Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285

Nuovo codice della strada (1).

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114 - Supplemento Ordinario

Testo tratto dal sito della Banca Dati Cnr Fi - Istituto per la Documentazione Giuridica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190;

Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato «Codice della strada» in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati;

Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi;

Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1° febbraio 1992;

Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;

Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;

Emana il seguente decreto legislativo:

Articoli.

Titolo I
Disposizioni generali. . . 1 - 12

Titolo II
Della costruzione e tutela delle strade

CAPO I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche . . . 13 - 34

CAPO - II Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale. . .  35 - 45

Titolo I
Dei veicoli

CAPO I - Dei veicoli in generale . . .   46 - 63

CAPO II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi . . . 64 - 70

CAPO - III Veicoli a motore e loro rimorchi. . . 71 - 81

SEZIONE I - Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione . . .71 - 81

SEZIONE II - Destinazione ed uso dei veicoli . . .82 - 92

SEZIONE III - Documenti di circolazione e immatricolazione . . . 93- 103

CAPO IV - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici. . . 104 - 114

Titolo IV
Guida dei veicoli e conduzione degli animali . . . 115 - 139

Titolo V
Norme di comportamento. . . 140 - 193

Titolo VI
Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni;

CAPO I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

SEZIONE I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di ueste ultime . .  194 - 209

SEZIONE II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie . . . 210 - 219

CAPO II - Degli illeciti penali

SEZIONE I - Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni . . .   220 - 221

SEZIONE II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali . . .   222 - 224

Titolo VII
Disposizioni finali e transitorie

CAPO I - Disposizioni finali . . .  225 - 231

CAPO II - Disposizioni transitorie. . .   232 - 240

 

Titolo I
Disposizioni generali

Articoli 1.-2.

omissis

Articolo 3.
Definizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

omissis

2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

omissis

Articoli 4 - 6.

omissis

Articolo 7.
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

omissis

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

omissis

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.

Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

omissis

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.

omissis

Articoli 8 - 12.

omissis

Titolo II
Della costruzione e tutela delle strade

CAPO I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

Articoli 13 - 19.

omissis

Articolo 20

omissis

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2.

Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.


Articoli 21 - 22.

omissis

Articolo 23.
Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

omissis

Articoli 24 - 34.

omissis

CAPO II - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale

Articoli 35 - 37.

omissis

Articolo 38.
Segnaletica stradale

omissis

5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

omissis

14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

omissis

Articolo 39.

omissis

Articolo 40.
Segnali orizzontali

omissis

11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.

Articolo 41.
Segnali luminosi

omissis

5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:

a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l'attraversamento, nè di impegnare la carreggiata;

b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;

c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.

omissis

Articoli 42 - 45.

omissis

Titolo III (2)
Dei veicoli

CAPO I - Dei veicoli in generale

Articolo 46.
Nozione di veicolo

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.

Articoli 47 - 52.

omissis

Articolo 53.
Motoveicoli

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

omissis

b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

omissis

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

omissis

Articolo 54.
Autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

omissis

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

omissis

Articoli 55 - 63.

omissis

CAPO II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

Articoli 64 - 70.

omissis

CAPO III - Veicoli a motore e loro rimorchi

SEZIONE I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

Articolo 71.

omissis

Articolo 72.
Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

omissis

7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162.

Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

omissis

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila (3).

Articolo 73 - 82.

omissis

SEZIONE II
Destinazione ed uso dei veicoli

Articoli 82 - 84.

omissis

Articolo 85.
Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

omissis

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- le motocarrozzette;

- le autovetture;

- gli autobus;

omissis

Articoli 86 - 92.

omissis

SEZIONE III
Documenti di circolazione e immatricolazione

Articoli 93 - 103.

omissis

CAPO IV - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici

Articoli 104 - 114.

omissis

Titolo IV
Guida dei veicoli e conduzione degli animali

Articolo 115.
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.

1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

b) anni quattordici per guidare ciclomotori;

c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente;

macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;

d) anni diciotto per guidare:

1) motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;

omissis

3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;

e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;

b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.

Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaduemila a lire centoventottomila se si tratta di animali.

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (4).

omissis

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

omissis

Articolo 116.

Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli.

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C (5).

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti (5).

omissis

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose.

omissis

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'arresto da tre a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni; la stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice (6).

14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13.

omissis

18. Con sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 13, il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. Quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida eventualmente posseduta dal condannato per la durata della pena principale. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme del codice di procedura penale (7).

Articoli 117 - 118.

omissis

Articolo 119.
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. [La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia] (8).

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida.

5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti.

Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento e sull'indirizzo della attività delle commissioni mediche locali.

6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione della patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonché in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. (9).

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;

d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.

10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici (10).

Articolo 120.
Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida

1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423 , come sostituita dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575 , così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura (11) (12).

2. A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno (11).

3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione (11).

Articolo 121.
Esame di idoneità

1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.

2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C.

4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.

9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame (13).

12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116 (13).

Articolo 122.
Esercitazioni di guida

1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istr