Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 21 marzo 2001, n. 329

"Regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale."

"pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2001, n. 190"

Testo tratto dal sito del Comune di Jesi, gazzette ufficiali

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 con il quale e' stato istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della predetta legge n. 662 del 1996, l'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 192-bis, della citata legge n. 662 del 1996, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti ed i relativi compensi, i poteri e le modalita' di finanziamento del predetto organismo di controllo;
Visto l'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta nel 1o febbraio 2001;
Udito il parere n. 205/2000 del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Ritenuto di non poter accogliere completamente le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel predetto parere n. 205/2000 per le seguenti considerazioni: quanto all'esercizio potere sanzionatorio, attesa la non tassativita' della indicazione contenuta nel comma 191 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, appare preferibile limitare l'intervento dell'Agenzia nella fase dell'accertamento, mantenendo in un unico soggetto la potesta' di irrogare le sanzioni previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 460 del 1997;
quanto alla riduzione dei componenti e alla previsione di un più rigido regime di incompatibilità, l'Agenzia, nel vigente quadro normativo, non puo' essere totalmente assimilata alle Autorità indipendenti e, d'altra parte, dette previsioni comporterebbero uno status del componente dell'Agenzia non pienamente aderente al disegno legislativo ed alle risorse finanziarie previste per l'Agenzia stessa;
quanto alla fissazione nel regolamento dei compensi dei componenti, appare preferibile, anche in considerazione di possibili variazioni nel tempo, fissare a livello normativo le modalita' e le garanzie procedimentali di tale fissazione e rimettere questa determinazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in analogia a quanto gia' disposto in precedenti provvedimenti;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per la solidarietà sociale;

Adotta
il seguente regolamento:

Articolo 1
Sede dell'Agenzia.

1. L'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e di seguito designata "Agenzia", ha sede in Milano.

Articolo 2
Vigilanza.

1. L'Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega del Ministro per la solidarietà sociale, e del Ministro delle finanze.

2. Entro il 10 marzo di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sull'attivita' svolta l'anno precedente. Tale relazione e' presentata al Parlamento entro il 30 marzo.

Articolo 3
Attribuzioni.

1. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 3, commi 191 e 192 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'Agenzia:
a) nell'ambito della normativa vigente, esercita i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali, di seguito denominati "organizzazioni, terzo settore e enti";
b) formula osservazioni e proposte in ordine alla normativa delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;
c) promuove iniziative di studio e ricerca delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia e all'estero;
d) promuove campagne per lo sviluppo e la conoscenza delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia, al fine di promuoverne e diffonderne la conoscenza e di valorizzarne il suo ruolo di promozione civile e sociale;
e) promuove azioni di qualificazione degli standard in materia di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;
f) cura la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia;
g) promuove scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra realtà italiane delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti con analoghe realtà all'estero;
h) segnala alle autorita' competenti i casi nei quali norme di legge o di regolamento determinano distorsioni nell'attivita' delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti, formulando proposte di indirizzo ed interpretazione;
i) vigila sull'attivita' di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento;
j) elabora proposte sull'organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, tenendo conto dei criteri di iscrizione ai registri degli organismi di volontariato e delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei criteri che presiedono al riconoscimento delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
k) nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 111, comma 4-quinquies, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 4, settimo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatte salve le normative relative a specifiche organizzazioni ed enti. Detto parere deve essere comunicato, contestualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale;
l) collabora nella uniforme applicazione delle norme tributarie, formulando al Ministero delle finanze proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti;
m) promuove iniziative di collaborazione, di integrazione e di confronto fra la pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli enti locali, e le realta' delle organizzazioni e degli enti.

Articolo 4
Relazioni con le pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre al parere dell'Agenzia gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti le organizzazioni, il terzo settore e gli enti.

2. Le amministrazioni statali sono tenute a richiedere preventivamente il parere dell'Agenzia in relazione a:
a) iniziative legislative e di rilevanza generale riguardanti la promozione, l'organizzazione e l'attivita' delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;
b) individuazione delle categorie delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti cui destinare contributi pubblici;
c) organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
d) tenuta dei registri e degli albi delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381;
e) riconoscimento delle organizzazioni non governative ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
f) decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

3. Decorsi trenta giorni dalla richiesta dei pareri di cui al comma 2, le amministrazioni interessate procedono autonomamente. Ove sia necessaria una istruttoria piu' approfondita l'Agenzia può concordare un termine maggiore.

Articolo 5
Poteri dell'Agenzia.

