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Decreto Ministeriale dei Trasporti 2 febbraio 1983.
"Tipi e caratteristiche dei veicoli a motore che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici (1)" "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1983, n. 40." Testo tratto dal sito della Banca Dati cnr - fi - istituto per la documentazione giuridica IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 80 e 86 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito rispettivamente dagli articoli 2 e 4 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, con i quali si dà mandato al Ministro dei trasporti di stabilire, con decreto, i tipi e le caratteristiche dei veicoli a motore che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con la patente per veicoli della categoria F, se adattati in relazione alla loro infermità, ovvero con la patente per i veicoli delle categorie A e B, quando non è necessario prescrivere adattamenti; Visto l'art. 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, con il quale sono stati rispettivamente sostituiti ed abrogati gli articoli 30 e 31 del predetto testo unico e con il quale le macchine operatrici e i carrelli sono stati riuniti nell'unica categoria delle macchine operatrici; Visti i decreti ministeriali 8 gennaio 1975 e 24 gennaio 1980, con i quali sono stati stabiliti nelle misure di 80 e di 90 CV/T i limiti di potenza specifica degli autoveicoli ed in 3,5 e 8,5 t i limiti di peso dei veicoli e dei complessi di macchine agricole conducibili da mutilati e minorati fisici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, con il quale, in attuazione della direttiva n. 80/181/CEE del 20 dicembre 1979 sono state stabilite le unità di misura legali da utilizzare per esprimere determinate grandezze, tra cui quella della potenza, da misurare in watt o nei suoi multipli e sottomultipli decimali, tra i quali il kilowatt equivalente a 1,36 CV, ed è stata mantenuta la misura in chilogrammi e in tonnellate solo per la massa e non più per il peso; Constatata la necessità di modificare l'unità di misura della potenza specifica degli autoveicoli conducibili da mutilati e minorati fisici sostituendo la misura in cavalli/tonnellata con quella in kilowatt/tonnellata, considerando la massa anziché il peso dei veicoli;
I mutilati e minorati fisici, titolari di patente per la guida dei veicoli della categoria F, possono condurre esclusivamente i veicoli a motore di tipo omologato o riconosciuto dal Ministero dei trasporti, adattati in relazione alla loro infermità e aventi le caratteristiche appresso indicate: a) motocicli, con cilindrata non superiore a 150 cm3 b) restanti motoveicoli, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, con cilindrata non superiore a 250 cm3 c) autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, con potenza specifica non superiore a 60 kw/t misurata quale rapporto tra la potenza massima e la tara determinate in sede di omologazione o di riconoscimento del tipo; tale valore è elevato a 70 kw/t per i titolari di patenti da oltre due anni che ne facciano richiesta, che non siano incorsi in incidenti nell'ultimo quinquennio e che siano risultati idonei a nuovo accertamento da parte della commissione medica provinciale; d) macchine agricole e macchine operatrici, escluse quelle a vapore, di massa complessiva in ordine di marcia, comprensiva dell'eventuale carico utile e zavorra, non superiore a 3,5 t; il servizio di traino è ammesso soltanto per le macchine agricole e sempre che il totale delle masse complessive a pieno carico dei due veicoli non superi 8,5 t.
I mutilati e minorati fisici, titolari di patente per la guida di veicoli delle categorie A e B possono condurre i veicoli a motore senza particolari adattamenti, purché rispondenti ai tipi e alle caratteristiche indicati nel precedente articolo.
I mutilati e minorati fisici, i quali siano titolari di patenti per veicoli delle categorie B o F, nelle quali siano annotati valori massimi della potenza specifica degli autoveicoli guidabili limitati ad 80 e 90 CV/T, sono autorizzati a condurre analoghi autoveicoli con potenza specifica rispettivamente non superiore a 60 e 70 kw/t.
I decreti ministeriali 8 gennaio 1975 e 24 gennaio 1980 (2) citati nelle premesse sono abrogati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (1) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(2) Recava modifica al D.M. 8 gennaio 1975. |