Decreto Ministeriale - Ministero dei Trasporti e della Navigazione - 8 agosto 1994
"Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida (1)."
"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1994, n. 193"
Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr - fi - istituto per la documentazione giuridica
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;
Visto il titolo IV del codice della strada: «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»;
Vista la direttiva n. 80/1263/CEE Consiglio, del 4 dicembre 1980;
Vista la direttiva n. 91/439/CEE Consiglio, del 29 luglio 1991;
Considerata la necessità di adeguare le procedure nazionali in materia di patenti di guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessità di allineare al diritto comunitario il codice della strada, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
Decreta:
1. Si istituisce, conformemente alle disposizioni della direttiva n. 91/439/CEE, la patente italiana di guida, secondo il modello comunitario (descritto nell'allegato I).
2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della Comunità europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane (2).
3. Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza normale, di cui al successivo art. 9, ad esso si applicano le disposizioni
italiane in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente, delle menzioni indispensabili alla gestione della medesima (1).
Articolo 2.
1. La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio della Repubblica italiana, figura nell'emblema disegnato a pag. 1 del modello comunitario di patente di guida.
2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida.
3. Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica, al modello di patente allegato alla direttiva n. 91/439/CEE, potranno essere apportate allo Stato italiano secondo la procedura prevista da tale direttiva.
Articolo 3.
1. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:
Categoria A: motocicli, con o senza sidecar.Categoria B:
a) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice.
Categoria B+E: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B.Categoria C: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi
3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.Categoria C+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.Categoria D: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso
quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.Categoria D+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
2. Nell'ambito delle categorie A, è rilasciata una patente specifica dalla sottocategoria A1 per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW (3).
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:
a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
b) per «triciclo» e «quadriciclo» a motore, i veicoli definiti dall'art. 1, commi 3 e 4, lettera b) del decreto ministeriale 5 aprile 1994;
c) per «motociclo», il veicolo le cui caratteristiche sono espresse nel decreto ministeriale 5 aprile 1994 all'art. 1, comma 3;
d) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un motoveicolo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
e) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due
assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il
traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.
4. Ai portatori di handicap titolari di patenti di guida si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma 5, del codice della strada (4).
Articolo 4.
1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a condurre.
2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per
veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'art. 7 verrà effettuata a bordo di tali veicoli.
Articolo 5.
1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie B+E, C+E, D+E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.
2. La validità della patente di guida è fissata come segue:
a) la patente valida per le categorie C+E o D+E è valida anche per guidare complessi della categoria B+E;
b) la patente valida per la categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D.
3. I tricicli ed i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della categoria A o A1.
4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cmc e di potenza non superiore a 11 kW possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente della categoria B.
Articolo 6.
1. In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:
a) 16 anni:
per la sottocategoria A1;
b) 18 anni:
per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2;
per le categorie B, B+E;
per le categorie C, C+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di taluni autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85, sez. III, art. 5 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
c) 21 anni:
per le categorie D, D+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento CEE n. 3820/85 (5).
2. L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso
superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni ed un'età
non inferiore a 20 anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non
inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.
Articolo 7.
1. Il rilascio della patente di guida è subordinato, inoltre:
a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, di una prova di
controllo delle cognizioni nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato
membro che rilascia la patente di guida.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può derogare alle disposizioni dell'allegato III, quando tali
deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i princìpi stabiliti in tale allegato, secondo le procedure previste dalla direttiva n. 91/439/CEE.
3. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, si possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della normativa italiana relativa a condizioni diverse da quelle di cui alla direttiva n. 91/439/CEE.
4. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea.
Articolo 7-bis.
1. È definita, secondo la procedura di cui all'art. 7-ter, una suddivisione dei codici comunitari armonizzati riportati negli allegati I e I-bis, in particolare dei codici 04, 05, 44 e 55. Si segue la stessa procedura anche per decidere se l'utilizzazione di certe suddivisioni di codici comunitari armonizzati debba essere eventualmente resa obbligatoria.
2. Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico la parte degli allegati I e I-bis riguardante i codici armonizzati egli allegati II e III sono adottati secondo la procedura di cui all'art. 7-ter (6).
Articolo 7-ter.
1. La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato per la patente» composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il
comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione
dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'art. 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni, al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
4. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte (6).
Articolo 8.
