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Decreto del Presidente della Repubblica - 22 luglio 1996, n. 484
"Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996". "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 1996 - Supplemento Ordinario"
quesito diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici, nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione. I controlli programmati saranno proposti al medico generale. 8. Le norme di cui al precedente comma devono essere osservate, anche al fine dell'applicazione degli accordi relativi al rispetto dei tetti di spesa. 9. La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal medico curante (allegato E) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale. 10. Il modulario di cui all'art. 38, salvo il disposto del successivo art. 38, è utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche, nonché per le richieste di trasporto sanitario in ambulanza sulle quali il medico annota la diagnosi del soggetto.
Certificazione di Malattia per i Lavoratori Dipendenti. 1. Le certificazioni di cui all'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e all'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore utilizzandosi moduli allegati sub allegato "F. fatte salve eventuali modifiche degli stessi concordate ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 33/80. 2. Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia, che non è tenuto alla trascrizione.
Assistenza Programmata ad Assistiti non Ambulabili. 1. L'assistenza programmata si articola in tre forme di interventi:
b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività; c) assistenza domiciliare integrata.
(Articoli 32 - 39 - 45 p. G) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Prestazioni. 1. L'assistenza domiciliare integrata di cui all'art. 39, comma 1, lettera c), è svolta assicurando alb domicilio del paziente le prestazioni:
b) di medicina specialistica; c) infermieristiche domiciliari e di riabilitazione; d) di aiuto domestico da parte dei familiari o del competente servizio delle Aziende; d) di assistenza sociale. 2. Lo svolgimento è fortemente caratterizzato dall'intervento integrato dei servizi necessari, sanitari e sociali, in rapporto alle specifiche esigenze di ciascun soggetto al fine di evitarne il ricovero. 3. L'assistenza può essere sospesa in qualsiasi momento sia dal medico di medicina generale che dalla Azienda, con preavviso di almeno 7 giorni, salvaguardando in ogni caso le esigenze socio-sanitarie del paziente.
Attivazione dell'Assistenza Integrata. 1. Le patologie che consentono l'avvio dell'assistenza sono quelle per le quali l'intervento domiciliare di assistenza integrata si presenta alternativo al ricovero determinabile da ragioni sociali o da motivi di organizzazione sanitaria. 2. Salva diversa determinazione concordata tra il medico responsabile dell'attività sanitaria a livello distrettuale e il medico di medicina generale in relazione alla situazione socio-ambientale e al quadro clinico, le ipotesi di attivazione dell'intervento si riferiscono a:
b) incidenti vascolari acuti; c) gravi fratture in anziani; d) forme psicotiche acute gravi; e) riabilitazione di vasculopatici; f) malattie acute temporaneamente invalidanti nell'anziano (forme respiratorie e altro); g) dimissioni protette da strutture ospedaliere. 3. Il servizio viene iniziato, col consenso del medico di medicina generale scelto dal paziente, a seguito di segnalazione al responsabile delle attività sanitarie a livello di distretto nel quale ha la residenza l'interessato da parte del:
b) medico di medicina generale; c) servizi sociali; d)familiari del paziente 5. Il sanitario responsabile a livello distrettuale e il medico di medicina generale concordano:
b) gli interventi degli altri operatori sanitari; c) le richieste di intervento degli operatori del servizio sociale da avanzare al responsabile distrettuale delle relative attività; d) la cadenza degli accessi del medico di medicina generale al domicilio del paziente in relazione alla specificità del processo morboso in corso e agli interventi sanitari e sociali necessari, tenendo conto della variabilità clinica di ciascun caso; e) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di effettuazione del servizio.
b) tiene la scheda degli accessi fornita dalla Azienda presso il domicilio del paziente sul quale gli operatori sanitari riportano i propri interventi; c) attiva le eventuali consulenze specialistiche, gli interventi infermieristici e sociali programmati; d) coordina gli operatoti per rispondere ai bisogni del paziente. Retribuzione. 1. Al medico di medicina generale, oltre all'ordinario trattamento economico di cui .all'art. 45 è corrisposto un compenso onnicomprensivo per ciascun accesso di L. 35.OOO.dall'1.7.96. 2. Gli accessi del medico al domicilio del paziente devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze stabilite. 3. Il trattamento economico cessa in caso di ricovero in struttura sanitaria o sociale, o al venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
Modalità di Pagamento. 1. Al fine della corresponsione del compenso il medico segnala al distretto, entro il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione delle prestazioni, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato. 2. Effettuato il riscontro tra il programma concordato e gli accessi indicati dal medico, i documenti sono inoltrati inoltrati al competente del servizio della Azienda per la liquidazione. 3. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio degli assistiti. 4. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accesso. 5. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione della prestazione che deve sempre essere documentata alla Azienda nei tempi previsti.
