Legge 29 febbraio 1980, n. 33
"Conversione in legge, con modificazioni, del Decrreto Legge
30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento
del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati
dalle pubbliche amministrazioni in base alla Legge 1 giugno 1977,
n. 285, sull'occupazione giovanile."
"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1979, n. 355 e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, L. 29 febbraio 1980, n. 33"
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Articolo 1.
A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori
dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma,
le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo
74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte
agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della
corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante
il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa,
fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere
anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso,
non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente,
salvo conguaglio.
Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia
contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto
nazionale della presidenza sociale, i dati relativi alle prestazioni
economiche di malattia e di maternità, nonché alla
prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio
1967, n. 584, e all'indennità per riposi giornalieri alle
lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, erogate nei periodi di paga, scaduti nel mese al
quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo
complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle
altre somme dovute dall'Istituto predetto secondo le disposizioni
previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili
.
Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente
erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal
datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza
del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Qualora il datore di lavoro non possa recuperare
le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto,
che provvederà direttamente al relativo recupero.
Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti
un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è
tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di
lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia
stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto è tenuto
a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi
legali a decorrere dal novantesimo giorno, e gli interessi legali
maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo giorno.
Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta
o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data
in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare
la denuncia stessa.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede
direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni
di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi
i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo
determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi
domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi
dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione
guadagni.
Si applicano comunque le modalità disciplinate
dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui
esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro
di categoria.
Ai soci delle compagnie del danno industriale e
carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di cui all'articolo
3, punto e), della legge 22 marzo 1967, n. 161, che sono poste
a carico del fondo assistenza sociale lavoratori portuali di cui
alla suddetta legge attraverso appositi accordi e convenzioni
da stipularsi tra gli organismi interessati.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare
all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati retributivi
ed ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle prestazioni.
Il Ministro del lavoro della previdenza sociale,
sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale, in relazione a particolari situazioni
e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e dell'organizzazione
aziendale, può con proprio decreto stabilire sistemi diversi
per la corresponsione delle prestazioni di cui al presente articolo.
Chiunque compia atti preordinati a procurare a
sé o ad altri le prestazioni economiche per malattia e
per maternità non spettanti, ovvero per periodi ed in misura
superiore a quelli spettanti, è punito con la multa da
L. 200.000 a L. 1.000.000, salvo che il fatto costituisce reato
più grave, relativamente a ciascun soggetto cui riferisce
l'infrazione.
Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini
di cui al primo comma, all'erogazione dell'indennità giornaliera
di malattia e di maternità dovuta è punito con un'ammenda
di L. 50.000 per ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione
.
Fino alla data di entrata in vigore della legge
di riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche
per maternità, malattia ed infortunio di cui all'art. 74,
ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accertamento,
la riscossione dei contributi sociali di malattia - stabiliti,
per i marittimi, in misura pari all'aliquota vigente nell'anno
1979 per gli operai dell'industria - e il pagamento delle prestazioni
economiche di malattia e maternità per gli iscritti alle
casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie restano
affidati, con l'osservanza delle norme già in vigore, alle
gestioni previdenziali delle casse stesse mediante convenzione
con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che rimborserà
gli oneri relativi al servizio prestato per suo conto.
Articolo 2.
Nei casi di infermità comportante incapacità
lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna
al lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio
e la durata presunta della malattia secondo gli esemplari definiti
nella convenzione nazionale unica per la disciplina normativa
e il trattamento economico dei medici generici e pediatri stipulata
ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e
successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore è tenuto, entro due giorni
dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di
cui al primo comma, rispettivamente, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, o alla struttura pubblica indicata dallo stesso
Istituto d'intesa con la Regione, e al datore di lavoro.
Le eventuali visite di controllo sullo stato di
infermità del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica
da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari
indicati dalle regioni.
Il datore di lavoro deve tenere a disposizione
e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, la documentazione in suo possesso. Nella ipotesi di cui
all'articolo 1, sesto comma, devono essere trasmessi al predetto
Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento
dell'attestazione di malattia i dati salariali necessari per il
pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di
malattia e di maternità
Qualora l'evento morboso si configuri quale prosecuzione
della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da parte
del medico curante nel certificato e nell'attestazione di cui
al primo comma.
