|
Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 21 maggio 2001, n.296
"Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124." "pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2001" Testo tratto dal sito del Comune di Jesi, gazzette ufficiali IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, concernente "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", con particolare riguardo all'articolo 5, ove e' previsto che il Ministro della sanita', con distinti regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individui, rispettivamente, le condizioni di malattia croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti;
Articolo 1. 1. L'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124", e' modificato conformemente all'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento. 2. Gli assistiti gia' in possesso di attestato di esenzione rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, hanno diritto a fruire delle nuove prestazioni in esenzione, per le condizioni e malattie individuate nell'allegato 1 al presente regolamento, a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. In relazione alle condizioni di esenzione modificate dal presente decreto, le regioni stabiliscono i tempi per l'adeguamento dei relativi attestati di esenzione e le aziende unita' sanitarie locali provvedono al conseguente aggiornamento delle attestazioni gia' rilasciate. 3. Le stesse aziende unita' sanitarie locali assicurano la comunicazione ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta dei contenuti del presente regolamento e delle specifiche modalita' di applicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Note al titolo: Le condizioni e malattie di cui alle lettere a) e b) danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti. Nell'individuare le condizioni di malattia, il Ministro della sanita' tiene conto della gravita' clinica del grado di invalidita' nonche' della onerosita' della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.
2 I regolamenti individuano inoltre le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna condizione di malattia ed alle relative complicanze, per le quali e' riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione al costo, tenendo conto: I regolamenti individuano altresi' le condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione dal pagamento della quota fissa di cui all'art. 3, comma 9, per le prestazioni cui e' necessario ricorrere con frequenza particolarmente elevata, indicate dagli stessi regolamenti. 3. L'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna malattia e' riconosciuta in qualsiasi regime di erogazione. 4. Sono escluse dall'esenzione le prestazioni finalizzate all'accertamento delle condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione, ad eccezione di quelle individuate dal regolamento di cui al comma 1, lettera b), per la diagnosi delle malattie rare. Sono altresi' esclusi dall'esenzione i farmaci collocati nella classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 5. Con il regolamento di cui al comma 1, lettera b), sono altresi' individuate specifiche forme di tutela garantite ai soggetti affetti da patologie rare, con particolare riguardo alla disponibilita' dei farmaci orfani ed all'organizzazione dell'erogazione delle prestazioni di assistenza. 6. Le condizioni e le malattie di cui al comma 1 sono aggiornate con la procedura di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei risultati della ricerca applicata e delle evidenze scientifiche, nonche' dello sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti il Ministro della sanita' provvede ad aggiornare il regolamento di cui al comma 1, lettera a), inserendovi le eventuali ulteriori patologie invalidanti e le correlate prestazioni per le quali e' riconosciuto il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo. Fino all'aggiornamento del regolamento, agli assistiti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 1 febbraio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, e' confermata l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni come disciplinata dallo stesso art. 6 e dall'art. 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche' l'esenzione agli invalidi civili minori di anni 18 con indennita' di frequenza e alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302. 7. Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la percentuale di invalidita' dei soggetti ultra-sessantacinquenni e' determinata in base alla presenza di difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'."
Note al preambolo: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. - Si riporta il testo del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 (Regolamento di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124). "Art. 6 (Aggiornamento). 1. Il presente regolamento e' aggiornato secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 50, lettera f), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche".
Roma, 21 maggio 2001 Il Ministro: Veronesi Visto, - Allegato 1 al citato decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1999 supplemento ordinario. |