Note del Decreto Legislativo - 4 maggio 2001, n. 207
"Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328".
Testo tratto dal sito
del
Comune di Jesi, gazzette
ufficiali
"pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, del 1 giugno 2001, n. 126"
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
- Il testo dell'art. 77 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 77. - Il Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario.
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, supplemento ordinario. Il testo vigente dell'art. 10 e' il seguente:
"Art. 10 (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).
- 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge
17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in
campo socio-assistenziale nella programmazione regionale
del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'art. 22, prevedendo anche modalita' per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b);
b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalita' giuridica pubblica;
c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):
1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;
2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonche' di forme di verifica dei risultati di gestione,
coerenti con la loro autonomia;
d) prevedere la possibilita' della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta la
trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB,
nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;
e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attivita' di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi;
prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attivita' di amministrazione dei patrimoni;
f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);
g) prevedere la possibilita' di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
h) prevedere la possibilita' di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalita' previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.".
- Il testo dell'art. 30 della citata legge n. 328/2000 e' il seguente:
"Art. 30 (Abrogazioni).
- 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'art. 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 10 e' abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 24 sono abrogate le isposizioni sugli emolumenti economici previste dalle legge 10 febbraio 1962, n. 66, legge 26 maggio 1970, n. 381, legge 27 maggio 1970, n. 382, legge 30 marzo 1971, n. 118, legge e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, recante "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1990, n. 45.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1, comma 1:
- La legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante: "Norme
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 luglio 1890, n. 171.
- Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 328/2000
e' il seguente:
"Art. 1 (Principi generali e finalita).
- 1. La
Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un
sistema integrato di interventi e servizi sociali,
promuove interventi per garantire la qualita' della
vita, pari opportunita', non discriminazione e diritti
di cittadinanza, previene, elimina o riduce le
condizioni di disabilita', di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di
reddito, difficolta' sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della
Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e
servizi sociali si intendono tutte le attivita' previste
dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali compete agli
enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della
presente legge, secondo i principi di sussidiarieta',
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita',
omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione,
autonomia organizzativa e regolamentare degli enti
locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito
delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il
ruolo degli organismi non lucrativi di utilita' sociale,
degli organismi della cooperazione, delle associazioni e
degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e
degli enti di patronato, delle organizzazioni di
volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese operanti nel settore nella
programmazione, nella organizzazione e nella gestione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono
soggetti pubblici nonche', in qualita' di soggetti
attivi nella progettazione e nella realizzazione
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di
utilita' sociale, organismi della cooperazione,
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e
altri soggetti privati. Il sistema integrato di
interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la
promozione della solidarieta' sociale, con la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei
nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di
reciprocita' e della solidarieta' organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione attiva
dei cittadini, il contributo delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli
utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono,
nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad
adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni
contenute nella presente legge, secondo quanto previsto
dai rispettivi statuti.".
- Per il testo dell'art. 10 della citata legge n.
328/2000, si veda in note alle premesse.
Nota all'art. 2, comma 1:
- L'art. 22 della citata legge n. 328/2000 recita
testualmente:
"Art. 22 (Definizione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali).
- 1. Il sistema integrato
di interventi e servizi sociali si realizza mediante
politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori
della vita sociale, integrando servizi alla persona e al
nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la
definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare
l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di
competenze e settorializzazione delle risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario
nazionale in materia di prevenzione, cura e
riabilitazione, nonche' le disposizioni in materia di
integrazione socio-sanitaria di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, gli interventi di seguito indicati
costituiscono il livello essenziale delle prestazioni
sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo
le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla
pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie gia' destinate dagli enti locali alla spesa sociale:
a) misure di contrasto della poverta' e di sostegno
al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare
riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e
la permanenza a domicilio di persone totalmente
dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della
vita quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni
di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di
origine e l'inserimento presso famiglie, persone e
strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e
per la promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilita'
familiari, ai sensi dell'art. 16, per favorire
l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura
familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficolta' per
assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge
8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre
1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277,
e loro successive modificazioni, integrazioni e norme
attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle persone
disabili ai sensi dell'art. 14; realizzazione, per i
soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e
delle comunita-alloggio di cui all'art. 10 della citata
legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunita' e di
accoglienza per quelli privi di sostegno familiare,
nonche' erogazione delle prestazioni di sostituzione
temporanea delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili per
favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento
presso famiglie, persone e strutture comunitarie di
accoglienza di tipo familiare, nonche' per l'accoglienza
e la socializzazione presso strutture residenziali e
semiresidenziali per coloro che, in ragione della
elevata fragilita' personale o di limitazione
dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per
contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci,
favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e
reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle
famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per
promuovere iniziative di auto-aiuto.
