Decreto Legge - 27 agosto 1993, n. 324 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 - Legge 27 ottobre 1993, n. 423.

"Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi ".(1)

"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1993, n. 253"

Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr fi - istituto per la documentazione giuridica

Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 giugno 1992, n. 320, 26 agosto 1992, n. 368, 26 ottobre 1992, n. 418, 30 dicembre 1992, n. 510, 2 marzo 1993, n. 45, 28 aprile 1993, n. 128, e 28 giugno 1993, n. 209, non convertiti in legge.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa dell'attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di disciplinare per gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali la durata in carica ed i criteri per la nomina e per le corrispondenti indennità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di erogare all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo per il 1992, al fine di non pregiudicarne l'attività istituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e dell'interno;

Emana il seguente Decreto-Legge:

Articolo 1.

omissis

Articolo 2.

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno. (2)

2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione. (2)

3-bis. La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda .(3)

3-ter. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. (3)

Articolo 3.

1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.
(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423.
(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423.



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