Documentazione di Distretto. 1. Presso ogni distretto è curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'assistenza domiciliare integrata 2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni ed una copia del programma concordato per l'assistenza domiciliare integrata conservati in ordine alfabetico.
Riunioni Periodiche. 1. Il dirigente medico responsabile del servizio promuove una riunione trimestrale con i responsabili dell'attività sanitaria distrettuale e con i membri del Comitato consultivo di Azienda al fine di assicurare l'uniformità dei criteri di ammissione ai trattamenti, di verificare congiuntamente l'andamento del processo erogativo agli effetti della sua efficienza ed efficacia, di esaminare per le relative soluzioni gli eventuali problemi connessi alla gestione dell'accordo. 2. Alla riunione possono essere invitati i medici convenzionati di medicina generare in relazione ai singoli problemi assistenziali in discussione. 3 Il medico di medicina generale tempestivamente avvertito è tenuto a partecipare, concordando modalità e tempi.
Verifiche. 1. Il dirigente medico responsabile del servizio ed i responsabili distrettuali delle attività sanitarie possono in ogni momento verificare presso il domicilio la necessità degli interventi attivati. 2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.
Prestazioni Domiciliari. 1. L'assistenza domiciliare programmata di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), è svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per:
b) controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti allo stesso e ai familiari; c) indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico; d) indicazioni ai familiari, o al personale addetto all'assistenza diurna, con riguardo alle peculiarità fisiche e psichiche del singolo paziente; e)indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dalla Azienda; f) collaborazione con il personale dei servizi sociali della Azienda per le necessità del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno; g) predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica; h) attivazione degli interventi riabilitativi; i) tenuta al domicilio di un'apposita scheda degli accessi fornita dalla Azienda sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno. Attivazione del Servizio Domiciliare. 1. Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilità a deambulare, quali ad esempio:
b) impossibilità ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non autosufficiente o paziente abitante in un piano alto e senza ascensore); c) impossibilità per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali:
1) insufficienza cardiaca in stadio avanzato;
Procedure per l'Attivazione dell'Assistenza. 1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare può essere effettuata dal medico di scelta, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie. 2. Fermo restando gli obblighi in materia di visite domiciliati, la proposta motivata di intervento deve essere formulata, in ogni caso, dal medico di scelta con precisazione del numero degli accessi. 3. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo socio-sanitario nonché le necessità di eventuali supporti di personale. 4. Al fine di fornire al medico della Azienda la possibilità di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, è necessario che dalla richiesta del medico di famiglia emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilità di accesso del paziente allo studio del medico. 5. L'esame del programma da parte del medico della Azienda deve avvenire entro 15 giorni dalle segnalazione effettuata, secondo le modalità di cui sopra, al distretto competente per territorio riferito alla residenza del l'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dianzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.
Rapporti con il Distretto. 1. In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliati, il medico di medicina generale ed il medico responsabile a livello distrettuale dell'attività sanitaria concordano:
b) la periodicità settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del medico di medicina generale al domicilio, che può variare in relazione alla diversa intensità dell'intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto; c) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di attivazione al fine della migliore personalizzazione dell'intervento in relazione alle ulteriori prestazioni infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.
Compenso Economico. 1. Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso onnicomprensivo nella misura di regola ammontante a L. 35.000 per accesso, dall'1.7.1996. 2. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, cambio di residenza e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
Modalità di Pagamento. 1. Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto, entro 10 giorni del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo,. il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato. 2. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente. 3. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi. 4. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, che devono sempre essere documentate alla Azienda nei tempi previsti.
Documentazione di Distretto. 1. Presso ogni distretto, è curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti. 2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare in ordine alfabetico.
Verifiche. 1. Il dirigente medico responsabile del competente servizio della Azienda ed i responsabili distrettuali delle attività sanitarie possono. in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessità degli interventi attivati. 2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.
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