Decreto del Presidente della Repubblica - 4 giugno 1997, n. 216.

"Regolamento recante modificazioni alle modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti."

"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1997 - Supplemento Ordinario n. 162"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854, come modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1989, n. 211, concernente le modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili;

Visto in particolare l'articolo 12 bis della legge 18 dicembre 1973, n. 854, che stabilisce la procedura per apportare modifiche ed integrazioni alle modalità di erogazione delle provvidenze economiche di cui trattasi;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle modalità di erogazione dei benefici economici in favore di invalidi civili e sordomuti, disciplinate dalla citata legge n. 854 del 1973, al fine di accelerare e di semplificare le procedure;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro;

Emana
il seguente regolamento:

Articolo 1.

1. Agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, beneficiari delle pensioni, assegni e indennità previste dalle norme vigenti, le prefetture, in relazione ai provvedimenti di concessione adottati, rilasciano apposito libretto, che reca il numero d'iscrizione, le generalità e il numero di codice fiscale del beneficiario, la categoria o le categorie di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio. Il libretto reca inoltre, in appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto o, in sostituzione, quelle del tutore o del rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso è documento valido ai fini della riscossione dei benefici di cui al presente articolo senza limiti di importo.

2. La riscossione, senza limiti di importo, è altresì consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata ai sensi della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale.

Articolo 2.

1. Il Ministero dell'interno, quindici giorni prima della data di erogazione delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, invia all'Ente poste italiane, denominato di seguito nel testo del regolamento Ente poste, un supporto magnetico elaborato dal proprio sistema informatico, contenente gli elenchi dei beneficiari distinti per prefetture e per agenzie postali incaricate dei pagamenti, con l'indicazione del numero d'ordine, delle generalità degli aventi diritto ed eventualmente del tutore o del rappresentante legale o della persona delegata a riscuotere, del numero del libretto, dell'importo da corrispondere, del numero dell'eventuale conto corrente postale, del decreto prefettizio di riconoscimento del diritto alla provvidenza.

2. Le singole prefetture emettono un mandato di pagamento collettivo, riferito agli elenchi nominativi di rispettiva competenza contenuti nel supporto magnetico di cui al comma 1, per l'importo complessivo dei pagamenti indicati nel supporto stesso. Il mandato collettivo di pagamento è firmato dal prefetto e dal direttore di ragioneria della prefettura. Le relative firme e quelle dei loro sostituti sia sui mandati che sugli elenchi, nonché il timbro della prefettura sono impressi a stampa da parte del centro elettronico del Ministero dell'interno. I fac-simile delle firme sono trasmessi alla competente ragioneria provinciale dello Stato. L'Ente poste, in base agli elenchi contenuti nel supporto magnetico, predispone, per ogni assistito, esclusi i casi in cui sia stato richiesto l'accreditamento sul conto corrente postale, la ricevuta di pagamento, contenente tutti i dati riportati negli elenchi stessi.

3. II pagamento delle provvidenze economiche viene effettuato, a regime, alla scadenza del giorno 28 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ciascun anno o in altra data da fissare con decreto del Ministro dell'Interno, previ accordi con l'Ente poste, presso l'agenzia postale più vicina alla residenza del beneficiario, fatta salva per quest'ultimo la facoltà di indicarne una diversa, ubicata nella stessa provincia. Il primo pagamento delle provvidenze può essere effettuato anche alla scadenza del giorno 28 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre di ciascun anno.

4. Ogni rata bimestrale comprende una mensilità posticipata ed una anticipata.

5. Le agenzie postali, per comprovate esigenze organizzative, previa autorizzazione della competente filiale dell'Ente poste, possono effettuare i pagamenti entro i tre giorni dalla data di pagamento del titolo fissata nel presente articolo.

Articolo 3.

1. I beneficiari delle provvidenze indicate nell'articolo 1, comma 1, all'atto della riscossione, rilasciano quietanza delle rispettive quote e l'ufficiale pagatore appone sulle ricevute di pagamento data e timbro dell'agenzia e la propria firma.

2. Il tutore o il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione sottoscrivono, all'atto della quietanza, apposita dichiarazione di esistenza in vita del titolare del beneficio.

Articolo 4.

1. La riscossione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 1, comma 1, avviene entro il termine massimo di trenta giorni dalle date di scadenza previste al comma 3 dell'articolo 2; il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

2. Le prefetture rimettono in pagamento, secondo le stesse modalità informatiche indicate nell'articolo 2, comma 1, alla scadenza successiva, i ratei di provvidenze eventualmente non riscossi. I ratei non riscossi entro due anni da quest'ultima scadenza sono prescritti.