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e
servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono
realizzati, in particolare, secondo le finalita' delle
leggi 4 maggio 1983, n. 184, legge 27 maggio 1991, n.
176, legge 15 febbraio 1996, n. 66, legge 28 agosto
1997, n. 285, legge 23 dicembre 1997, n. 451, legge 3
agosto 1998, n. 296, legge 31 dicembre 1998, n. 476, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni, approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
nonche' della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i
minori disabili. Ai fini di cui all'art. 11 e per
favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le
strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza
dei minori devono essere organizzati esclusivamente
nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi
regionali, secondo i modelli organizzativi adottati,
prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'art.
8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle
diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque
l'erogazione delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato
sociale per informazione e consulenza al singolo e ai
nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le
situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per
soggetti con fragilita' sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a
carattere comunitario.".
Note all'art. 3, comma 1:
- Per il titolo del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, si veda in note
alle premesse.
- L'art. 138 del citato decreto legislativo n.
112/1998, reca:
"Art. 138 (Deleghe alle regioni).
- 1. Ai sensi
dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono
delegate alle regioni le seguenti funzioni
amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata
tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti
delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie,
della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali,
assicurando il coordinamento con la programmazione di
cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte
degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta
formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attivita' di promozione
relative all'ambito delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1, opera
dal secondo anno scolastico immediatamente successivo
alla data di entrata in vigore del regolamento di
riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e
periferica, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non
riguardano le funzioni relative ai conservatori di
musica, alle accademie di belle arti, agli istituti
superiori per le industrie artistiche, all'accademia
nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di
danza, nonche' alle scuole ed alle istituzioni culturali
straniere in Italia.".
Note all'art. 3, comma 2:
- L'art. 91 della citata legge n. 6972/1890, reca:
"Art. 91. - Ferme stanti le vigenti leggi relative agli
enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e
mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi
stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni
pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione,
secondo le norme stabilite nell'art. 70:
1) i conservatori che non abbiano scopi educativi
della gioventu', gli ospizi dei pellegrini, i ritiri,
eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o
sociale;
2) le confraternite, confraterie, congreghe,
congregazioni ed altri consimili istituti per i quali
siasi verificata una delle condizioni enunciate nella
prima parte dell'art. 70;
3) le opere pie di culto, lasciti o legati di culto;
esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle
popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o
possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al
demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli
economati generali dei benefici vacanti.
In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al
culto necessario ad una popolazione o agli edifici
necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti
loro fini saranno mantenuti e continueranno a
provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla
quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli
oneri di culto.
Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di
cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni
dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il
disposto dell'art. 81 della legge di pubblica
sicurezza.".
- L'art. 40, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841,
cosi' dispone:
"Art. 40. - Debbono intendersi che facciano o possano
far carico agli enti e alle amministrazioni di cui al n.
3 dell'art. 91 della legge, i legati di culto che
gravino beni di pertinenza di enti ecclesiastici
conservati, o che debbano essere adempiuti dal demanio,
dall'amministrazione del fondo per il culto, dai patroni
rivendicanti e svincolanti, o dagli economati generali
dei benefici vacanti.".
Nota all'art. 4, comma 1:
- Per il titolo della citata legge n. 6972/1890, si
veda in note all'art. 1.
Nota all'art. 4, comma 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, recante "Disciplina delle
agevolazioni tributarie", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento
ordinario n. 2. Il testo vigente dell'art. 6 e' il
seguente:
"Art. 6 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche). - L'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e' ridotta alla meta' nei confronti
dei seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, societa' di
mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e
beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e
sperimentazione di interesse generale che non hanno fine
di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e
associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di
esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente
culturali;
c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini
di beneficenza o di istruzione;
c-bis) istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, e loro consorzi.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, la riduzione
compete a condizione che abbiano personalita'
giuridica.".
Note all'art. 4, comma 6:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, recante: "Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
1986, n. 99, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1 e delle relative note
della tariffa, parte prima, allegata la suddetto testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
"Art. 1. - 1. Atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di beni immobili in genere e atti lativi o
costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento,
compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i
provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e
i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal
successivo periodo: 8%.
Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative
pertinenze: 7%.
