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Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 6 marzo 1995
"Aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante: «Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile»". "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1995, n. 87"
Nota Bene: il presente provvedimento è stato completamente sostituito dal più recente Decreto 10 settembre 1998 IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente dalla Repubblica 1° marzo 1994: "Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-96» ed in particolare il progetto obiettivo 5A: "La tutela materno-infantile"; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'art. 1, comma 5, che detta disposizioni per l'aggiornamento del protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984; Visto il decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984: "Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile"; Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità - sezione II - nella seduta del 14 febbraio 1995; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Decreta:
Articolo 1.
Le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le
prestazioni specialistiche, fruite presso le strutture pubbliche, compresi i consultori
familiari, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, per le quali non
viene applicata la quota di partecipazione alla spesa di cui all'art. 1, comma
3-16-quinquies, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono quelle indicate nei protocolli
allegati, che formano parte integrante del presente decreto. Per prestazioni
specialistiche devono intendersi le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche,
nonché quelle richieste da condizioni patologiche emerse durante la gravidanza, a causa
della gravidanza o preesistenti ad essa. Articolo 2. Le richieste di esami specialistici secondo i protocolli allegati sono effettuate di regola dai medici di medicina generale o direttamente dagli specialisti convenzionati, accreditati o dagli specialisti operanti presso i consultori familiari e presso gli altri presidi territoriali e ospedalieri dell'unità sanitaria locale. Nei casi di gravidanza a rischio, compresi quelli individuati nell'allegato C,
l'attestazione di "gravidanza a rischio" va apposta sulla richiesta di esame da
parte di uno specialista in ostetricia e ginecologia ambulatoriale, consultoriale o
ospedaliero. Articolo 3.
Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente
quelle del decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 1984, n. 118. Articolo 4.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato A
Protocollo diagnostico per la tutela della maternità responsabile Sono da esonerare dalla partecipazione alla spesa le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio e le visite specialistiche fruite presso le strutture
pubbliche, compresi i consultori familiari, convenzionate o accreditate dal Servizio
sanitario nazionale da eseguire in epoca preconcezionale: Accertamento del gruppo sanguigno e del fattore RH; Nel caso di abortività ripetuta o pregresse patologie della gravidanza con morte
perinatale sono da esonerare dalla partecipazione alla spesa anche i seguenti esami: Esame citogenetico della coppia se non già effettuato; Allegato B
Protocollo diagnostico degli esami non sottoposti a partecipazione di spesa nella
gravidanza Sono da esonerare dalla partecipazione alla spesa le visite specialistiche in corso di
gravidanza fruite presso le strutture pubbliche, compresi i consultori familiari,
convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale. Sono altresì esenti da ticket le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio fruite nelle medesime strutture, tenendo presente che nel corso della
gravidanza debbono essere effettuati controlli periodici e che nell'elenco figurano anche
esami che il medico prescriverà solo se dall'indagine anamnestica o dalle condizioni
cliniche della gestante ne ravviserà l'opportunità o se non eseguiti in fase
preconcezionale: All'inizio della gravidanza e comunque entro il III mese: Beta HCG; Esame urine completo; Esame emocromocitometrico completo con conteggio piastrine; Esame urine completo. Al VII mese:Azotemia; Tests coagulativi; Azotemia; Nel caso di minaccia di aborto sono da includere tutti gli accertamenti rivolti
alla determinazione dell'evoluzione della gravidanza, con particolare riferimento
agli esami immunologici ed all'esame ecografico. Se dall'indagine anamnestica o dalle condizioni cliniche della gestante emergono
situazioni di rischio per patologie ereditarie o legate all'età materna avanzata,
certificate dallo specialista e/o da un genetista, l'esonero dalla partecipazione alla
spesa si estende agli esami atti alla quantificazione del rischio (TRI TEST), ed agli
esami atti alla diagnosi prenatale precoce, da eseguire entro il primo trimestre
(Villocentesi) o successivamente (Amniocentesi, Cordocentesi). In ogni caso di patologie diverse preesistenti o insorte durante la gravidanza
(patologie infettive che possono indurre fetopatie, diabete gestazionale, gestosi, ecc.)
l'esonero per la partecipazione alla spesa si estende alle visite specialistiche ed alle
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ritenute necessarie dal medico
curante o dallo specialista. Allegato C
Protocollo per la sindrome gestosica e per le gravide ipertese Premesso che per ipertensione gravidica deve intendersi la registrazione di valori pressori di minima superiore a 85 mm di Hg ripetuta più volte, e che per sindrome gestosica vale la definizione di ipertensione gestazionale proteinurica, con o senza insufficiente sviluppo feto-placentare, oltre alle visite ed agli esami già previsti per la gravidanza normale, sono esonerabili dalla quota partecipativa i seguenti esami: Clearance della creatinina;
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