Note al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109
"Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18-04-1998".
Nota al titolo:
Il testo del comma 51 dell'art. 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
"51. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le competenti commissioni parlamentari e il
Garante per la protezione dei dati personali, uno o
piu' decreti legislativi per la definizione, con effetto
dal 1 luglio 1998, di criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate nei confronti di
amministrazioni pubbliche, nonche' di modalita' per
l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei
controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) determinazione, anche mediante procedura informatica
predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, della situazione economica del soggetto che
richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni
reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei
soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo
carico ai fini IRPEF, con possibilita' di
differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali
in ragione della loro entita' e natura, nel rispetto della
normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle
leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;
b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali
con la composizione dell'unita' familiare mediante scale
di equivalenza;
c) obbligo per il richiedente la prestazione di
fornire preventivamente le informazioni necessarie per la
valutazione della situazione economica alla quale e'
subordinata l'erogazione della prestazione agevolata,
nonche' di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;
d) possibilita' per le amministrazioni pubbliche che
erogano le prestazioni, nonche' per i comuni e per i
centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare,
tramite collegamento telematico, compatibile con le
specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero
delle finanze, una certificazione, con validita'
temporalmente limitata, attestante la situazione economica
dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le
prestazioni agevolate;
e) obbligo per le amministrazioni pubbliche
erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o
mediante un apposito servizio comune, sulla veridicita'
della situazione familiare dichiarata e confrontando i
dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti
ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso
del sistema informativo del Ministero delle finanze ai
fini dei successivi controlli da parte delle stesse
pubbliche amministrazioni;
f) inclusione nei programmi annuali di controllo
fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari
di prestazioni agevolate individuati sulla base di
appositi criteri selettivi, prevedendo anche
l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli
intermediari finanziari".
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e
128 della Costituzione, e' il seguente:
"Art. 5. - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce
e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento".
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principii e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principii
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche'
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione".
"Art. 118. - Spettano alla regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente
locale, che possono essere attribuite dalle leggi della
Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti
locali.
Lo Stato puo' con legge delegare alla regione
l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle province, ai comuni o
ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".
"Art. 128. - Le province e i comuni sono enti autonomi
nell'ambito dei principii fissati da leggi generali
della Repubblica, che ne determinano le funzioni".
- Per il testo del comma 51 dell'art. 59 della citata
legge n. 449 del 1997 si veda la nota al titolo.
- Il testo dei commi 52 e 53 dell'art. 59 della citata
legge n. 449 del 1997, e' il seguente:
"52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 51,
gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni
dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche
richieste per l'accesso alle prestazioni
assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con
possibilita' di prevedere criteri differenziati in base
alle condizioni economiche e alla composizione della
famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici previdenziali si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non
diversamente disposto con norme di legge e salvo
quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto
sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti
dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le
condizioni economiche richieste possono essere, con le
stesse modalita', modificate annualmente, entro il 31
ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche
hanno effetto.
"53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto
degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative e correttive".
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 50 dell'art. 59 della citata legge
n. 449 del 1997, e' il seguente:
"50. Al fine di assicurare una maggiore equita' del
sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e
delle relative esenzioni, nonche' di evitare
l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di
erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo e'
delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, nonche' il
Garante per la protezione dei dati personali uno o
piu' decreti legislativi di riordino, con decorrenza
1 maggio 1998, della partecipazione alla spesa e
delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la
tutela della salute e l'accesso ai servizi alla
totalita' dei cittadini senza distinzioni individuali o
sociali;
b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza,
efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo
sanitario nazionale, sono individuate, anche in
rapporto a linee guida e percorsi
diagnosticoterapeutici, le prestazioni la cui
fruizione e' subordinata al pagamento diretto, da parte
dell'utente, di una quota limitata di spesa;
c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le
prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di
prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina
generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti
erogati in regime di ricovero ordinario, nonche' le
prestazioni di cui alla lettera f);
d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla
spesa e' stabilita in relazione alla sostenibilita'
della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle
condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'eta'
dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie
legate a particolari patologie;
e) la condizione economica che da' diritto
all'esenzione e' definita con riferimento al nucleo
familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di
patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai
decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente
articolo, in relazione alla composizione qualitativa e
quantitativa della famiglia, prescindendo dalla
posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e
superando la discriminazione fra persone in cerca di
prima occupazione e disoccupati; e' prevista l'adozione
di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia
dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei
nuclei che comprendono al loro interno individui con
elevati bisogni di assistenza;
f) l'esenzione per patologie prevede la revisione
delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle
correlate prestazioni di assistenza sanitaria,
farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta
specializzazione, in particolare quando trattasi di
condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di
tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci
orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto
legislativo si provvede con regolamento del Ministro
della sanita' ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata
al costo delle prestazioni erogate, e' definita anche
in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di
remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;
h) la revisione della partecipazione alla spesa e del
regime delle esenzioni e' effettuata senza maggiori
oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo
comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi
annui;
i) e' promossa la responsabilita' finanziaria delle
regioni, delle province autonome e delle aziende
sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione
alla spesa e del regime delle esenzioni, anche
prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di
progetti concordati con le regioni e le province
autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero
territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della
Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996,
n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400,
nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati
personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e
n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e
delle relative norme di attuazione;
l) e' assicurata, anche con la previsione di uno o piu'
regolamenti emanati a norma dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle
procedure di prescrizione e pagamento della
partecipazione, nonche' di riconoscimento e verifica
delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della
tessera sanitaria di cui alla lettera i)".
Nota all'art. 3:
- Per il testo del comma 52 dell'art. 59 della citata
legge n. 449 del 1997, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 4:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme".
- La legge 30 dicembre 1991, n. 413, reca:
"Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per
riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente
della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e
del conto fiscale".
Note all'art. 6:
- Per il testo del comma 51 dell'art. 59 della citata
legge n. 449 del 1997, si veda la nota al titolo.
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali".
Nota alla tabella 2:
- Il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), e' il seguente:
"3. Qualora la minorazione, singola o plurima,
abbia ridotto l'autonomia personale, correlata
all'eta, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente e, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravita'".
(1) l'ultimo periodo aggiunto dal D.lgs, 3 maggio 2000, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000)
(2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal D.lgs, 3 maggio 2000, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000)
(3) aggiunto il comma dal D.lgs, 3 maggio 2000, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000)
(4) sostituito l'articolo dal D.lgs, 3 maggio 2000, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000)
(5) sostituito la rubrica dal D.lgs, 3 maggio 2000, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000)
(6) sostituito il comma dal D.lgs, 3 maggio 2000, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000)
(7) comma soppresso dal D.lgs, 3 maggio 2000, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000)
(8) articolo inserito dal D.lgs, 3 maggio 2000, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000)
(9) al comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole: "A tal fine" sono aggiunte le seguenti: "l'INPS" dal D.lgs, 3 maggio 2000, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000)
(10) alla tabella 1, parte I, la parola: "comma 1" è stata soppressa dal D.lgs, 3 maggio 2000, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000)
(11) alla tabella 1, parte I, l'ultimo capoverso e' sostituito dal D.lgs, 3 maggio 2000, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000)
(12) alla tabella 1, parte II, lettera a), l'ultimo capoverso e' sostituito dal D.lgs, 3 maggio 2000, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000)
(13) alla tabella 1, parte II, lettera b), l'ultimo capoverso e' sostituito dal D.lgs, 3 maggio 2000, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000)
(14) alla tabella 2 le parole: "in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore" dal D.lgs, 3 maggio 2000, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000)
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