tre fasi:
a) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 60 impulsi al minuto primo con significato di via libera, in sincrono con la luce verde;
b) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 120 impulsi al minuto primo con significato di arresto o di sgombero dell'area del passaggio pedonale se lo stesso è stato già impegnato, in sincrono con la luce gialla;
c) assenza di suono con significato di arresto, in sincrono con la luce rossa.
6. Le segnalazioni di cui al comma 5 possono essere a funzionamento continuo o a chiamata. Nel primo caso la sequenza delle fasi si ripete ad ogni ciclo semaforico. Nel secondo si attua per una sola volta in corrispondenza del primo ciclo utile successivo alla chiamata.
7. Il livello delle emissioni sonore deve essere tarato per ogni impianto in maniera che, tenuto conto del livello sonoro di fondo, sia distintamente percettibile senza arrecare disturbo.
Articoli 163-195
omissis
Titolo III
Dei veicoli
CAPO I - Dei veicoli in generale
Articolo 196.
(Art. 46 Cod. Str.) Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi
1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati:
a) lunghezza massima 1,10 m;
b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;
c) altezza massima 1,350 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo;
d) sedile monoposto;
e) massa in ordine di marcia 40 kg;
f) potenza massima del motore 1 kW;
g) velocità massima 10 km/h per i veicoli dotati di motore.
Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70±5 kg).
2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma 1.
3. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonché all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il Ministro dei trasporti può stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate al comma 1.
Articolo 197.
(Art. 48 Cod. Str.) Azionamento dei veicoli a braccia
1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi.
Articoli 198-203
omissis
Articolo 204.
(Art. 56 Cod. Str.) Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c) del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
omissis
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
Articoli 205-227
omissis
Articolo 228.
(Art. 72 Cod. Str.) Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. I decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 3, del codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano, alle prescrizioni dettate in proposito dalle direttive comunitarie.
In alternativa, i predetti dispositivi possono essere conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.
2. Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e di protezione dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto, le cui caratteristiche sono determinate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento, da emanare nel termine di cui all'articolo 232 del codice.
Articoli 229-318.
omissis
Articolo 319.
(Art. 119 Cod. Str.) Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida
1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza quei determinati tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita, come specificato all'articolo 320.
2. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , che escluda la sussistenza di malattie o infermità pregiudizievoli all'idoneità alla guida dei veicoli a motore e che indichi eventuali precedenti morbosi.
3. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320.
4. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
5. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.
6. Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di locali adeguatamente attrezzati e muniti di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della professione medica, come previsto dalle vigenti norme sanitarie.
Articolo 320.
(Art. 119 Cod. Str.) Malattie invalidanti
1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.
Articolo 321.
(Art. 119 Cod. Str.) Efficienza degli arti
1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della normale patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
2. Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.
Articolo 322.
(Art. 119 Cod. Str.) Requisiti visivi
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
2. Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.
3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.
4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.
5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.
6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.
8. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.
9. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a contatto non si applica la disposizione di cui al comma 8.
10. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.
11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate né confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.
12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.
13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.
Articolo 323
(Art. 119 Cod. Str.) Requisiti uditivi
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.
2. La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all'articolo 119, comma 2, del codice.
3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per auto veicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.
Articolo 324.
(Art. 119 Cod. Str.) Tempi di reazione.
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e la patente speciale della categoria C occorre avere tempi di reazione, in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.
Articolo 325.
(Art. 119 Cod. Str.) Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B e C.
1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:
a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
b) coloro che, abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
c) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B normali, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;
d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.
2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B normali.
3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.
4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.
5. I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto, purché tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.
6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente speciale di categoria C, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente normale di categoria C.
Articolo 326.
(Art. 119 Cod. Str.) Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B e C.
1. Possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non raggiungono i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida normale della categoria A e B, purché i veicoli siano muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d'obbligo.
2. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente speciale della categoria C occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l'orecchio che sente di meno.
3. La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria A, B e C può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati.
4. Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneità fisica.
Articolo 327.
(Art. 119 Cod. Str.) Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B e C.
1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B e C, purché la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre.
2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all'articolo 119, comma 10, del codice, la funzionalità delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.
3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento.
4. L'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.
5. Il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria A per la guida di motocicli non può essere concessa ai minorati degli arti.
6. La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio di patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un periodo di validità minore di quello massimo previsto dall'articolo 126 del codice.
Articolo 328.
(Art. 119 Cod. Str.) Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B e C.
1. Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A, B e C, purché i veicoli siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento.
Articolo 329.
(Art. 119 Cod. Str.) Patente speciale di categoria C.
1. La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t.
2. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, potrà limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste dal comma 1.
3. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale adattamento sia richiesto sul veicolo.
Articolo 330.
(Art. 119 Cod. Str.) Commissioni mediche locali
1. Il presidente della commissione medica locale è nominato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità su designazione del responsabile dell'unità sanitaria locale presso la quale opera la commissione.
2. Il presidente di tale commissione deve essere il medico responsabile dell'ufficio medico legale, ove esistente, ovvero, in mancanza di detto ufficio, il medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne, siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia.
3. La commissione è composta di due membri effettivi e di due supplenti ricompresi fra i medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice. Un altro membro effettivo ed uno supplente sono ricompresi fra gli psicologi di cui all'articolo 119, comma 9, del codice. Tali medici, tutti in attività di servizio, sono designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.
4. Qualora l'accertamento medico sia richiesto da mutilati o minorati fisici, la composizione della commissione è integrata da un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della M.C.T.C., nonché da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione.
5. Il presidente, sulla base delle designazioni ricevute, costituisce la commissione medica locale e può designare a presiederla, in caso di sua assenza o impedimento, un vice presidente scelto fra i membri effettivi. In tal caso il vicepresidente è sostituito da uno dei supplenti.
6. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.
7. La commissione opera presso idonei locali dell'unità sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici.
8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'unità sanitaria locale.
9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati.
L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.
10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera d) del codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorità richiedente.
11. Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato alla prefettura di residenza, se relativo a soggetto non titolare di patente, o alla prefettura che ha rilasciato la patente negli altri casi. Detto giudizio deve, inoltre, essere comunicato al centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. territorialmente competente.
12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi.
13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta.
14. I certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero dei trasporti e a quello della sanità una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall'articolo 1, comma 2, del codice.
16. Possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, di norma, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia e di una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo. L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, è subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive condizioni da parte del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero della sanità.
17. Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da ga