Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142.
"Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 , sui tirocini formativi e di orientamento (1)." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1998, n. 108. Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr - fi - istituto per la documentazione giuridica IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE e con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'articolo 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative; Emana il seguente regolamento:
Finalità.
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini
formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.
1859. Modalità di attivazione.
1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
Garanzie assicurative.
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia
assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le
attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative. Tutorato e modalità esecutive.
1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle
attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
Convenzioni. 1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Valore dei corsi. 1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Durata.
1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
Estensibilità ai cittadini stranieri. 1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini e×tracomunitari secondo princìpi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Procedure di rimborso.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:
Norme abrogate. 1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14, 15, 16, 17 e 18, dell'articolo 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'articolo 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l'articolo 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 .
CONVENZIONE DI TIROCINIO (Schema) (Art. 3, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) TRA
Il/la ................................... (soggetto promotore)
con sede in ...................................................,
codice fiscale .................................................
d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato/a
dal sig. ............nato a...............................................................
il .............................................................
E
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 , possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 . Si conviene quanto segue:
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , la ............................................................. (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ....................... soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di .................................................. (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale,indicato dal soggetto ospitante. 3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici)presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e disorientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e disorientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento
del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente,
agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al
soggetto promotore. 2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla
regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti
per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione
di ciascun progetto formativo e di orientamento.
............................, (data) ...........................
(su carta intestata del soggetto promotore)
PROGETTO FORMATIVO (rif. Convenzione n. ........................................... stipulata in data .............................................) Nominativo del tirocinante ........................nato a ......................................................... il ............................................................. residente in ................................................... codice fiscale ....................................................................................
Attuale condizione (barrare la casella):
(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap)
si no Tutore (indicato dal soggetto promotore) Tutore aziendale Polizze assicurative: - Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. _________________ - Responsabilità civile posizione n._____________________ compagnia________________________________________ Obiettivi e modalità del tirocinio
Facilitazioni previste Obblighi del tirocinante: - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; - rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; - rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza. ............................, (data) ........................... Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante ........ ................................................................ Firma per il soggetto promotore ................................ Firma per l'azienda ............................................
(1) Vedi Circ. 15 luglio 1998, n. 92/98, emanata da: Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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