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e
relative pertinenze a favore di oggetti diversi dagli
imprenditori agricoli a titolo principale o di
associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli
12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153: 15%.
Se il trasferimento ha per oggetto immobili di
interesse storico, artistico e archeologico soggetti
alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, sempreche'
l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro
conservazione e protezione: 3%.
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione
non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove
ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 3%.
Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o
porzioni di fabbricato e esente dall'imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell'art. 10, primo comma, numero
8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti
di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili,
a condizione che nell'anno l'acquirente dichiari che
intende trasferirli entro tre anni: 1%.
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato ovvero
a favore di enti pubblici territoriali o consorzi
costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore
di comunita' montane: L. 250.000.
Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati
all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi: L.
250.000.
Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni
riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale ove ricorrano le
condizioni di cui alla nota II-quinquies: L. 250.000.
Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione
non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano
le condizioni di cui alla nota II-quater): L. 250.000.
Note:
I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori
agricoli a titolo principale o da associazioni o
societa' cooperative di cui agli articoli 13 della legge
9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione
dell'aliquota dell'8%, l'acquirente deve produrre al
pubblico ufficiale rogante la certificazione della
sussistenza dei requisiti in conformita' a quanto
disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Il beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti
che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler
conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il
triennio producano la stessa certificazione; qualora al
termine del triennio non sia stata prodotta la
documentazione prescritta l'ufficio del registro
competente provvede al recupero della differenza
d'imposta. Si decade dal beneficio nel caso di
destinazione dei terreni, e delle relative pertinenze,
diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni
dal trasferimento.
Il mutamento di destinazione deve essere comunicato
entro un anno all'ufficio del registro competente.
In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa
pari alla meta' della maggior imposta dovuta in
dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in
cui si procede al recupero della differenza di imposta
sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4
dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento
del pagamento della imposta principale ovvero, in caso
di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.
II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per
cento la parte acquirente:
a) ove gia' sussista il vincolo previsto dalla legge
1o giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali
dichiarati, deve dichiarare nell'anno di acquisto gli
estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei
registri immobiliari;
b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto
deve presentare, contestualmente all'atto da registrare,
una attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione
per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che e'
in corso la procedura di sottoposizione del beni al
vincolo. L'agevolazione e' revocata nel caso in cui,
entro il termine di due anni decorrente dalla data di
registrazione dell'atto, non venga documentata
l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.
Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio
della Regione siciliana e delle province autonome di
Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente
organo della Regione siciliana e delle province autonome
di Trento e Bolzano.
L'acquirente decade altresi' dal beneficio della
riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in
parte alienati prima che siano stati adempiuti gli
obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero
nel caso di mutamento di destinazione senza la
preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i
beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi.
L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da'
immmediata comunicazione all'ufficio del registro delle
violazioni che comportano la decadenza. In tal caso,
oltre alla normale imposta, e' dovuta una soprattassa
pari al trenta per cento dell'imposta stessa, oltre agli
interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del
testo unico. Dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine di cui
all'art. 76, comma 2, del testo unico II-bis).
1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per
cento agli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli
atti traslativi o constitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del
comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno
dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in
quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita'
ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro,
in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il
soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui
l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero,
che l'immobile sia acquisito come prima casa sul
territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire
la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile
acquistato deve essere resa, a pena di decadenza,
dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di
non essere titolare esclusivo o in comunione con il
coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione nel territorio
del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di
non essere titolare, neppure per quote, anche in regime
di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui
al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della
legge 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118,
all'art. 3, comma 2, della legge dicembre 1991, n. 415,
all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio
1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n.
293, all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24
luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1,
commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455,
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75, e all'art. 16 del decreto-legge
22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si
realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate,
oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di
contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le
condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo
comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto
separato, delle pertinenze, dell'immobile di cui alla
lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita'
immobiliari classificate o classificabili nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate
a servizio della casa di abitazione oggetto
dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente articolo
prima del decorso del termine di cinque anni dalla data
del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche'
una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse
imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta
sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui
sono stati registrati i relativi atti deve recuperare
nei confronti egli acquirenti una penalita' pari alla
differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota
applicabile in assenza di agevolazioni e quella
risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata,
aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di
mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo
unico. Le predette disposizioni non si applicano nel
caso in cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici
di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di
altro immobile da adibire a propria abitazione
principale.
