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Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 28 dicembre 1992.
"Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, revisionato ai sensi dell'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104". "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1993, n. 10, Supplemento Ordinario"
Nota Bene: sullo stesso argomento si veda anche il Decreto Ministeriale 29
luglio 1994
Visto l'art. 26, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visti il decreto ministeriale 30 luglio 1991 e il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991 e n. 302 del 27 dicembre 1991; Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 19 novembre 1992;
Decreta:
2. Il nomenclatore-tariffario si riferisce ai presidi indicati negli allegati A, B e C,
che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. I presidi di cui all'allegato B al presente decreto sono erogati con spesa a carico del Fondo sanitario nazionale in misura non superiore all'importo per quantitativi predeterminati indicato sull'impegnativa. 3. I presidi di cui all'allegato C al presente decreto vengono acquistati direttamente dalle unità sanitarie locali ed assegnati in uso con le procedure di cui al successivo art. 5, a cura dei servizi o presidi ospedalieri. 4. Qualora l'invalido indirizzi la propria scelta su presidi non contemplati negli
elenchi di cui ai paragrafi 1 e 2, ma agli stessi riconducibili per categoria di codice,
il Servizio sanitario nazionale, nel rispetto della procedura prevista dal presente
decreto e dopo averne accertata la riconducibilità, autorizza la fornitura per un importo
pari al corrispondente presidio tariffario nell'allegato A o B. L'eventuale differenza di
prezzo è a carico dell'invalido.
Le tariffe delle forniture autorizzate dal 1° gennaio 1992 fino all'entrata in vigore del presente decreto sono aumentate: del 7% per tutti i prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 26; del 4% per tutti i prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 13, 24, 25, 27, 28, 29 e 30; del 3% per tutti i prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 101.01, 101.11, 201.01, 301 e 401. Nessun aumento percentuale è previsto per le tariffe dei prodotti contraddistinti dai
seguenti codici di famiglie di appartenenza: 101.14, 101.21, 201.11 e 501.
2. Agli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'unità sanitaria locale sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo risultante dai verbali di cui all'art. 1, punto 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, spetta l'erogazione dei presidi connessi alla menomazione stessa. 3. Agli istanti in attesa di accertamento, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, spetta l'erogazione dei presidi correlati all'invalidità. 4. Agli istanti entero-urostomizzati in attesa di accertamento spetta l'erogazione degli ausili tecnici correlati alla menomazione in esito all'intervento chirurgico, previa presentazione della certificazione medica. 5. L'erogazione delle protesi di arto spetta altresì agli istanti in attesa di accertamento nei casi in cui l'applicazione delle stesse condizioni la valutazione di un diverso grado di invalidità. 6. Agli invalidi del lavoro i presidi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'INAIL con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e con le modalità stabilite dall'Istituto stesso. 7. Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli
invalidi di guerra e categorie assimilate. Modalità di Erogazione.
b) l'indicazione del presidio con il codice di riferimento di cui al nomenclatore-tariffario; c) un programma terapeutico comprendente: tempi di impiego del presidio, parziale e totale - modalità di controllo - variazioni prevedibili nel tempo - possibili controindicazioni e limiti d'impiego - significato terapeutico e riabilitativo. 2. Ogni prescrizione deve essere integrata da una valida informazione al paziente, od ai suoi assistenti, riguardo le caratteristiche funzionali o terapeutiche del presidio concesso. Le aziende abilitate alla fornitura dei presidi su misura che necessitano di essere personalizzati in tutto o in parte prima di essere applicati al paziente, sono tenute a redigere una dettagliata scheda-progetto di costruzione con sviluppo a codice, da rimettere per il benestare, insieme alla prescrizione, alla U.S.L. di residenza dell'invalido. 3. L'unità sanitaria locale nel cui territorio risiede l'invalido autorizza la fornitura del presidio sulla base della prescrizione redatta in conformità al punto 1 del medico specialista dell'unità sanitaria locale stessa o di un presidio sanitario pubblico. L'autorizzazione deve riportare i numeri di codice, di cui agli allegati A e B, indicati nella prescrizione e nell'eventuale scheda-progetto di costruzione di cui al punto 2. 