Articolo 3.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 76 della
L. 23 dicembre 1978, n. 833, dal 1° gennaio 1980 e in attesa
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 57, secondo comma,
della predetta legge, per le categorie di lavoratori sotto indicate
i contributi sociali di malattia per l'anno 1980 sono dovuti a
titolo provvisorio e salvo conguaglio:
a) artigiani, esercenti attività commerciale
e coltivatori diretti, nella misura comunque determinata per l'anno
1979.
Nulla è innovato in ordine alla quota aggiuntiva
di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Dalla data predetta è attribuito all'Istituto
nazionale della previdenza sociale anche il compito della riscossione
dei contributi per l'assegno di natalità di cui all'articolo
23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del pagamento delle
relative prestazioni;
b) liberi professionisti, obbligati in base alle
leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un istituto mutualistico,
nella misura determinata per l'anno 1979. In ogni caso, tale misura
non potrà essere complessivamente inferiore a L. 125.000
annue;
c) dirigenti di aziende assistiti da casse o fondi
di assistenza sanitaria, ancorché non individuati ai sensi
della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché altri dirigenti
non assistiti da enti, casse o fondi di assistenza sanitaria,
secondo le modalità e nelle misure vigenti nel 1979 per
gli iscritti al Fondo di assistenza sanitaria dirigenti aziende
industriali di cui al decreto ministeriale 5 gennaio 1979, ferma
restando la quota aggiuntiva di cui all'articolo 4 della predetta
legge;
d) dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti
politici assicurati in regime convenzionale o facoltativo presso
enti pubblici gestori dell'assicurazione contro le malattie nella
misura comunque determinate per l'anno 1979;
e) sacerdoti secolari e ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'articolo
5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nella misura comunque
determinata per l'anno 1979.
Gli enti che erogano l'assistenza sanitaria ai
liberi professionisti agli artigiani, agli esercenti attività
commerciali, ai coltivatori diretti, ai dirigenti ed ai dipendenti
da organizzazioni sindacali e partiti politici ed ai sacerdoti
secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse
dalla cattolica sono obbligati a fornire all'Istituto nazionale
della previdenza sociale gli elementi necessari per l'applicazione
delle disposizioni di cui al precedente comma.
Per la riscossione dei contributi di cui alla lettera
b) del primo comma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
può avvalersi degli enti, fondi e casse previdenziali dei
liberi professionisti concordando, con apposite convenzioni, i
rimborsi relativi agli oneri della riscossione.
Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) di cui al primo comma si applicano anche ai lavoratori
per i quali le predette condizioni si verifichino successivamente
al 31 dicembre 1979.
A decorrere dal 1° gennaio 1980, in deroga
a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 76 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, i contributi di competenza degli enti
di malattia sono riscossi dall'INPS che verserà, entro
la fine di ciascun mese, a partire da quello di febbraio 1980,
nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato, un acconto pari a un dodicesimo dell'80
per cento dei contributi di competenza per l'assistenza sanitaria
iscritti nell'anzidetto capitolo al netto di eventuali quote fiscalizzate
e dei contributi dovuti dalle amministrazioni statali ivi comprese
quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa
che provvederanno direttamente al versamento degli stessi al bilancio
dello Stato. I relativi conguagli saranno effettuati con le modalità
e le scadenze da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.
Le amministrazioni statali di cui al comma precedente
dovranno versare i contributi aggiuntivi di cui all'articolo 4
della legge 17 agosto 1974, n. 386, all'apposito conto corrente
infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa,
mentre i contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 10 della
legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dovranno
affluire sull'apposito conto corrente fruttifero aperto presso
la tesoreria centrale intestato «Cassa depositi e prestiti.
Sezione autonoma per l'edilizia residenziale - legge n. 457 del
1978».
Fino all'effettivo trasferimento alle unità
sanitarie locali delle funzioni e dei beni di cui alla legge 23
dicembre 1978, n. 833, sono prorogate le disposizioni previste
dal terzo comma dell'art. 69 della legge stessa.
Articolo 4.
Per il 1980 l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro verserà al bilancio dello
Stato una somma pari a quella determinata per il 1979 ai sensi
dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il termine previsto dal secondo comma dell'art.