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia:
a) corrisponde con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico, instaurando con essi forme di collaborazione utili ai fini dell'indirizzo, della promozione, della conoscenza e del controllo delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia;
b) promuove indagini conoscitive di natura generale nei settori operativi delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;
c) consulta, in via periodica, le associazioni rappresentative degli interessi di settore delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti riconosciute come parti sociali dal Governo;
d) può assumere le seguenti iniziative utili ai fini dell'istruttoria della propria attività consultiva, di indirizzo e controllo:
1) invitare i rappresentanti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti a comparire per fornire dati e notizie;
2) inviare ai rappresentanti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
3) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a società ed imprenditori commerciali (ai soggetti titolari di partita IVA) la comunicazione di dati e notizie ovvero la trasmissione di atti e documenti relativi a organizzazioni, terzo settore ed enti indicati singolarmente o per categorie;
4) richiedere copia o estratti di atti e documenti riguardanti organizzazioni, terzo settore ed enti depositati presso i notai, gli uffici del territorio e gli altri pubblici ufficiali; le copie e gli estratti degli atti e documenti, formati e conservati dalle pubbliche amministrazioni devono essere rilasciati gratuitamente;
e) richiede ai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria di eseguire specifici controlli al fine di verificare i presupposti soggettivi ed oggettivi delle agevolazioni tributarie usufruite o invocate da singoli enti e associazioni, anche sulla base degli elementi comunque in suo possesso;
f) comunica agli organi competenti, per l'adozione di provvedimenti conseguenziali, le violazioni e anomalie riscontrate in occasione dello svolgimento della propria attività di controllo; trasmette all'ufficio delle entrate competente il processo verbale delle violazioni constatate, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
g) inoltra specifiche richieste di dati, notizie e documenti alle organizzazioni, al terzo settore ed agli enti ovvero alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a società ed imprenditori commerciali (ai soggetti titolari di partita IVA) per assicurare la tutela da abusi nell'attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.

Articolo 6
Composizione dell'Agenzia.

1. L'Agenzia e' un organo collegiale costituito dal presidente e da dieci componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui tre nominati su proposta, rispettivamente del Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per la solidarietà sociale e uno nominato su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. Il presidente e' scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo. I dieci componenti sono scelti tra persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-finanziarie o nel settore di attività degli enti ed organizzazioni controllati. A pena di decadenza essi non possono avere interessi diretti o stabilmente collegati negli enti e organizzazioni soggetti al controllo dell'Agenzia.

3. Tutti i componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

Articolo 7
Norme di funzionamento.

1. L'Agenzia e' convocata dal presidente, quando lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di almeno quattro componenti. Il presidente ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori. Ogni componente può richiedere al presidente la convocazione dell'Agenzia indicandone le ragioni. Almeno quattro componenti possono chiedere l'inserimento di punti specifici all'ordine del giorno. Il presidente, previa verifica di conformità, li inserisce nella prima seduta utile.

2. Per la validità delle deliberazioni dell'Agenzia e' necessaria la presenza del presidente e di un numero di componenti non inferiore a quattro. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

3. La pubblicità degli atti dell'Agenzia e' assicurata attraverso un apposito bollettino ed anche con modalità telematiche.

4. L'Agenzia adotta, a maggioranza assoluta dei membri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), il regolamento interno recante le norme di organizzazione e funzionamento.

Articolo 8
Indennità di funzione per il presidente e per i componenti dell'Agenzia.

1. Al presidente e a ciascuno degli altri componenti dell'Agenzia compete una indennità di funzione il cui importo e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 9
Ufficio di segreteria.

1. L'Agenzia, in sede di prima applicazione, si avvale di un numero non superiore a quindici unita' di personale messe a disposizione dal comune di Milano, nonché di un contingente non superiore a venti unita' di personale di cui un numero non superiore a dieci provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle finanze, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e un numero non superiore a dieci provenienti da altre amministrazioni pubbliche e dagli enti locali, collocati in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente secondo i rispettivi ordinamenti, nelle forme previste dalla normativa vigente. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza ed i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Agli oneri accessori provvede l'Agenzia con i propri fondi.

Articolo 10
Disposizioni finanziarie.

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a) stanziamenti a carico dello Stato stabiliti con legge;
b) somme derivanti da contributi da parte di enti pubblici;
c) somme derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati;
d) somme derivanti da altre, eventuali entrate.
2. L'Agenzia, con delibera da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro della solidarietà sociale, e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce le norme concernenti i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 21 marzo 2001

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Turco, Ministro per la solidarietà sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 20

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":
"190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito un organismo di controllo.
191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo e' tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; e' investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'artt. 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
192. L'organismo di controllo ha, altresì, il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.
192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 440, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190.
193. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dai commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 reca: "Istituzione dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale":
"Art. 14 (Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS. - 1-2. (omissis).

3. L'onere derivante dal presente articolo dovra' essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante: "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale":
"Art. 28 (Sanzioni e responsabilita' dei rappresentanti legali e degli amministratori).

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'art. 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'art. 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'art. 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'art. 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.

3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati".

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" vedi nota alle premesse".
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 vedi nota alle premesse.

Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 3, commi 191 e 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), vedi nota alle premesse.
- L'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante: "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", è il seguente:
"Art. 11 (Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni).

1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attivita' previste all'art. 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, gia' svolgono le attivita' previste all'art. 10. Alla medesima direzione deve essere altresi' comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e' condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso".
- La legge 8 novembre 1991, n. 381, reca: "Disciplina delle cooperative sociali".
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
- L'art. 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante: "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", e' il seguente:
"1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) - e) (omissis);
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge".
- L'art. 111, comma 4-quinques, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", e' il seguente:
"4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) (omissis);
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge".
- L'art. 4, settimo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", e' il seguente:
"Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) (omissis);
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge".

Note all'art. 4:
- Per l'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante: "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", vedi nota all'art. 3.
- Per la legge 8 novembre 1991, n. 381, vedi nota all'art. 3.
- Per legge 26 febbraio 1987, n. 49, vedi nota all'art. 3.
- Per il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, vedi nota all'art. 3.

Nota all'art. 5:
- L'art. 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante: "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", e' il seguente:
"Art. 28 (Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori).

1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'art. 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'art. 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'art. 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'art. 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.

3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati".


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