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Decreto del Presidente della Repubblica - 7 luglio 2000, n. 442
"Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59". "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2001, n. 36" Testo tratto dal sito del Comune di Jesi, gazzette ufficiali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
il seguente regolamento:
Titolo I CAPO I - Disposizioni generali
Articolo 1 1. Ferme restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni ed alle province in materia di gestione del collocamento e di politiche attive del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nell'esercizio dei poteri generali di indirizzo, promozione e coordinamento e, allo scopo di garantire l'efficace attivazione sul territorio nazionale del Sistema informativo lavoro (S.I.L.) in conformita' all'articolo 11 del suddetto decreto legislativo n. 469 del 1997, le disposizioni del presente regolamento disciplinano le linee di carattere generale concernenti le procedure per l'impiego dei lavoratori e per il collocamento. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti). 2. I criteri di organizzazione, le modalita', le specificazioni ed i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali, saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, con provvedimenti regionali che dovranno assicurarne, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 8, la piena attuazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Definizioni. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "sede di lavoro" l'ufficio, lo stabilimento, il cantiere o comunque il luogo dove si esegue, di norma, la prestazione di lavoro;
Tutela dei dati personali. 1. Al fine di promuovere l'occupazione, favorire l'inserimento al lavoro e l'accesso ad attivita' di orientamento e formazione professionale nonche' agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro i servizi competenti possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, a privati datori di lavoro, diversi da quelli autorizzati ai sensi degli articoli 10 e 11, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, a enti pubblici economici che siano interessati all'assunzione, alle societa' di mediazione autorizzate, nonche' agli enti previdenziali, ai centri di formazione professionale e alle altre pubbliche amministrazioni i dati personali relativi ai soggetti presenti nelle banche dati, senza che sia necessario il consenso degli interessati, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma l, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e con l'esclusione di quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, come definiti e individuati rispettivamente negli articoli 22 e 24 della citata legge n. 675 del 1996.
Articolo 4 1. Le persone aventi l'eta' stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perche' inoccupate, disoccupate, nonche' occupate in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inserite in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore nonche' i dati relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento. 2. L'elenco anagrafico e' integrato ed aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore e, d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle societa' di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti: 4. L'elenco anagrafico dei lavoratori e' gestito con l'impiego di tecnologie informatiche ed e' organizzato con modalita' che assicurino omogeneita' a livello nazionale e consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L. 5. I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a domanda. 6. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inseriti nell'elenco anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono l'inserimento in tale elenco per il periodo di validita' residua del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.
Scheda professionale. 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per le pari opportunita', nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le caratteristiche del modello di scheda professionale nella quale, oltre ai dati contenuti nell'elenco anagrafico, sono inserite le informazioni relative alle esperienze formative e professionali e alle disponibilita' del lavoratore. 2. La scheda professionale di cui al comma l, viene rilasciata dal competente servizio per l'impiego e contiene, altresi', i dati relativi alla certificazione delle competenze professionali in raccordo con le disposizioni in materia di formazione professionale. 3. Al fine di favorire l'accesso ai servizi per l'impiego le regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle linee strategiche definite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), possono prevedere il rilascio alle persone in cerca di lavoro di una carta elettronica personale contenente le chiavi d'accesso alle banche dati del S.I.L.
Articolo 6
Titolo II
Articolo 7 1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli obblighi ivi previsti, concernenti la consegna del libretto di lavoro all'atto dell'assunzione del lavoratore e l'articolo 8 della stessa legge (seguivano le lettere b), c), d), e) ed f) del presente comma 1, non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).
Norme transitorie 1. In sede di prima attuazione i lavoratori risultanti iscritti nelle liste di collocamento ordinario (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), previste dalle norme previgenti, sono provvisoriamente inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 4. I provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, prevedono l'organizzazione dell'elenco anagrafico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni previste dall'articolo l, comma 2, del presente regolamento restano in vigore le graduatorie approvate ai sensi della disciplina previgente.
La Sezione del controllo, nell'adunanza del 21 dicembre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento, con esclusione:
Dato a Roma, addi' 7 luglio 2000
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