|
Decreto Ministeriale - Ministero dei Trasporti - Ministero della Sanità - 23 giugno 1988, n. 263
"Norme di attuazione degli articoli 4, comma 8, e 16, commi 2 e 3, della legge 18 marzo 1988, n. 111, relative ai requisiti psicofisici e psicotecnici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida." "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.163 del 13 luglio 1988 Stralcio"
L'art. 470 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente: Art. 470 (Requisiti generali fisici, psichici per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente di guida). - Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, risulti essere esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e% funzionali, che possono comunque pregiudicare la sicurezza della guida di questi determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con l'indicazione dei precedenti morbosi di cui ai successivi commi. I medici di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazioni le affezioni morbose sotto elencate. La constatazione obiettiva, corredata dalle indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, consente al medico visitatore di rilasciare il certificato di idoneità quando egli ritenga che le malattie fisiche o psichiche, le deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali constatate, di cui ai successivi commi, non possono comunque pregiudicare la sicurezza di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'art. 4, comma quarto della legge 18 marzo 1988, n. 111, la quale indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione del la patente di guida.
|