112 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato
con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è elevato a tre anni
.
La prestazione economico-previdenziale di cui al
punto 3) dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939 n. 1436, è
direttamente corrisposta agli aventi diritto da parte dell'ente
pubblico datore di lavoro.
Articolo 5.
In attesa dell'approvazione del piano sanitario
nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini
presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria
è erogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza,
nelle seguenti forme:
a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica
con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;
b) assistenza farmaceutica con le modalità
e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico
e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;
c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e
convenzionati;
d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori
pubblici o convenzionati;
e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni
ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché
dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano,
fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino
al termine del ciclo di cura.
E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza
ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed
i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono
eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.
Per l'assistenza specialistica convenzionata, in
attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'articolo
48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e
alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate
all'erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo
nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione
nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite,
con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi
gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino
all'emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità
di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo
e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con provvedimento regionale saranno disciplinate
le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle
unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi
precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione
in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti
prestazioni obbligatorie di malattia.
Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza
sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali
bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia
possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma
.
Agli stranieri presenti nel territorio nazionale
sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure
urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità
.
Con il provvedimento previsto dall'articolo 63,
quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite
le misure e le modalità della partecipazione alla spesa
sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno chiesto
di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonché
le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno
fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma.
Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto
dalla disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli artt.
23 e 37 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui
al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati
tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art.
72 della citata L. 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori
delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime
adriatica, tirrena e meridionale, nonché per la parte riguardante
le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma
e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana.
Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito
delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento
dell'attività degli enti è assicurato nelle forme
e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento
dei contributi di cui all'art. 4 della L. 2 maggio 1969, n. 302,
in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.
Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto
dalla disciplina legislativa di cui al richiamato articolo 37
le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori
del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni
.
Fino all'effettivo trasferimento alle unità
sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre
1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno
1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie, anche
in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti
autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione
territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni
e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare
le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale
.
Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro
di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino
all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro e all'affettivo trasferimento delle attribuzioni
alle unità sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro
nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresì
assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità
richiamate al comma precedente.
L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende
anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo
restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati,
oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana,
dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate,
con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI
e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati
con decreto del Ministro della sanità.
Articolo 6.
Dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, da
effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza,
non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per
l'anno 1980 ed esse saranno ripartite, fatte salve le necessità
finanziarie degli organi centrali del Servizio sanitario nazionale
e degli enti pubblici di cui al primo comma dell'art. 52 della
L. 23 dicembre 1978, n. 833, tra le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, con le modalità previste dal secondo
comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Fino a quando non sarà approvato il piano
sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente
si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo
comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Fino all'effettivo trasferimento alle unità
sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre
1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano prelevano dai fondi loro assegnati le somme relative alle
spese da sostenere direttamente o tramite gli enti che già
esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale.
Articolo 6-bis.
Le province autonome di Trento e Bolzano, nel
riparto delle quote del fondo sanitario nazionale ad esse assegnate
ai sensi degli articoli 51 e 80, L. 23 dicembre 1978, n. 833,
trattengono le somme occorrenti per il finanziamento dei servizi
e presidi sanitari gestiti direttamente dalle province, in quanto
le relative funzioni non siano delegate ai comuni ai sensi dell'articolo
18, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Le somme trattenute sono amministrate secondo le
norme di contabilità emanate dalla regione Trentino-Alto
Adige ai sensi dell'articolo 4, n. 7, del D.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670, e dell'art. 2 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474.
Articolo 7.
Le spese per l'assistenza sanitaria, ivi comprese
le spese di personale, per le funzioni di fatto esercitate nel
1979 dai comuni e dalle province e loro consorzi sono provvisoriamente
iscritte nei bilanci di previsione degli enti stessi per l'anno
finanziario 1980 in misura pari al 50 per cento dell'ammontare
previsto per il 1979 quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi
per legge; contestualmente è iscritto in via provvisoria
apposito stanziamento di entrata di pari ammontare in relazione
ai finanziamenti che dovranno essere effettuati dalle regioni
a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale loro assegnate.
