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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 30 marzo 2001
Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328. "pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001" Testo tratto dal sito del Comune di Jesi, gazzette ufficiali
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Articolo 1 1. Il presente provvedimento fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra comuni e loro forme associative con i soggetti del terzo settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonche' per la valorizzazione del loro ruolo nella attivita' di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Le regioni, sulla base del presente provvedimento, adottano specifici indirizzi per: 3. I comuni, ai fini dell'erogazione dei servizi e degli interventi, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1, predispongono, d'intesa con l'azienda USL nel caso di interventi socio-sanitari integrati, progetti individuali di assistenza ovvero l'erogazione di interventi nell'ambito di percorsi assistenziali attivi per l'integrazione o la reintegrazione sociale.
I soggetti del terzo settore. 1. Ai fini del presente atto si considerano soggetti del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro.
Le organizzazioni di volontariato. 1. Le regioni e i comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarieta' sociale, di autoaiuto e reciprocita' nonche' con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attivita' compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalita' del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991.
Selezione dei soggetti del terzo settore.
1. I comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione di servizi di cui ai successivi articoli 5 e 6, fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 della legge n. 328 del 2000, valutano i seguenti elementi:
2. I comuni procedono all'aggiudicazione dei servizi di cui al comma 1 sulla base dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi: 3. I comuni, ai fini delle aggiudicazioni di cui al comma 2, non devono procedere all'affidamento dei servizi con il metodo del massimo ribasso.
Acquisto di servizi e prestazioni. 1. I comuni, al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali garantendone i livelli essenziali, possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del terzo settore.
2. Le regioni disciplinano le modalita' per l'acquisto da parte dei comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare: 3. Oggetto dell'acquisto o dell'affidamento di cui all'art. 6, deve essere l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione, con assoluta esclusione delle mere prestazioni di manodopera che possono essere acquisite esclusivamente nelle forme previste dalla legge n. 196 del 1997. 4. I comuni stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'elenco di cui al comma 2, anche acquisendo la disponibilita' del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore di cittadini in possesso dei titoli di cui all'art. 17 della legge n. 328 del 2000.
Affidamento della gestione dei servizi. 1. Le regioni adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra comuni e soggetti del terzo settore nell'affidamento dei servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000 tenuto conto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione. 2. Nel rispetto dei principi di pubblicita' e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e di libera concorrenza tra i privati nel rapportarsi ad essa, sono da privilegiare le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate. In tale ambito le procedure ristrette permettono di valutare e valorizzare diversi elementi di qualita' che il comune intende ottenere dal servizio appaltato. 3. I comuni, nell'affidamento per la gestione dei servizi, utilizzano il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tenuto conto anche di quanto previsto all'art. 4. 4. I contratti previsti dal presente articolo prevedono forme e modalita' per la verifica degli adempimenti oggetto del contratto ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati ed i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.
Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del terzo settore. 1. Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilita' a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalita' di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonche' per la individuazione delle forme di sostegno.
Promozione e qualificazione del terzo settore. 1. Le regioni e i comuni predispongono, di concerto con gli organismi rappresentativi del terzo settore, azioni di promozione, sostegno e qualificazione dei soggetti del terzo settore mediante politiche formative, fiscali e interventi per l'accesso agevolato al credito e ai fondi europei, avvalendosi anche delle realta' e delle competenze da loro espresse.
Norme finali e transitorie. 1. In attesa della adozione delle norme statali e regionali in materia di autorizzazione e accreditamento, previste dalla legge n. 328 del 2000, le regioni definiscono, nell'ambito degli indirizzi di attuazione del presente provvedimento, le condizioni minime e le modalita' per l'instaurazione di rapporti economici tra i comuni e i soggetti del terzo settore. 2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche ai soggetti ai quali i comuni delegano l'esercizio delle proprie funzioni, nonche' ai soggetti costituiti per l'esercizio delle stesse. 3. Le regioni adottano indirizzi al fine di rendere applicabili le norme del presente provvedimento anche ai servizi ed interventi socio sanitari. 4. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti con altri soggetti erogatori. 5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalita' del presente atto di indirizzo nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2001 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato |