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Decreto Ministeriale - Ministero dei Trasporti - Ministero della Sanità 27 settembre 1988, n. 419
"Norme di attuazione degli articoli 4, comma ottavo, e 16, commi secondo e terzo, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relativi ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida categorie A, B e C speciali (1)." "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1988, n. 230." Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr - fi - istituto per la documentazione giuridica IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 4, comma ottavo, della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394; Visto l'art. 16, commi secondo e terzo, della predetta legge, con il quale è data facoltà al Ministro dei trasporti di emanare decreti di modifica, tra l'altro, degli articoli da 470 a 485 del regolamento per l'esecuzione del testo unico di cui sopra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituiti con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, di concerto con il Ministro della sanità; Visto il decreto ministeriale n. 263 emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità il 23 giugno 1988 con cui sono stati sostituiti gli articoli 470, 471, 472, 473, 474 e 475, nonché abrogati gli articoli 482, 483, 484 e 485 del citato regolamento; Considerata la necessità di provvedere alla modifica degli articoli 476, 477, 478, 479 e 480 del più volte citato regolamento in materia di requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione delle patenti di guida di categorie speciali relativi ai portatori di handicap, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche; Visto il parere espresso al riguardo dal comitato tecnico di cui all'art. 4, comma nono, della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e dall'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 394, istituito con decreto del Ministro dei trasporti emanato il 23 giugno 1988 di concerto con il Ministro della sanità;
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I certificati medici di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, sostituiti dagli allegati A e B dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, sono sostituiti dagli allegati A, B e C del presente decreto. Tali certificati medici debbono essere conformi ai modelli, di cui agli allegati sopracitati, annessi al presente decreto e vanno compilati: A) Quello di idoneità o meno alla guida di veicoli a motore, allegato A, dai medici indicati dall'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, su carta di colore bianco. B) Quello di idoneità o meno alla guida di veicoli a motore, allegato B, dalle commissioni mediche locali, su carta di colore celeste. C) Quello anamnestico, allegato C, dai medici di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, previsto all'art. 1 del decreto n. 263 emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità il 23 giugno 1988 su carta di colore bianco.
Le disposizioni contenute nel presente decreto relativo ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie speciali entrano in vigore a partire dal 1° ottobre 1988. Le commissioni mediche provinciali continueranno a svolgere l'attuale funzione fino all'emanazione del decreto di modifica dell'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995. Il presente decreto, con gli allegati A, B e C relativi ai modelli dei certificati medici, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. (Si omettono gli allegati) (1) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. (2) Sostituisce l'art. 476, D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420. (3) Sostituisce l'art. 477, D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420. (4) Sostituisce l'art. 478, D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420. (5) Sostituisce l'art. 479, D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420.
(6) Sostituisce l'art. 480, D.P.R. 30 giugno 1959,
n. 420. |