Decreto Legislativo - 30 dicembre 1992, n. 502
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992, n. 305, Supplemento Ordinario"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 1° dicembre 1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana il Seguente Decreto Legislativo:
Titolo I
Ordinamento
Articolo 1
Programmazione Sanitaria Nazionale e Definizione dei Livelli
Uniformi di Assistenza.
1. Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione e le linee generali
di indirizzo del Servizio sanitario nazionale nonché i livelli di assistenza da
assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale ed i relativi
finanziamenti di parte corrente ed in conto capitale sono stabiliti con il Piano sanitario
nazionale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e
di tutela della salute individuati a livello internazionale ed in coerenza con l'entità
del finanziamento assicurato al Servizio sanitario nazionale. Il Piano sanitario nazionale
è predisposto dal Governo, sentite le commissioni parlamentari permanenti competenti per
la materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto. Il
Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto a motivare.
Il Piano è adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome. Ove non vi sia l'intesa entro trenta giorni dalla data di presentazione
dell'atto, il Governo provvede direttamente con atto motivato. (1)
2. Il Piano sanitario nazionale, che ha durata triennale, è adottato dal Governo entro
il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente. Il Piano sanitario
nazionale può essere modificato nel corso del triennio, con la procedura di cui al
precedente comma, anche per quanto riguarda i limiti e i criteri di erogazione delle
prestazioni e le eventuali forme di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti in
relazione alle risorse stabilite dalla legge finanziaria.
3. Il Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996 è adottato entro il 31
luglio 1993.
4. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento anche ai fini del riequilibrio territoriale delle
condizioni sanitarie della popolazione;
b) i livelli uniformi di assistenza sanitaria da individuare sulla base anche di dati
epidemiologici e clinici, con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i
cittadini, rapportati al volume delle risorse a disposizione;
c) i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e
operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, fermo
restando il disposto dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in materia di
attribuzione degli oneri relativi;
d) le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica e di ricerca sanitaria
applicata, orientata anche alla sanità pubblica veterinaria, alle funzioni gestionali ed
alla valutazione dei servizi e delle attività svolte;
e) gli indirizzi relativi alla formazione di base del personale;
f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza effettivamente
assicurati in rapporto a quelli previsti;
g) i finanziamenti relativi a ciascun anno di validità del piano in coerenza con i
livelli uniformi di assistenza. (1)
5. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano
sanitario nazionale, adottano o adeguano con le modalità previste dai rispettivi statuti,
i Piani sanitari regionali, uniformandoli alle indicazioni del Piano sanitario nazionale,
e definendo i modelli organizzativi dei servizi in funzione delle specifiche esigenze del
territorio e delle risorse effettivamente a disposizione.
6. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro
della sanità, espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano
sanitario nazionale, illustra analiticamente e comparativamente costi, rendimenti e
risultati delle unità del Servizio e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione.
La Relazione fa menzione dei risultati conseguiti dalle regioni in riferimento
all'attuazione dei piani sanitari regionali. (1)
7. Su richiesta delle regioni o direttamente, il Ministero della sanità promuove forme
di collaborazione nonché l'elaborazione di apposite linee guida, in funzione
dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore,
salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento. Per
quest'attività il Ministero si avvale dell'Agenzia per l'organizzazione dei servizi
sanitari regionali. (2)
(1) Comma così modificato dall'art. 2, del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n.
517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2, del Decreto Legislativo. 7
dicembre 1993, n. 517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
Articolo 2
Competenze Regionali.
1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti
dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza
sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi
sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei
criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le
attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità
sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla
valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie. (3)
(3) Comma così modificato dall'art. 3, del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n.
517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
Articolo 3
Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali.
1. L'unità sanitaria locale è azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica,
fermo restando il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno
socio-sanitario delle comunità locali. (4)
2. L'unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di cui
all'articolo 1 nel proprio ambito territoriale.
3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi
socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli
stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione.
L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle
necessarie disponibilità finanziarie. (4)
4. Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei
revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore
sanitario e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore dei servizi sociali, nel
caso previsto dal comma 3 in conformità alla normativa regionale e con oneri a carico
degli enti locali di cui allo stesso comma.
