Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale - 15 luglio 1999, n. 306

"Regolamento concernente disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144".

"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 06-09-1999 - Supplemento Ordinario n. 169."

Allegato A

1. Ai fini della riparametrazione del valore della situazione economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello posto a base negli articoli 65 e 66 della legge o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, si procede come segue:
a) si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge, come denominatore costante per ottenere la nuova scala riparametrata;
b) il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella medesima, è diviso per il valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo base;
c) il valore così ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento all’unità superiore nel caso in cui il millesimo è uguale o superiore a 5), è moltiplicato per il valore dell’indicatore della situazione economica del nucleo base previsto dalla legge, secondo le seguenti formule:
assegno per il nucleo:

(valore della sc. equiv. d.lgs 109 + eventuali maggiorazioni) arrot. al centesimo x 36.000.000 2,85

assegno di maternità:
(valore della sc. equiv. d.lgs 109 + eventuali maggiorazioni) arrot. al centesimo x 50.000.000 2,04

l'assegno è concesso, nella misura stabilita dalla legge, se il valore della situazione economica del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 4, non è superiore al valore dell’indicatore della situazione economica risultante dall'operazione di cui alla lettera c).

A titolo esemplificativo, si rappresenta nella seguente tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per l’assegno al nucleo familiare: 

Numero componenti

Scala di equivalenza

Valore situazione economica riparametrato

(base: 1 comp.=1) scala d.lgs. 109/98

(base: 5 comp.=1) parametri articolo 65

4

2,46

0,93 (*)

33.480.000

5

2,85

1,00

36.000.000

6

3,20

1,12

40.320.000

7

3,55

1,25

45.000.000

8

3,90

1,37

49.320.000

(*) dato dal seguente calcolo: (2,46+0,2 maggiorazione nucleo con unico genitore) :
2,85 = 0,93

Allo stesso modo, si rappresenta nella seguente tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per l’assegno di maternità:

Numero componenti

Scala di equivalenza

Valore situazione economica riparametrato

(base: 1 comp.=1) scala d.lgs. 109/98 (base: 3 comp.=1) parametri articolo 66

2

1,57

0,87 (*)

43.500.000

3

2,04

1,00

50.000.000

4

2,46

1,21

60.500.000

5

2,85

1,40

70.000.000

6

3,20

1,57

78.500.000

7

3,55

1,74

87.000.000

8

3,90

1,91

95.500.000

(*) dato dal seguente calcolo: (1,57+0,2 maggiorazione nucleo con unico genitore) :
2,04 = 0,87

2. Il valore dell’indicatore della situazione economica del nucleo familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66 della legge, come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, è calcolato ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Ai fini della valutazione del patrimonio del nucleo, si osservano i seguenti criteri unificati:
a) nel patrimonio immobiliare non è calcolata l’abitazione di proprietà nella quale risiede il nucleo familiare;
b) dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a lire 50.000.000;
c) l’indicatore della situazione economica patrimoniale (mobiliare e immobiliare) è assunto per il venti per cento dei restanti valori patrimoniali.



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