II-ter) Ove non si realizzi la condizione, alla quale
e' subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per
cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte
di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella
misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa
del per cento oltre agli interessi di mora di cui al
comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Dalla
scadenza del triennio decorre termine per il recupero
delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione
finanziaria.
II-quater) A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto
che intende utilizzare direttamente beni per lo
svolgimento della propria attivita' e che realizzi
l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto.
In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva
utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita'
e' dovuta l'imposta ordinaria nonche' una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento della stessa
imposta.
II-quinquies) A condizione che la istituzione
riordinata in azienda di servizio o in organizzazione
non lucrativa di utilita' sociale dichiari nell'atto che
intende utilizzare direttamente i beni per lo
svolgimento della propria attivita' e che realizzi
l'effettivo utilizzo diretto entro due anni
dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di
mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della
propria attivita' e' dovuta l'imposta nella misura
ordinaria nonche' una sanzione amministrativa pari al
30% dell'imposta stessa.".
Nota all'art. 4, comma 7:
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti
non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1, supplemento ordinario.
L'art. 13 reca:
"Art. 13 (Erogazioni liberali). - 1. Al testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 13-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta
per oneri sostenuti, dopo la lettera i), e' aggiunta, in
fine, la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a
favore delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS), nonche' i contributi associativi, per
importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire,
versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che
operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1
della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita'
idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere
stabilite con decreto del Ministro delle finanze da
emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 ;
2) nel comma 3, relativo alla detrazione
proporzionale, in capo ai singoli soci di societa'
semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla societa'
medesima, le parole: "Per gli oneri di cui alle lettere
a), g), h) e i) sono sostituite con le seguenti: "Per
gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) ;
b) nell'art. 65, comma 2, relativo agli oneri di
utilita' sociale deducibili ai fini della determinazione
del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies),
sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego di
lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato,
utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore
di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, cosi' come risultato dalla dichiarazione dei
redditi. ;
c) nell'art. 110-bis, comma 1, relativo alle
detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non
commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere a),
g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis sono sostituite
dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h),
i) ed i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis ;
d) nell'art. 113, comma 2-bis, relativo alle
detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da societa' ed
enti commerciali non residenti, le parole: "oneri
indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1
dell'art. 13-bis sono sostituite dalle seguenti: "oneri
indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma
1 dell'art. 13-bis ;
e) nell'art. 114, comma 1-bis, relativo alle
detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non
commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati
alle lettere a), g), h) e i) dei comma 1 dell'art.
13-bis sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati
alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1
dell'art. 13-bis .
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici,
alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa, che, in alternativa alla
usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono
ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano
destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio e'
diretta l'attivita' d'impresa diversi da quelli di cui
al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle
ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma
2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali
beni, per importo corrispondente al costo specifico
complessivamente non superiore a 2 milioni di lire,
sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera
erogazione liberale ai fini del limite di cui all'art.
65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo
unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a
condizione che delle singole cessioni sia data
preventiva comunicazione, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al competente ufficio delle
entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita
dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa
cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare
direttamente i beni in conformita' alle finalita'
istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici
fiscali previsti dal presente decreto, realizzi
l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo
giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei
registri previsti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo
degli stessi, la qualita' e la quantita' dei beni ceduti
gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni
facilmente deperibili e di modico valore si e' esonerati
dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto
del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui
subordinare l'applicazione delle richiamate
disposizioni.
5. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali a favore di organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
prevista dall'art. 10, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e' consentita a condizione che per le medesime
erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle
detrazioni d'imposta di cui all'art. 13-bis, comma 1,
lettera i-bis), del medesimo testo unico.
6. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste all'art. 65, comma 2,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione che per le medesime erogazioni liberali il
soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni
previste dalla lettera c-sexies) del medesimo art. 65,
comma 2.
7. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste all'art. 114, comma 2-bis,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione che per le medesima erogazioni liberali il
soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni
d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo art.
414.".
Nota all'art. 5, comma 1:
- Per il titolo del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 18 febbraio 1990, veda in note
alle premesse.
Nota all'art. 5, comma 8:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, n.
302, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 88,
comma 2 e' il seguente:
"2. Non costituiscono esercizio di attivita'
commerciali:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unita'
sanitarie locali.".
Nota all'art. 7, comma 4:
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
227 del 28 settembre 2000, supplemento ordinario. Il
testo dell'art. 87 e' il seguente:
"Art. 87 (Consigli di amministrazione delle aziende
speciali). - 1. Fino all'approvazione della riforma in
materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei
consigli di amministra