4. L'unità sanitaria locale deve intestare una scheda ed un fascicolo per ogni assistito per annotare e conservare copia delle autorizzazioni rilasciate. Tali atti vanno conservati e messi a disposizione in occasione di verifiche o controlli. 5. Qualora l'invalido sia ricoverato in una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ai sensi degli articoli 39, 41, 42 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ubicata fuori dal territorio dell'unità sanitaria locale di residenza dell'invalido stesso ed esistano gravi motivi di necessità ed urgenza che giustifichino la più sollecita fornitura del presidio, la prescrizione e l'autorizzazione alla fornitura verrà rilasciata dall'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata la struttura sanitaria in cui è ricoverato l'invalido. In tal caso quest'ultima dovrà inviare tempestivamente comunicazione all'unità sanitaria locale di residenza del ricoverato. 6. L'invalido o chi ne esercita la tutela dovrà, al momento della consegna del presidio, rilasciare all'azienda fornitrice una dichiarazione di ricevuta. Nel caso in cui il presidio non venga consegnato all'invalido, ma spedito per corriere, per posta o per altro mezzo, l'azienda fornitrice dovrà certificare l'avvenuta spedizione allegando copia del bollettino di spedizione o della lettera di vettura. 7. Le unità sanitarie locali stabiliranno opportune intese con i fornitori di presidi
di cui all'allegato C di modo che ne sia garantita la funzionalità per il periodo di
concessione dell'apparecchio all'invalido. Collaudo.
2. Per i non deambulanti il collaudo potrà essere effettuato presso la struttura di
ricovero o a domicilio dell'invalido. Qualora il presidio non fosse rispondente
all'ordine, la ditta fornitrice sarà invitata ad effettuare le opportune variazioni. Se
entro venti giorni dalla consegna del presidio, l'azienda fornitrice non avrà ricevuto
alcuna comunicazione da parte dell'unità sanitaria locale, il collaudo si intenderà
effettuato. Al fine della decorrenza dei termini predetti l'azienda fornitrice è tenuta a
comunicare all'unità sanitaria locale la data di consegna o di spedizione per ogni
presidio entro il termine di tre giorni lavorativi. Forniture di Riserva.
Forniture Successive alla Prima.
che il presidio sia ancora necessario; che sia trascorso il tempo minimo dalla precedente fornitura come appresso indicato; che il presidio precedentemente fornito non sia più idoneo o convenientemente riparabile. 2. I tempi minimi che dovranno trascorrere tra il rilascio di una nuova autorizzazione
e la data della precedente autorizzazione alla fornitura sono così fissati per i soggetti
maggiorenni: A) Presidi ortopedici:
Ausili tecnici ortopedici:
F) Protesi oculari:
G) Presidi ed ausili tecnici per non vedenti e ipovedenti. '09 Ausili percettivi:
I tempi minimi suindicati sono da intendersi tra forniture successive di presidi definitivi. Non si applicano invece tra la fornitura di protesi di arto provvisoria e la prima fornitura di protesi definitiva. I termini sopra indicati possono essere abbreviati in casi di particolari necessità terapeutiche, riabilitative o di modifica dello stato psico-fisico dell'invalido, sulla base di una dettagliata relazione sottoscritta da medico specialista della USL, nonché di particolare usura del presidio. 3. Una ulteriore fornitura dello stesso presidio viene concessa per una sola volta anche prima della scadenza dei tempi minimi, in caso di smarrimento o di rottura accidentale del presidio sulla base di una formale dichiarazione, sottoscritta dall'invalido o da chi ne esercita la tutela, e comunque, in caso di rottura, previo accertamento dell'evidenza del danno, dell'impossibilità tecnica della riparazione, della non convenienza economica della riparazione o della non perfetta funzionalità del presidio riparato. 4. Per quanto riguarda i minori di anni 18 non vengono fissati limiti di tempo tra una
fornitura e la successiva, in quanto l'età evolutiva rende necessaria la sostituzione o
la modificazione del presidio con cadenze temporali variabili da soggetto a soggetto,
previ i controlli clinici previsti.
Allegato A omissis Allegato BELENCO DEGLI AUSILI TECNICI
omissis Allegato CPRESIDI ACQUISTATI DIRETTAMENTE DALLE UU.SS.LL. ED ASSEGNATI IN USO AGLI INVALIDI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL'ART. 3 DEL RESENTE DECRETO
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