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Decreto del Presidente della Repubblica - 4 giugno 1997, n. 216.
"Regolamento recante modificazioni alle modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti." "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1997 - Supplemento Ordinario n. 162" IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854, come modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1989, n. 211, concernente le modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili; Visto in particolare l'articolo 12 bis della legge 18 dicembre 1973, n. 854, che stabilisce la procedura per apportare modifiche ed integrazioni alle modalità di erogazione delle provvidenze economiche di cui trattasi; Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle modalità di erogazione dei benefici economici in favore di invalidi civili e sordomuti, disciplinate dalla citata legge n. 854 del 1973, al fine di accelerare e di semplificare le procedure; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997; Sulla proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro;
il seguente regolamento: Articolo 1. 1. Agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, beneficiari delle pensioni, assegni e indennità previste dalle norme vigenti, le prefetture, in relazione ai provvedimenti di concessione adottati, rilasciano apposito libretto, che reca il numero d'iscrizione, le generalità e il numero di codice fiscale del beneficiario, la categoria o le categorie di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio. Il libretto reca inoltre, in appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto o, in sostituzione, quelle del tutore o del rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso è documento valido ai fini della riscossione dei benefici di cui al presente articolo senza limiti di importo. 2. La riscossione, senza limiti di importo, è altresì consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata ai sensi della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale.
1. Il Ministero dell'interno, quindici giorni prima della data di erogazione delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti, invia all'Ente poste italiane, denominato di seguito nel testo del regolamento Ente poste, un supporto magnetico elaborato dal proprio sistema informatico, contenente gli elenchi dei beneficiari distinti per prefetture e per agenzie postali incaricate dei pagamenti, con l'indicazione del numero d'ordine, delle generalità degli aventi diritto ed eventualmente del tutore o del rappresentante legale o della persona delegata a riscuotere, del numero del libretto, dell'importo da corrispondere, del numero dell'eventuale conto corrente postale, del decreto prefettizio di riconoscimento del diritto alla provvidenza. 2. Le singole prefetture emettono un mandato di pagamento collettivo, riferito agli elenchi nominativi di rispettiva competenza contenuti nel supporto magnetico di cui al comma 1, per l'importo complessivo dei pagamenti indicati nel supporto stesso. Il mandato collettivo di pagamento è firmato dal prefetto e dal direttore di ragioneria della prefettura. Le relative firme e quelle dei loro sostituti sia sui mandati che sugli elenchi, nonché il timbro della prefettura sono impressi a stampa da parte del centro elettronico del Ministero dell'interno. I fac-simile delle firme sono trasmessi alla competente ragioneria provinciale dello Stato. L'Ente poste, in base agli elenchi contenuti nel supporto magnetico, predispone, per ogni assistito, esclusi i casi in cui sia stato richiesto l'accreditamento sul conto corrente postale, la ricevuta di pagamento, contenente tutti i dati riportati negli elenchi stessi. 3. II pagamento delle provvidenze economiche viene effettuato, a regime, alla scadenza del giorno 28 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ciascun anno o in altra data da fissare con decreto del Ministro dell'Interno, previ accordi con l'Ente poste, presso l'agenzia postale più vicina alla residenza del beneficiario, fatta salva per quest'ultimo la facoltà di indicarne una diversa, ubicata nella stessa provincia. Il primo pagamento delle provvidenze può essere effettuato anche alla scadenza del giorno 28 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre di ciascun anno. 4. Ogni rata bimestrale comprende una mensilità posticipata ed una anticipata. 5. Le agenzie postali, per comprovate esigenze organizzative, previa autorizzazione della competente filiale dell'Ente poste, possono effettuare i pagamenti entro i tre giorni dalla data di pagamento del titolo fissata nel presente articolo.
1. I beneficiari delle provvidenze indicate nell'articolo 1, comma 1, all'atto della riscossione, rilasciano quietanza delle rispettive quote e l'ufficiale pagatore appone sulle ricevute di pagamento data e timbro dell'agenzia e la propria firma. 2. Il tutore o il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione sottoscrivono, all'atto della quietanza, apposita dichiarazione di esistenza in vita del titolare del beneficio.
1. La riscossione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 1, comma 1, avviene entro il termine massimo di trenta giorni dalle date di scadenza previste al comma 3 dell'articolo 2; il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 2. Le prefetture rimettono in pagamento, secondo le stesse modalità informatiche indicate nell'articolo 2, comma 1, alla scadenza successiva, i ratei di provvidenze eventualmente non riscossi. I ratei non riscossi entro due anni da quest'ultima scadenza sono prescritti.
1. L'Ente poste, entro il ventesimo giorno dalla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 4, trasmette alle ragionerie provinciali dello Stato il mandato collettivo di cui all'articolo 2 con annotazione dell'importo effettivamente pagato, corredato delle singole ricevute di pagamento quietanzate, con relativo elenco, e, per i pagamenti effettuati con accreditamento su conto corrente postale, distinti elenchi con gli stessi dati contenuti per ogni assistito nel supporto magnetico di cui all'articolo 2, comma 1, perché siano accertate la legittimità e la regolarità dei pagamenti. L'Ente poste restituisce nel contempo alle prefetture le ricevute predisposte, relative ai ratei non riscossi, per gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4. 2. Le ragionerie provinciali dello Stato, effettuati i riscontri di competenza, inoltrano al Ministero dell'Interno apposita attestazione riguardante le somme effettivamente pagate, per l'emissione del mandato relativo al rimborso. 3. I rapporti finanziari tra il Ministero dell'Interno e l'Ente poste continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 854 del 1973, fino a quando sarà operativa la convenzione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 71. Da tale momento di efficacia della menzionata convenzione debbono considerarsi sostituite le disposizioni della citata legge n. 854 del 1973 incompatibili con le previsioni della convenzione medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 giugno 1997
SCALFARO Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1997 Atti di Governo, registro n. 108, foglio n. 9 NOTE
AVVERTENZA:
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 12 bis della legge 18 dicembre 1973, n. 854, come modificata e integrata dalla legge 25 maggio 1989, n. 211, è il seguente:
- Del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si ritiene opportuno riportare di seguito il testo degli articoli 1, 2 e 11:
Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente: 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4 bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro de! tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive rnodificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
Note all'art. 1: - L'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) stabilisce: "La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione".
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 2 del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 è gia stato riprodotto nelle note alle premesse.
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