Articolo 5.

1. L'Ente poste, entro il ventesimo giorno dalla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 4, trasmette alle ragionerie provinciali dello Stato il mandato collettivo di cui all'articolo 2 con annotazione dell'importo effettivamente pagato, corredato delle singole ricevute di pagamento quietanzate, con relativo elenco, e, per i pagamenti effettuati con accreditamento su conto corrente postale, distinti elenchi con gli stessi dati contenuti per ogni assistito nel supporto magnetico di cui all'articolo 2, comma 1, perché siano accertate la legittimità e la regolarità dei pagamenti. L'Ente poste restituisce nel contempo alle prefetture le ricevute predisposte, relative ai ratei non riscossi, per gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4.

2. Le ragionerie provinciali dello Stato, effettuati i riscontri di competenza, inoltrano al Ministero dell'Interno apposita attestazione riguardante le somme effettivamente pagate, per l'emissione del mandato relativo al rimborso.

3. I rapporti finanziari tra il Ministero dell'Interno e l'Ente poste continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 854 del 1973, fino a quando sarà operativa la convenzione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 71. Da tale momento di efficacia della menzionata convenzione debbono considerarsi sostituite le disposizioni della citata legge n. 854 del 1973 incompatibili con le previsioni della convenzione medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1997

SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
MACCANICO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
CIAMPI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1997 Atti di Governo, registro n. 108, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:
II testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il testo dell'art. 12 bis della legge 18 dicembre 1973, n. 854, come modificata e integrata dalla legge 25 maggio 1989, n. 211, è il seguente:
"Art. 12 bis. - 1. Le modifiche o le integrazioni alle modalità di erogazione delle provvidenze economiche disciplinate dalla presente legge, che si rendano successivamente necessarie, saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, d'intesa con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro".

- Del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si ritiene opportuno riportare di seguito il testo degli articoli 1, 2 e 11:
"Art. 1 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni). - 1. L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è trasformata in ente pubblico economico denominato ente "Poste italiane", con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'art. 3, che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993.
2. Entro il 31 dicembre 1996, l'ente "Poste italiane" è trasformato in società per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Lo schema di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica è preventivamente inviato alle commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di giorni trenta".
"Art. 2 (Attività dell'Ente). - 1. L'ente "Poste italiane" svolge le attività e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonché, fino all'adozione dei medesimi, le attività ed i servizi esercitati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'art. 11.
2. Entro il 31 marzo 1994 l'ente "Poste italiane" stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1° gennaio 1994, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare:
a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalità che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestività delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare sia agli effettivi costi sostenuti dall'ente "Poste italiane" sia ai prezzi praticati per servizi similari anche in altri Paesi dell'Unione europea. Tali remunerazioni potranno essere riviste annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive;
b) le modalità di movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi con le anzidette operazioni".
"Art. 11 (Attribuzioni del Ministero). - 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovraintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni: esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge: rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali: analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria".

Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4 bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro de! tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive rnodificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporta dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e I'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e previsione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali."

Note all'art. 1:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sull'autenticazione delle sottoscrizioni:
"Art. 20 (autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità, identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro d'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".

- L'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) stabilisce: "La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione".

Note all'art. 5:
- Si riporta di seguito il testo degli articoli 1 e 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , modificata e integrata dalla legge 25 maggio 1989, n. 211.
"Art. 1. - Il pagamento degli assegni mensili di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, delle pensioni, degli assegni vitalizi e delle indennità di accompagnamento ai cechi civili di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, nonché delle pensioni di inabilità, degli assegni mensili e degli assegni di accompagnamento a mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e effettuato dal Ministero dell'Interno per il tramite dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che è autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti.
La determinazione del corrispettivo dovuto a detta amministrazione, per l'espletamento del servizio, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite il parere della commissione di cui all'art. 3, quarto comma, della legge 25 aprile 1961, n. 355".
"Art. 2. - Il Ministero dell'Interno provvede, con procedimenti elettronici, alla predisposizione degli elaborati necessari per consentire l'erogazione bimestrale degli assegni dovuti ai beneficiari, nonché per il rimborso da parte del Ministero stesso delle somme erogate dagli uffici postale".

- Il testo dell'art. 2 del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 è gia stato riprodotto nelle note alle premesse.



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