Le previsioni di spesa di cui al precedente comma
debbono trovare collocazione, senza alcuna eccezione ed in appositi
capitoli, nella rubrica relativa alla «Assistenza sanitaria»
istituita con il D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421.
Entro il 30 aprile 1980 le regioni provvedono
a determinare, per ciascun comune, provincia e consorzio, l'ammontare
delle spese per l'assistenza sanitaria da iscrivere definitivamente
nei bilanci di previsione, assicurandone l'integrale finanziamento
con imputazione alla quota del Fondo sanitario nazionale ad esse
attribuita.
Le entrate comunque derivanti ai comuni e alle
province e loro consorzi in relazione ai servizi prestati per
l'assistenza sanitaria, con esclusione dei finanziamenti regionali
di cui ai commi precedenti, dovranno essere previste tra le partite
di giro e versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 8.
[Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma
dell'art. 6, le unità sanitarie locali, di cui all'art.
14, L. 23 dicembre 1978, n. 833, affidano il proprio servizio
di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5,
D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni,
aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Al fine di assicurare una disciplina uniforme del
servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanità, sentita la commissione interregionale, di cui all'art.
13, L. 16 maggio 1970, n. 281, sono approvati i criteri generali
per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare
dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito
.
All'inizio di ciascun trimestre il Ministro del
tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica,
ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni
le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti correnti
fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale
dello Stato.
Le regioni trasmettono alla Direzione generale
del tesoro copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo
comma dell'art. 51, della citata L. 23 dicembre 1978, n. 833,
per il prelevamento dai propri conti correnti delle trimestralità
dovute alle unità sanitarie locali. L'accredito avviene
ai sensi del secondo comma dell'art. 31, L. 5 agosto 1978, n.
468.
Le regioni, all'inizio di ciascun trimestre, trasferiscono
alle unità sanitarie locali il 50 per cento delle quote
trimestrali alle stesse assegnate, per la spesa corrente, ai sensi
del precedente comma. Il residuo è trasferito alle unità
sanitarie locali in relazione alle effettive necessità
di cassa.
I trasferimenti per le spese in conto capitale sono
effettuati in relazione alle effettive necessità.
Le regioni prelevano dal conto corrente fruttifero,
di cui al terzo comma, quote non superiori a quella da trasferire
alle unità sanitarie locali a norma del precedente comma]
.
Articolo 8-bis.
Dal 1° gennaio 1981, le unità sanitarie
locali e i rispettivi tesorieri sono tenuti ad osservare gli adempimenti
relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa con le
modalità di cui all'art. 29, L. 5 agosto 1978, n. 468.
Articolo 9.
Ai sensi degli articoli 25 e 26, L. 5 agosto 1978,
n. 468, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni
interessanti il settore pubblico, nonché il coordinamento
dei conti pubblici, al primo comma dell'articolo 50, L. 23 dicembre
1978, n. 833, dopo il n. 9)
Articolo 10.
.................................................... .(28)
Articolo 11.
Fino all'istituzione dei ruoli nominativi regionali
e al trasferimento negli stessi del personale degli enti locali,
degli enti ospedalieri, degli enti mutualistici e delle gestioni
autonome in liquidazione nonché degli altri enti soppressi,
destinato ai servizi delle unità sanitarie locali, è
fatto divieto agli enti medesimi di procedere ad assunzioni anche
temporanee di personale amministrativo, salvo quelle conseguenti
a concorsi per i quali siano già iniziate le prove d'esame
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Per il restante personale continuano ad applicarsi
le disposizioni previste dall'art. 8 del D.L. 8 luglio 1974, n.
264, convertito nella L. 17 agosto 1974, n. 386.
Articolo 12.
.................................................... .(30)
Articolo 13.
.................................................... .(31)
Articolo 14.
Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo
comma, 20, 21, commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della L.
21 dicembre 1978, n. 843, restano confermate anche per l'anno
1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle
disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno.
I limiti minimi di retribuzione imponibile disposti
con decreti emanati per l'anno 1979, ai sensi dell'art. 20, L.