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria
competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali
prevedendo tra l'altro:
a) la riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali,
prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della
provincia. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree
montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la regione prevede ambiti
territoriali di estensione diversa;
b) l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti;
c) i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle
preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali;
d) il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto della natura
aziendale delle stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da
erogare;
e) le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie locali;
f) il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art.
4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:
1. l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo
dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle
partite di giro;
2. la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non
superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa
autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per
capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti
previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario
nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per
l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni. (4)
6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale,
sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche
attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20,
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la
corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché
l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. [Il direttore generale è
nominato, previo specifico avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, dalla regione, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso
il Ministero della sanità di cui al comma 10] (5). La nomina del direttore generale deve
essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza
dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unità
sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto tale termine, qualora la
regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale è effettuata previa
diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità.
L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni
del direttore generale. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di
diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre
il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la
determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della
previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto
a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario,
dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio
o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono
svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore
generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o
l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. Nei casi in cui
ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso
di violazione di leggi o di princìpi di buon andamento e di imparzialità
dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza e
provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso di inerzia da parte delle
regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via
sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità. (6),(7)
7. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati con
provvedimento motivato del direttore generale. Al rapporto di lavoro si applica la
disciplina di cui al comma 6. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di
nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Per gravi motivi, il
direttore amministrativo ed il direttore sanitario possono essere sospesi o dichiarati
decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato. Il direttore sanitario è un
medico in possesso della idoneità nazionale di cui all'art. 17 che non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata
attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o
private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai
fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore
generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un
laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata
attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o
private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi
amministrativi dell'unità sanitaria locale e fornisce parere obbligatorio al direttore
generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Le regioni disciplinano le
funzioni del coordinatore dei servizi sociali in analogia alle disposizioni previste per i
direttori sanitario e amministrativo. Sono soppresse le figure del coordinatore
amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché
l'ufficio di direzione. (6)
8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e
direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di
aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e
dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare
il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente,
nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al
medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali
interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora
il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano
dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento
del posto.
9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli
provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le
funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei
medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano
cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In
ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia
ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la
quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la
data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e
non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in
unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui
ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con
quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome,
di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di
assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di
rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono
esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono
attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai
direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è
altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché
in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono
esercitate le funzioni. (6)
10. [Il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei
soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore
generale. L'elenco è predisposto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, da una commissione nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, e composta da un
magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, che la presiede,
dal direttore generale della Direzione generale del Ministero della sanità che cura la
tenuta dell'elenco e da altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei
all'amministrazione statale e regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze
nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, rispettivamente uno
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro della sanità e
due dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome. Nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i
direttori generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente
provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal presidente della
provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati
con le stesse modalità previste per la commissione nazionale. Gli elenchi sono
predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la
provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego. I
predetti elenchi provinciale e regionale sono costituiti con l'osservanza dei princìpi e
dei criteri fissati per gli elenchi nazionali ed hanno validità limitata ai territori
provinciale e regionale. La commissione provvede alla costituzione ed all'aggiornamento
dell'elenco secondo princìpi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica
dei requisiti. All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano
compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso del diploma di laurea e
di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed
attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in
enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita
per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello
dell'iscrizione. Il predetto elenco deve essere altresì integrato ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270].(6),(8)
11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o
direttori sanitari delle unità sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non
inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei
mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto
dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una
misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15
della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.
12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con
funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno
parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con
presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale
è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale
infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata
la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio
al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo
organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si
esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi
favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione
provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di
elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio. (6)
13. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri,
di cui uno designato dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i
funzionari della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o dalla
conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli circoscrizionali. Il predetto
collegio è integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno
designato dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello
Stato, per le unità sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di
spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi. I revisori, ad eccezione della
rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel
registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il direttore
generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li
convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto
della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio
risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire
le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due
componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il
direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la
regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due
designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni
all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai
componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli
emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio
compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri
componenti. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la
regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle
risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative
variazioni ed assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di
cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'unità sanitaria
locale. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo. (6)
14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del
comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione,
provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di
indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale
di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni,
verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani
programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla
regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il
territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o
dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza
costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza
con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale. (6)
(4) Comma così modificato dall'art. 4, del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n.
517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
(5) La frase fra parentesi è stata abrogata dall'art. 1 del Decreto Legge 27 agosto
1994, n. 512.
