Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi(1)." "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185 - Supplemento Ordinario" Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr fi - istituto per la documentazione giuridica IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente regolamento:
Modalità di accesso. 1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni.
Requisiti generali. 1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età. Il limite di età di 40 anni è elevato: c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di età è di 50 anni;
5. Il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni comprese quelle obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformità all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
Categorie riservatarie e preferenze. 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 2) riserva di posti ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 5%, qualora si tratti di concorsi per impiegati o del 10% nei concorsi per operai, delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi della legge 20 settembre 1980, n. 574 , per gli ufficiali di complemento, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma (2). 5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore età.
Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina.
2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 , che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482 , risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.
protette mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni - Campo di applicazione - Requisiti e modalità di iscrizione e di assunzione.
Campo di applicazione. 1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici, dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , avvengono secondo le modalità di cui all'art. 30 del presente regolamento.
Modalità di iscrizione e requisiti. 1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La domanda deve essere munita della necessaria documentazione, concernente la sussistenza dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio ed attestante le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira e deve essere, altresì, corredata, per coloro che hanno menomazioni fisiche, da dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado di mutilazione o di invalidità, non è di pregiudizio alla salute o incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. 2. I soggetti appartenenti alle categorie protette al momento dell'iscrizione negli appositi elenchi formati dall'ufficio provinciale del lavoro devono dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente. 3. E' comunque riservata all'amministrazione od ente che procede all'assunzione la facoltà di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge. 4. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie dei profili professionali o qualifica o categoria nelle quali è prevista l'assunzione. 5. Gli uffici provinciali del lavoro inseriscono i lavoratori negli elenchi previo accertamento del grado di invalidità.
Graduatorie. 1. Le graduatorie dei soggetti di cui all'art. 30 hanno validità annuale e sono formate dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione entro il 31 dicembre di ciascun anno. 2. I criteri da adottare ed i punteggi da attribuire per la formazione della graduatoria sono riportati nell'allegata tabella. 3. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici anche a carattere nazionale e regionale devono essere rivolte all'ufficio provinciale del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - concorsi ed esami.
Modalità di assunzione. 1. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in analogia a quanto previsto per le assunzioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , avviano i soggetti protetti alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, in misura doppia rispetto ai posti da ricoprire, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli elenchi degli iscritti per ogni singola categoria. 2. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. 3. In mancanza di iscritti appartenenti ad alcune categorie, l'ufficio di collocamento invia proporzionalmente i riservatari di altre categorie. Tabella - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE A) Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie. a) carico familiare, si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Le persone a carico da considerare sono: 1. coniuge convivente e disoccupato iscritto in prima classe; 2. figlio minorenne convivente a carico; 3. figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studente e disoccupato iscritto in prima classe, oltre che convivente e a carico ovvero senza limiti di età se invalido permanentemente al lavoro; 4. fratello o sorella minorenne convivente a carico; b) situazione economica e patrimoniale del lavoratore. Deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con l'esclusione del suo nucleo familiare; c) anzianità di iscrizione. Deve intendersi quella maturata in costanza di iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento - compresi i periodi relativi a rapporti di lavoro a termine con durata complessiva non superiore a 4 mesi nell'anno solare, nonché quella maturata in costanza di rapporti di lavoro a tempo parziale con orario non superiore a 20 ore settimanali - o quella di decorrenza del trattamento straordinario di integrazione salariale senza rotazione. B) Variazione degli elementi. A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a + 1.000 riferito alla data convenzionale del mese di aprile di ogni anno; su tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello relativo al mese a cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni: I) per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data punti - 1; II) per le iscrizioni e le reiscrizioni effettuate successivamente alla data convenzionale del mese di aprile di ogni anno, si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese punti - 1; III) per ogni persona a carico, punti - 12; IV) per redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente al lavoratore: fino a L. 1.000.000 punti 0 da L. 1.000.000 fino a L. 2.000.000 punti + 1 da L. 2.000.000 fino a L. 3.000.000 punti + 2 da L. 3.000.000 fino a L. 4.000.000 punti + 3 da L. 4.000.000 fino a L. 5.000.000 punti + 6 da L. 5.000.000 fino a L. 6.000.000 punti + 12 da L. 6.000.000 fino a L. 7.000.000 punti + 18 da L. 7.000.000 fino a L. 8.000.000 punti + 24 da L. 8.000.000 fino a L. 9.000.000 punti + 36 da L. 9.000.000 fino a L. 10.000.000 punti + 48 per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000, ulteriori + 12. Il punteggio conseguito dal lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento della sezione circoscrizionale di residenza è diminuito di un coefficiente del dieci per cento qualora il tasso ufficiale di disoccupazione del territorio circoscrizionale sia superiore di un terzo a quello medio nazionale. Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli. Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita. (1) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(2) Comma così corretto con avviso pubblicato
nella Gazz. Uff. 30 giugno 1995, n. 151.
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