21 dicembre 1978, n. 843, sono comunque aumentati ogni anno dal
1980 nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni
che si verificano in applicazione dell'art. 19, L. 30 aprile 1969,
n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
Il contributo di adeguamento dovuto agli artigiani
e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1980
è calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento
dell'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all'art.
22, L. 3 giugno 1975, n. 160, per il coefficiente 2,3; la misura
dei contributi contemplata nell'art. 26 per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni è soggetta alla variazione di cui al
predetto art. 22, L. 3 giugno 1975, n. 160.
L'aumento percentuale di cui al primo comma dell'art.
10, L. 3 giugno 1975, n. 160, si applica anche alle pensioni supplementari
e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione
dell'aumento di cui all'art. 19, L. 30 aprile 1969, n. 153.
La disposizione di cui al precedente comma si applica
anche alle pensioni di cui all'art. 1, L. 29 aprile 1976, n. 177.
Per gli addetti ai servizi domestici, le retribuzioni
orarie, contemplate dall'art. 22, L. 21 dicembre 1978, n. 843,
sono aumentate, per l'anno 1980, tenendo conto delle variazioni
dell'indice del costo della vita verificatesi nel 1979.
Articolo 14-bis.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico,
con effetto dal 1° luglio 1980, gli importi delle pensioni
alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'art.
19 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni
ed integrazioni, e all'art. 9, L. 3 giugno 1975, n. 150, sono
aumentati in misura pari alla variazione percentuale del costo
della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria che si determina confrontando
il valore medio dell'indice relativo al semestre agosto 1979-gennaio
1980 con quello relativo al semestre febbraio 1979-luglio 1979.
Con la stessa decorrenza, le pensioni alle quali
si applica la norma di cui al terzo comma dell'art. 10, L. 3 giugno
1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al
prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato
per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti
di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria
nei due trimestri relativi al periodo agosto 1979-gennaio 1980.
Gli aumenti di pensione di cui al secondo comma
del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione
percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di
terzi. La trattenuta deve comunque, fare salvo l'importo corrispondente
al trattamento minimo di pensione.
Gli aumenti di cui al presente articolo sono esclusi
dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione
annuale avente decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 1981.
Articolo 14-ter.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico,
per l'anno 1980 e con effetto dal 1° gennaio 1980, l'importo
mensile della pensione sociale di cui all'art. 26, L. 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è
elevato a L. 102.350. L'importo predetto è comprensivo
dell'aumento derivante con effetto dal 1° gennaio 1980 dall'applicazione
della disciplina della perequazione automatica delle pensioni
di cui all'art. 19 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Articolo 14-quater.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico,
con effetto dal 1° maggio 1980 e limitatamente all'anno 1980,
ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico
del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale
per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso
Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai
delle miniere di zolfo della Sicilia è attribuita una maggiorazione
a titolo di anticipazione pari a L. 10.000 mensili.
Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra
l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta
maggiorazione, sono aumentate, ove sussista il diritto all'integrazione
al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato
ai sensi del precedente comma.
[In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico,
con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980,
ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico
del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale
per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso
Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai
delle miniere di zolfo della Sicilia, qualora la pensione sia
stata attribuita per effetto di un numero di settimane di assicurazione
e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781, è
attribuita una ulteriore maggiorazione a titolo di anticipazione
pari a L. 10.000 mensili].
[L'importo mensile delle pensioni attribuite ai
sensi del comma precedente, nel caso in cui risulti compreso tra
l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta
maggiorazione, è aumentato, ove sussista il diritto all'integrazione
al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato
ai sensi del precedente comma].
Articolo 14-quinquies.
In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico
e della parificazione dei trattamenti di pensione dei coltivatori
diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali a quelli dei lavoratori dipendenti,
con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980,
l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico
delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
è elevato a L. 142.950 mensili.
La norma di cui al comma precedente si applica
ai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità, ai
titolari di pensione ai superstiti nonché ai titolari di
pensione di invalidità che abbiano raggiunto l'età
di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali
dei lavoratori autonomi.
Ai titolari di pensione di invalidità integrata
al minimo che non abbiano raggiunto l'età di pensionamento
per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori
autonomi è attribuito un aumento mensile pari a L. 10.000
con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980.
Articolo 14-sexies.
