Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale - 15 luglio 1999, n. 306
"Regolamento concernente disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di
maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144".
"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 06-09-1999 - Supplemento Ordinario n. 169."
Allegato A
1. Ai fini della riparametrazione del valore della situazione
economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello posto a base negli
articoli 65 e 66 della legge o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di cui
alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, si procede come segue:
a) si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2
del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti del
nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge, come denominatore costante per
ottenere la nuova scala riparametrata;
b) il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del
decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti effettivi del
nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella medesima, è diviso per il valore della
scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo base;
c) il valore così ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento
allunità superiore nel caso in cui il millesimo è uguale o superiore a 5), è
moltiplicato per il valore dellindicatore della situazione economica del nucleo base
previsto dalla legge, secondo le seguenti formule:
assegno per il nucleo:
(valore della sc. equiv. d.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)
arrot. al centesimo x 36.000.000 2,85
assegno di maternità:
(valore della sc. equiv. d.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)
arrot. al centesimo x 50.000.000 2,04
l'assegno è concesso, nella misura stabilita dalla legge, se il
valore della situazione economica del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di
cui al successivo punto 4, non è superiore al valore dellindicatore della
situazione economica risultante dall'operazione di cui alla lettera c).
A titolo esemplificativo, si rappresenta nella seguente tabella la
riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n.
109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per
lassegno al nucleo familiare:
Numero componenti |
Scala di equivalenza |
Valore situazione economica riparametrato |
(base: 1 comp.=1)
scala d.lgs. 109/98
|
(base: 5 comp.=1)
parametri articolo 65
|
4 |
2,46 |
0,93 (*) |
33.480.000 |
5 |
2,85 |
1,00 |
36.000.000 |
6 |
3,20 |
1,12 |
40.320.000 |
7 |
3,55 |
1,25 |
45.000.000 |
8 |
3,90 |
1,37 |
49.320.000 |
(*) dato dal seguente calcolo: (2,46+0,2
maggiorazione nucleo con unico genitore) : 2,85 = 0,93 |
Allo stesso modo, si rappresenta nella seguente tabella la
riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n.
109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per
lassegno di maternità:
Numero componenti |
Scala di equivalenza |
Valore situazione economica riparametrato |
| (base: 1 comp.=1)
scala d.lgs. 109/98
|
(base: 3 comp.=1)
parametri articolo 66
|
2 |
1,57 |
0,87 (*) |
43.500.000 |
3 |
2,04 |
1,00 |
50.000.000 |
4 |
2,46 |
1,21 |
60.500.000 |
5 |
2,85 |
1,40 |
70.000.000 |
6 |
3,20 |
1,57 |
78.500.000 |
7 |
3,55 |
1,74 |
87.000.000 |
8 |
3,90 |
1,91 |
95.500.000 |
(*) dato dal seguente calcolo: (1,57+0,2
maggiorazione nucleo con unico genitore) :
2,04 = 0,87 |
2. Il valore dellindicatore della situazione economica del
nucleo familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66 della legge,
come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, è calcolato ai sensi
dellarticolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Ai fini della valutazione del patrimonio del nucleo, si
osservano i seguenti criteri unificati:
a) nel patrimonio immobiliare non è calcolata labitazione di
proprietà nella quale risiede il nucleo familiare;
b) dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare del
nucleo, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita al patrimonio di tutto il
nucleo familiare, pari a lire 50.000.000;
c) lindicatore della situazione economica patrimoniale (mobiliare
e immobiliare) è assunto per il venti per cento dei restanti valori patrimoniali.
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