(6) Comma così modificato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n.
517 (G. U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.)
(7) Si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale11 giugno-28 luglio 1993,
n. 355 (G.U. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 3, sesto comma (prima e decima frase) e 4, ottavo comma (terza
frase), nella parte in cui impongono che le competenze qui previste vengano esercitate dal
Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, e dalla
Giunta regionale, anziché dalla Regione. La stessa sentenza ha dichiarato anche
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, sesto e dodicesimo comma, nella parte in cui
impone che i poteri sostitutivi siano esercitati dal Ministro della sanità, anziché dal
Consiglio dei Ministri, previa diffida.
(8) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 27 agosto 1994, n. 512.
Articolo 4
Aziende Ospedaliere e Presidi Ospedalieri.
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, trasmettono al Ministro della sanità le proprie indicazioni ai fini della
conseguente individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione
da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto al comma 2. Entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanità,
attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in
mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio dei
Ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro
sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri, le regioni
costituiscono in azienda con personalità giuridica pubblica e con autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i predetti
ospedali. Con le stesse procedure si provvede alla costituzione in aziende di ulteriori
ospedali in possesso dei requisiti richiesti, dopo la prima attuazione del presente
decreto. Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera hanno gli stessi organi previsti
per l'unità sanitaria locale, nonché il direttore amministrativo, il direttore sanitario
e il consiglio dei sanitari con le stesse attribuzioni indicate nell'art. 3. Nel consiglio
dei sanitari è garantita la presenza dei responsabili di dipartimento. La gestione delle
aziende ospedaliere è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei
preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate. (9)
2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e di alta
specializzazione quelli che dispongono di tutte le seguenti caratteristiche:
a) presenza di almeno tre strutture di alta specialità secondo le specificazioni
fornite nel decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992, emanato ai sensi
dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare
periodicamente l'elenco delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per
l'esercizio delle attività medesime;
b) organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di tipo dipartimentale di tutti
i servizi che compongono una struttura di alta specialità.
3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i policlinici
universitari, che devono essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992. (9),(10)
4. Le regioni possono altresì costituire in azienda i presidi ospedalieri in cui
insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di
medicina e chirurgia, i presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza
dell'università nonché gli ospedali destinati a centro di riferimento della rete dei
servizi di emergenza, dotati del dipartimento di emergenza come individuato ai sensi
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, e che siano, di norma, dotati anche di elisoccorso. (9)
5. I policlinici universitari sono aziende dell'università dotate di autonomia
organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Lo statuto dell'università
determina, su proposta della facoltà di medicina, le modalità organizzative e quelle
gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai principi del presente
decreto fissati per l'azienda ospedaliera. La gestione dei policlinici universitari è
informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi
per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.
6. I presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio
clinico della facoltà di medicina, costituiti in aziende ospedaliere, si dotano del
modello gestionale secondo quanto previsto dal presente decreto per le aziende
ospedaliere; il direttore generale è nominato d'intesa con il rettore dell'università.
La gestione dell'azienda deve essere informata anche all'esigenza di garantire le funzioni
istituzionali delle strutture universitarie che vi operano. L'università e l'azienda
stabiliscono i casi per i quali è necessaria l'acquisizione del parere della facoltà di
medicina per le decisioni che si riflettono sulle strutture universitarie. Nella
composizione del consiglio dei sanitari deve essere assicurata la presenza delle
componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse.
7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità di finanziamento delle
aziende ospedaliere sulla base dei seguenti princìpi:
a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di una quota del
fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione
determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente,
decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di
quest'ultimo sostenuti;
b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del
finanziamento erogato secondo le modalità di cui alla lettera a) devono formare oggetto
di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca
quantità presunte e tipologia in relazione alle necessità che più convenientemente
possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di
contrattazione fra regione e unità sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera
e presìdi ospedalieri con autonomia economico-finanziaria, dall'altra.
La verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, delle regioni e delle unità
sanitarie locali dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali
motivati scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle
singole aziende ospedaliere o dei presìdi stessi da erogare nell'anno successivo;
c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei
cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero-professionale dei
diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;
d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del
patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni.