Agli oneri derivanti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti per l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli 14-bis
e 14-quater del presente decreto, valutati in lire 1.517 miliardi
si provvede: quanto a lire 700 miliardi elevando, con decorrenza
dal periodo di paga in corso alla data del 1° marzo 1980
e fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1982, le
aliquote contributive di cui al secondo e terzo comma dell'articolo
12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, rispettivamente dal 23,50
al 24,20 per cento, di cui il 17,05 per cento a carico dei datori
di lavoro e dal 12 al 12,70 per cento, di cui il 9,05 per cento
a carico dei datori di lavoro; e quanto a lire 817 miliardi con
un contributo straordinario dello Stato di pari importo. (41)
Agli oneri derivanti alle gestioni speciali per
i lavoratori autonomi per l'anno 1980 dall'applicazione degli
articoli 14-bis e 14-quinquies del presente decreto, valutati
in lire 688 miliardi, si provvede:
a) quanto a lire 120 miliardi mediante un contributo
capitario aggiuntivo di L. 72.000 a carico degli iscritti alla
gestione speciale degli artigiani;
b) quanto a lire 112 miliardi mediante un contributo
capitario aggiuntivo di L. 72.000 a carico degli iscritti alla
gestione speciale degli esercenti attività commerciali;
c) quanto a lire 456 miliardi relativi alla gestione
speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: per lire
230 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L.
60.000 annue per gli anni 1980, 1981 e 1982 a carico dei soli
iscritti nei comuni non montani, e per lire 226 miliardi con un
contributo straordinario dello Stato di pari importo.
All'onere derivante dall'applicazione degli articoli
14-bis e 14-ter per i titolari di pensione sociale di cui all'art.
26, L. 30 aprile 1969, n. 153, valutato per l'anno finanziario
1980 in lire 172 miliardi, si provvede mediante corrispondente
integrazione del contributo dovuto dallo Stato al Fondo sociale
istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
con la L. 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Al complessivo onere di lire 1.215 miliardi a carico
dello Stato per l'anno 1980 di cui ai commi precedenti si provvede
con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo
utilizzando per lire 637 miliardi l'accantonamento «Sgravi
contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro
e dell'inflazione» e per lire 578 miliardi l'accantonamento
«Sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri
pubblici». (41)
Articolo 14-septies.
Con decorrenza 1° luglio 1980 l'importo mensile
della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui
all'art. 2, L. 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni,
nonché della pensione di invalidità di cui agli
articoli 12, 13 e 17, L. 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni,
in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti
sia stata accertata una totale o parziale inabilità lavorativa,
nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti
di cui all'art. 1, L. 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni,
che viene definito «pensione non reversibile», è
elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione,
nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'art.
7, L. 3 giugno 1975, n. 160.
Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate
per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi
civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.
I benefici di cui ai commi primo e secondo sono
estesi ai ciechi titolari di pensione di cui all'art. 1 della
L. 27 maggio 1970, n. 382, minori di diciotto anni.
Con decorrenza 1° luglio 1980 i limiti di
reddito di cui agli artt. 6, 8 e 10, D.L. 2 marzo 1974, n. 30,
convertito con modificazioni nella L. 16 aprile 1974, n. 114,
e successive modificazioni, sono elevati a L. 5.200.000 annui,
calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo
gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria,
rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari. (42)
Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente
il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore
dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13
e 17 della L. 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni
ed integrazioni, è fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati
agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da
altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato
fa parte.
Il limite di reddito di cui al comma precedente
sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT
agli effetti della scala mobile sui salari. (43)
Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.
All'onere derivante dalle disposizioni del presente
articolo, valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980, si provvede
mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento
«Potenziamento del Corpo della guardia di finanza».
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (44),(45)
Articolo 14-octies.
Per assicurare la tempestiva attuazione della
legge 17 febbraio 1979, n. 29, e del presente decreto-legge, il
limite massimo delle prestazioni oltre l'orario normale di cui
all'art. 8, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, è
elevato per il personale dell'INPS, e limitatamente all'anno 1980,
a 400 ore. (46)
Articolo 14-novies.
