Decreto Ministeriale 30 agosto 1991

"Integrazione all'elenco delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero".

IL MINISTERO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alle particolarità del caso clinico;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1990, che identifica le classi di patologia e le prestazioni fruibili presso gli anzidetti centri di altissima specializzazione;

Visto in particolare l'art. 3 del sopracitato decreto 24 gennaio 1990 che prevede l'elenco delle prestazioni fruibili all'estero sia sottoposto a periodiche revisioni;

Considerato che, in applicazione di quanto sopra, il Consiglio superiore della sanità, nella seduta del 25 luglio 1991, ha proposto di confermare l'elenco di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 1990 con alcune integrazione;

Ritenute di procedere all'integrazione del decreto ministeriale 24 gennaio 1990 in conformità a quanto proposto dal Consiglio superiore di sanità;

Ritenuta, inoltre, l'opportunità di chiarire la portata del comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989, al fine di assicurare omogeneità di comportamento in tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Articolo 1.

1. A decorrere dal 1° settembre 1991 l'elenco delle prestazioni fruibili presso centro di altissima specializzazione contenuto nel decreto del Ministero della sanità 24 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 1990, è integrato come segue:


Condizioni patologiche Tempo di attesa massimo
chirurgia plastica ricostruttiva al seguito di interventi demolitivi 180 gg.
chirurgia oncologica che richieda interventi di particolare complessità 30 gg.
trapianto di cornea 180 gg.
trattamento conservativo delle neoformazioni della coroide con irradiazione protonica quando non siano indicati altri trattamenti radianti  

2. Le prestazioni di cui al richiamato decreto ministeriale 24 gennaio 1990, così come integrato dal presente decreto, per le quali non è indicato alcun tempo di attesa sono quelle non ottenibili adeguatamente in Italia in quanto richiedenti specifiche professionalità o procedure tecniche o curative non praticate sul territorio nazionale.

Articolo 2.

Nella previsione di cui al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Ministero della sanità 3 novembre 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1989), concernente le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza, ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero, rientrano esclusivamente i casi per i quali l'assistito comprovi la sussistenza, al momento del trasferimento all'estero, dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto ministeriale 3 novembre 1989 (dimostrazione di essere in lista di attesa, presso almeno due strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, da un periodo di tempo superiore a quello massimo previsto dal decreto ministeriale 24 gennaio 1990 e successive modificazioni) e l'attivazione, prima di recarsi all'estero, delle procedure per ottenere l'autorizzazione al trasferimento per cure.

Articolo 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 1991
Il Ministro: De Lorenzo



Homepage Informa Handicap