Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345

"Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale e per la disciplina del procedimento di denuncia(1)."

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1994, n. 132, Supplemento Ordinario

Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr fi - Istituto per la documentazione giuridica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in articolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio ei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in ordine alla previsione dell'articolo 3, comma 3, stante l'avviso contrario espresso in Consiglio dei Ministri dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1.
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale.

Articolo 2.
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, per «Ministero» e per «Ministro» si intendono rispettivamente il Ministero e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 3.
Disciplina del procedimento di esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta

1. Le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, presentano all'ufficio periferico competente del Ministero domanda di esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta.

2. La domanda può essere accolta a condizione che le aziende private, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 . La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dall'esonero.

3. Il Ministero emana il provvedimento di esonero parziale entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Il Ministero può delegare, per categorie di lavorazione e con criteri determinati nell'esercizio della delega, agli uffici periferici competenti l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale. Qualora l'ufficio periferico competente non provveda entro il termine di novanta giorni, ricorrenti dalla data di ricezione della domanda, la stessa si intende accolta.

Articolo 4.
Disciplina del procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale

1. Le aziende private che svolgono attività in più di una provincia, presentano motivata e documentata richiesta al Ministero per assumere, nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero di appartenenti alle corrispondenti categorie protette assunti nelle altre.

2. Il Ministero, valutata in ogni singola provincia l'entità numerica dei mutilati e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, può autorizzare la compensazione territoriale.

3. Il procedimento si conclude, con provvedimento espresso debitamente motivato, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.

4. Qualora la compensazione territoriale sia circoscritta all'ambito regionale, le funzioni di cui ai commi precedenti sono esercitate dall'ufficio periferico competente del Ministero.

Articolo 5.
Denunce delle aziende private e degli enti pubblici

1. I datori di lavoro privati sono tenuti ad avviare ai competenti uffici del Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categoria di mestiere;

b) l'indicazione nominativa degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno dell'assunzione e la categoria di appartenenza.

2. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale e interprovinciale soggetti a vigilanza governativa sono tenute ad inviare ai competenti organi del Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto recante il numero dei posti in organico, nonché il numero del personale effettivamente in servizio, di ciascun gruppo di personale di ruolo; il numero del personale non di ruolo, distinto per categoria; il numero ed i nominativi degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio.

3. Il Ministero può disporre una diversa periodicità dell'invio delle denunce e stabilire che contengano anche altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina del collocamento obbligatorio.

4. Le aziende private che hanno sedi in più province presentano la denuncia distintamente per le singole province ai competenti uffici periferici del Ministero nel cui territorio hanno la sede legale.

5. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che hanno sedi in più province presentano la denuncia distintamente per le singole province ai competenti uffici periferici del Ministero e alla sottocommissione centrale di cui all'art. 18 della legge 2 aprile 1968, n. 482 .

Articolo 6.
Adeguamento dei termini procedimentali

1. Il Ministro ha facoltà di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , termini procedimentali inferiori a quelli previsti dal presente regolamento.

Articolo 7.
Abrogazione di norme

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dalla entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati l'articolo 13, commi 5 e 6;

17, comma 1, lettera f); 21 e 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482 .

Articolo 8.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(1) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.



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