Nel primo comma dell'articolo unico della legge
24 dicembre 1979, n. 669, le parole: «spettano per gli anni
1980 e 1981» sono sostituite dalle seguenti: «spettano
per gli anni 1979, 1980 e 1981». (46)
Articolo 15.
Nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro
alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978, aventi
diritto all'indennità integrativa speciale a norma delle
disposizioni vigenti alla data stessa, il divieto di cumulo di
cui al primo comma dell'art. 17 della L. 21 dicembre 1978, n.
843, si applica limitatamente agli incrementi dell'indennità
stessa accertati dal 1° gennaio 1979 in poi. (47)
Articolo 16.
A modifica del termine stabilito all'art. 24,
L. 21 dicembre 1978, n. 843, i versamenti da parte degli enti
indicati nello stesso articolo e nel D.M. 23 febbraio 1979, devono
essere effettuati entro trenta giorni dalla data di esazione.
La maggiorazione dell'interesse di dilazione e
di differimento di cui all'art. 23, L. 21 dicembre 1978, n. 843,
è fissata nella misura di tre punti a decorrere dalla data
di emanazione del decreto di cui al predetto art. 23. (48)
Agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero
e di cura a carattere scientifico e agli istituti psichiatrici
delle amministrazioni provinciali non si applicano le disposizioni
di cui all'art. 23 della L. 21 dicembre 1978, n. 843. (49)
Articolo 17.
In previsione del riordinamento del sistema previdenziale
dei lavoratori marittimi, a decorrere dal 1° gennaio 1980
a favore dei lavoratori iscritti alle gestioni della Cassa nazionale
per la previdenza marinara sono dovuti i soli contributi previsti
per gli iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie e della
Cassa unica assegni familiari, gestite dall'I.N.P.S. .(50)
I contributi di cui al comma precedente sono dovuti
sulla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 12 della L.
30 aprile 1969, n. 153, con le eccezioni di cui al comma successivo.
Per le aziende esercenti la pesca e per i piloti
dei porti, limitatamente all'anno 1980, i contributi di cui al
primo comma verranno determinati sulla base delle retribuzioni
vigenti nel settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo
il meccanismo di rivalutazione previsto dall'art. 15, L. 22 febbraio
1973, n. 27. (48)
I contributi di cui al primo comma verranno riscossi
secondo le norme, le modalità e con le sanzioni previste
per la generalità dei datori di lavoro, salve le particolarità
di cui ai punti che seguono:
1. obbligo di accensione, per le aziende armatoriali,
di distinte posizioni contributive per ciascuna unità navale,
previa l'istituzione e tenuta di un corrispondente libro paga;
2. obbligo per le aziende stesse di effettuare il
versamento dei contributi con periodicità mensile, entro
sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi
si riferiscono;
3. mantenimento, a tutela dei crediti contributivi
delle disposizioni concernenti i privilegi speciali e le garanzie,
sia di ordine assistenziale che processuale, previsti dalla normativa
vigente nella Cassa nazionale previdenza marinara;
4. ai fini della conservazione del privilegio speciale
previsto dal codice della navigazione e delle conseguenti azioni
legali, i contributi, fino alla data di trascrizione dell'atto
di vendita della nave, vengono calcolati, immediatamente, in difetto
di denunzia contributiva sino a tale data, con riferimento alle
precedenti denunzie contributive che risultino presentate;
5. sono abrogate tutte le disposizioni riguardanti
l'emissione di ordini di pagamento e la riscossione dei contributi
a mezzo ruoli esattoriali da parte della Cassa nazionale per la
previdenza marinara, con riferimento ai contributi dovuti per
periodi successivi al 31 dicembre 1979;
6. resta ferma, per le aziende armatoriali l'esclusione
dal versamento delle addizionali contributive di cui alle leggi
5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, (51) 20 maggio
1975, n. 164, e successive modificazioni e proroghe;
7. le prestazioni dovute, in favore degli iscritti
alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara,
continuano ad essere determinate e corrisposte, in attesa del
riordinamento del settore, sulla base della vigente normativa.
Articolo 18.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1°
gennaio 1980 il limite minimo di retribuzione giornaliera per
i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche
di fatto, e loro organismi associati, soggetti alle norme di cui
al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola
pesca marittima e delle acque interne di cu