1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro della
Comunità europea, può ottenere in sostituzione l'equipollente patente italiana, previa verifica, da parte
degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in corso di validità.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, al
residente in Italia, titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro della Comunità europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o il
ritiro della patente di guida e, se necessario, si può procedere, a tal fine, alla sostituzione della patente.
3. Dopo la sostituzione, è fatto obbligo di restituire la patente originaria allo Stato membro della
Comunità europea che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.
4. Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei provvedimenti citati al comma 2, può essere
negata la validità di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea. Può
rifiutarsi, altresì, il rilascio di una patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali
provvedimenti in un altro Stato membro della Comunità europea.
5. Il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea, in
seguito a smarrimento o furto può essere ottenuto in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza normale. Gli organi competenti, in tal caso, procedono alla duplicazione in base alle informazioni in loro
possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente originaria.
6. La conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese non appartenente alla Comunità europea con una patente di guida di modello comunitario deve essere indicata sulla patente stessa,
anche ad ogni rinnovo o duplicazione successiva. Tale conversione può essere effettuata solo se la
patente rilasciata da un Paese terzo è stata consegnata all'organo che procede alla conversione. Nel caso in cui il titolare di patente di guida non comunitaria, convertita da un altro Stato membro della
Comunità europea con la patente comunitaria, acquisti la residenza normale in Italia, non si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2.
Articolo 9.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora
abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una
persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.
2. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi
diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri
interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
Articolo 10.
1. Le equipollenze tra le categorie delle patenti di guida rilasciate anteriormente alla data del 1° luglio 1996 e le categorie di cui all'art. 3 sono indicate nella tabella di cui all'allegato IV al presente decreto.
Articolo 11.
1. Gli articoli 5, comma 4, 6, comma 2, 7, comma 1, lettera a), nonché l'allegato II e l'allegato III, punto 10, del presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per l'applicazione degli altri articoli resta fermo il termine di attuazione della direttiva n. 91/439/CEE, stabilito al 1° luglio 1996. Questo termine resta fissato ancheper l'entrata in vigore degli articoli 3, comma 6, 7, comma 3 e 10, sempreché, per tali disposizioni, sia intervenuto il richiesto accordo con la Commissione CEE.
Articolo 12.
Il presente decreto, unitamente agli allegati I, II, III e IV e alla nota, che ne formano parteintegrante sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a tutti di osservarlo e farlo osservare.(Si omettono gli allegati) (7)
(1) Con D.Dirig. 21 giugno 1996 (Gazz. Uff. 28 giugno 1996, n. 150) sono state stabilite le caratteristiche del nuovo modello comunitario della patente di guida. Con D.Dirig. 2 giugno 1997 (Gazz. Uff. 9 giugno 1997, n. 132) è stato approvato il nuovo modello della patente di guida. L'art. 1, D.M. 16 luglio 1998 (Gazz. Uff. 5 agosto 1998, n. 181), ha così disposto:
«Art. 1. 1. È recepita nell'ordinamento italiano la direttiva del Consiglio 96/47/CE che introduce il modello plastificato della patente di guida.
2. Il nuovo modello della patente di guida è allegato al presente decreto.
3. Il decreto ministeriale 8 agosto 1994, che ha recepito la direttiva 91/439/CEE deve intendersi integrato dalle disposizioni previste dalla direttiva 96/47/CE».
(2) Comma così modificato dall'articolo unico, D.M. 14 novembre 1997 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1997, n. 284).
(3) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 29 marzo 1999 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 86), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
(4) L'art. 2, D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 15 luglio 1996, n. 164) ha disposto che le norme contenute nel presente comma si applicano agli aspiranti conducenti portatori di handicap.
(5) Comma così modificato dall'art. 2, D.M. 29 marzo 1999 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 86), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
(6) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.M. 23 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 19 marzo 1999, n. 65).
(7) L'art. 3, D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 15 luglio 1996, n. 164) ha disposto che a partire dal 1° luglio 1996 si applicano i seguenti punti previsti dall'allegato III della direttiva 91/439/CEE: «6.2», «9», «12.2», «13.1», «14.1», nella parte in cui dispongono norme minime non contemplate nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ulteriori modificazioni agli allegati sono state disposte dall'art. 2, D.M. 23 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 19 marzo 1999, n. 65) e dagli artt. 3 e 4, D.M. 29 marzo 1999 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 86), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
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