(9)
7-bis. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di
calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto nella misura dell'80
per cento di cui al comma7. Sulla base delle suddette tariffe sono altresì effettuate le
compensazioni della mobilità sanitaria interregionale. (9)
7-ter. Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995, dovrà
essere progressivamente superato nell'arco di un triennio, al termine del quale si dovrà
accedere esclusivamente al sistema della remunerazione a prestazione degli erogatori
pubblici e privati. (9)
8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono chiudere il proprio
bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di amministrazione è utilizzato per gli
investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di
incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di
ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita delle caratteristiche strutturali e di
attività prescritte, fatta salva l'autonomia dell'università, comportano rispettivamente
il commissariamento da parte della regione e la revoca dell'autonomia aziendale. (9)
9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di
presidi dell'unità sanitaria locale. Nelle unità sanitarie locali nelle quali sono
presenti più ospedali, questi possono essere accorpati ai fini funzionali. Nei presidi
ospedalieri dell'unità sanitaria locale è previsto un dirigente medico in possesso
dell'idoneità di cui all'art. 17, come responsabile delle funzioni
igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di
coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo
concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal
direttore generale. A tutti i presidi di cui al presente comma è attribuita autonomia
economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità
sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende
ospedaliere, in quanto applicabili. (9)
10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, lettera g) in materia di
personale in esubero, le regioni provvedono alla riorganizzazione di tutti i presidi
ospedalieri sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, correlando gli standard ivi previsti con gli indici di degenza
media, l'intervallo di turn-over e la rotazione degli assistiti, ed organizzando gli
stessi presidi in dipartimenti. All'interno dei presidi ospedalieri e delle aziende di cui
al presente articolo sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per
l'esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 5% e non
superiore al 10% dei posti-letto per la istituzione di camere a pagamento. I direttori
generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e, fino al loro
insediamento, gli amministratori straordinari pro-tempore, nonché le autorità
responsabili delle aziende di cui al comma 5, sono direttamente responsabili
dell'attuazione di dette disposizioni. In caso di inosservanza la regione adotta i
conseguenti provvedimenti sostitutivi. In caso di documentata impossibilità di assicurare
gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi
stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante appositi
contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie,
pubbliche o private. Per l'attività libero-professionale presso le suddette strutture
sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie
pubbliche da cui dipendono. I contratti sono limitati al tempo strettamente necessario per
l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle strutture
pubbliche e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere
rinnovati. Il ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di
una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera delle
stesse, nonché, se trattasi di ricovero richiesto in regime libero-professionale, di una
somma forfettaria comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai singoli
interventi, differenziata in relazione al tipo di interventi stessi. In ciascuna regione,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione
ospedaliera di cui al presente articolo, e comunque entro un triennio dall'entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, cessano di avere efficacia le
disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e al D.P.R. 27 marzo 1969, n.
128, nonché le disposizioni del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129.
11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per la istituzione di camere a
pagamento nonché quelli ascritti agli spazi riservati all'esercizio della libera
professione intramuraria, non concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille
abitanti previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
11-bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilità e di coerenza con le
esigenze e le finalità assistenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, l'esercizio delle attività libero professionali in regime ambulatoriale
all'interno delle strutture e dei servizi, le disposizioni di cui all'art. 35, comma 2,
lettera d), del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano anche al restante personale
della dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del presente decreto. Per le
prestazioni di consulenza e per la ripartizione dei proventi derivanti dalle predette
attività si applicano le vigenti disposizioni contrattuali. (9)
12. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera
di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza
ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della L. 23 dicembre 1978, n.
833, fermo restando che l'apporto dell'attività dei suddetti presidi ospedalieri al
Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente
articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n.
517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e
sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai
princìpi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre
1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanità.
13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede, le strutture
del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente
all'attività assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi
rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo
italiano.
(9) Comma così modificato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n.
517 (G.U. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.).
(10) Con riferimento al precedente testo, la Corte costituzionale, con sentenza 11
giugno-28 luglio 1993, n. 355 (G.U. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, nella parte relativa alla
definizione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Articolo 5
Patrimonio e Contabilità.
1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, tutti i beni mobili, immobili, ivi
compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, fanno parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di
destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; sono parimenti trasferiti al patrimonio
delle unità sanitarie locali i beni di cui all'art. 65, primo comma - come sostituito
dall'art. 21 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L.
11 novembre 1983, n. 638 - della L. 23 dicembre 1978, n. 833. (11)
2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati con provvedimento
r