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Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285
Nuovo codice della strada (1). pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114 - Supplemento Ordinario Testo tratto dal sito della Banca Dati Cnr Fi - Istituto per la Documentazione Giuridica IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190; Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato «Codice della strada» in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati; Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi; Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1° febbraio 1992; Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992; Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane; Emana il seguente decreto legislativo:
Articoli.
Disposizioni generali. . . 1 - 12
Della costruzione e tutela delle strade
Dei veicoli
Guida dei veicoli e conduzione degli animali . . . 115 - 139
Norme di comportamento. . . 140 - 193
Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni;
Disposizioni finali e transitorie
Disposizioni generali
omissis
Definizioni stradali e di traffico
omissis
Articolo 7. 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
omissis d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
omissis 13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
omissis
Articoli 8 - 12.
omissis
Titolo II CAPO I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Articoli 13 - 19.
omissis
Articolo 20 omissis 3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2.
Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero
quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della
strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti
alla data di entrata in vigore del codice, possono autorizzare
l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del
presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata
per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o
impedita capacità motoria.
Articoli 21 - 22.
Articolo 23. 1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
omissis
Articoli 24 - 34. CAPO II - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale
Articoli 35 - 37.
Articolo 38.
omissis
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun
gruppo, i singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici,
nonché la loro denominazione, il significato, i tipi, le
caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali,
rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento,
apposizione ed applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche
di impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate
le figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie costituiscono
esplicazione del significato anche ai fini del comportamento dell'utente
della strada. I segnali sono, comunque, collocati in modo da non
costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone
invalide.
omissis
14. Nei confronti degli enti proprietari della
strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo
o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche
previste, il Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere
a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici
giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori pubblici
ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese
relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
omissis
Articolo 39.
Articolo 40.
omissis
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali
i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che
hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono
tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in
corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti
pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non
deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono
essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo
in prossimità degli attraversamenti stessi.
Articolo 41.
omissis
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono
essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci
delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato
su fondo nero. I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente
ai pedoni di effettuare l'attraversamento, nè di impegnare
la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento
pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello
attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile
e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la
carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente
ai pedoni l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione
consentita dalla luce verde.
omissis
Articoli 42 - 45.
Titolo III (2)
CAPO I - Dei veicoli in generale
Articolo 46.
1. Ai fini delle norme del presente codice, si
intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che
circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella
definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi,
anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano
i limiti stabiliti dal regolamento.
Articoli 47 - 52.
Articolo 53.
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due,
tre o quattro ruote, e si distinguono in:
omissis
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati
al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro
posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea
carrozzeria;
omissis
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli
a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone
in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
omissis
Articolo 54.
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno
quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto
di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
omissis
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari
condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente
di speciali attrezzature relative a tale scopo;
omissis
Articoli 55 - 63.
CAPO II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
Articoli 64 - 70.
CAPO III - Veicoli a motore e loro rimorchi
SEZIONE I
Articolo 71.
Articolo 72.
omissis
7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti,
stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento
dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero
al loro trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono
soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti
- Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite
con decreti del Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto
nell'art. 162.
Negli stessi decreti è indicata la documentazione
che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
omissis
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero
per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta
valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi
gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti può
essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione
aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche
costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui
al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati
nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti
manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti
provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila
(3).
Articolo 73 - 82.
SEZIONE II
Articoli 82 - 84.
Articolo 85.
omissis
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio
di noleggio con conducente per trasporto di persone:
- le motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
omissis
Articoli 86 - 92.
SEZIONE III
Articoli 93 - 103.
CAPO IV - Circolazione su strada delle macchine agricole
e delle macchine operatrici
Articoli 104 - 114.
Titolo IV
Articolo 115.
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere
idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione
animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero
armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata
fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente;
macchine agricole o loro complessi che non superino
i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che
non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita
con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre
persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) motoveicoli; autovetture e autoveicoli per
il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso
speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da
quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre
persone oltre al conducente; macchine operatrici;
omissis
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa
complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei
semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato
di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C.;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui
al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito
del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette
ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti
al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi
di emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver
superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni
ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia
superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri,
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di
persone.
Tale limite può essere elevato, anno per anno,
fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno
specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito
di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità
stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non
si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è
soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila
a lire quattrocentotrentaduemila. Qualora trattasi di motoveicoli
e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente
di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore
a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata
non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire
duecentosedicimila.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità
di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila
se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trentaduemila a lire centoventottomila se
si tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono,
quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (4).
omissis
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali
cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente di
guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire
il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità
o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono
essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
omissis
Articolo 116.
Patente e certificato di abilitazione professionale
per la guida di motoveicoli e autoveicoli.
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli
senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C (5).
2. Per sostenere gli esami di idoneità per
la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed
essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
(5).
omissis
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti
da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale
delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti
un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate
alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché
con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti
di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate
sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta,
ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo.
Essi non possono, comunque, guidare i veicoli in servizio di piazza
o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio
di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al
trasporto di merci pericolose.
omissis
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità
di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che
non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione
professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila
a lire duemilionicentosessantamila.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza
aver conseguito la patente di guida è punito con l'arresto
da tre a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire duemilioni; la stessa pena si applica ai conducenti che guidano
senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza
dei requisiti previsti dal presente codice (6).
14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole
gli esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della
patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui
all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13.
omissis
18. Con sentenza di condanna per i reati previsti
dal comma 13, il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo
che esso appartenga a persona estranea al reato. Quando non sia
possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione
della patente di guida eventualmente posseduta dal condannato
per la durata della pena principale. L'autorità giudiziaria
competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo,
osservando le norme del codice di procedura penale (7).
Articoli 117 - 118.
Articolo 119.
1. Non può ottenere la patente di guida
o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122,
comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da
impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici,
tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio
della unità sanitaria locale territorialmente competente,
cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento
suindicato può essere effettuato altresì da un medico
responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero
da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della
sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da
un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di
Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento
deve essere effettuato nei gabinetti medici.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare
da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione
della domanda per sostenere l'esame di guida. [La certificazione
deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati
da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia] (8).
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici
è effettuato da commissioni mediche locali costituite in
ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo
di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in
cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato
in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere
ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione
alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati,
adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno
carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta
dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito
degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità
e la sicurezza della guida.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui
al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro
dei trasporti.
Questi decide, sentita la commissione medica centrale
istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione
esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti
demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello
Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito,
su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su
particolari aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla
guida, nonché sul coordinamento e sull'indirizzo della
attività delle commissioni mediche locali.
6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della
navigazione si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso
il provvedimento della sospensione della patente di guida di cui
all'art. 129, comma 5, nonché in sede di decisione del
ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. (9).
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale
della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali
della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire
e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli
dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento
delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà
far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della
riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti
conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa
ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della
Direzione generale della M.C.T.C. Può intervenire, ove
richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che
possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A,
B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti,
le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti
fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica
effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione
ed iscritti all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro della sanità, è istituito
un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle
Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico
che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei
mutilati e minorati fisici (10).
Articolo 120.
1. La patente di guida è revocata dal prefetto
ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro
che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali
o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956,
n. 1423 , come sostituita dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, e dalla
L. 31 maggio 1965, n. 575 , così come successivamente modificata
e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi,
nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore
a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa
agevolare la commissione di reati della stessa natura (11) (12).
2. A tal fine i competenti uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. danno al prefetto immediata
comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite
del collegamento informatico integrato già esistente tra
i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C.
e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per
gli affari del personale del Ministero dell'interno (11).
3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è
ammesso il ricorso al Ministero dell'interno il quale decide,
entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti
e della navigazione (11).
Articolo 121.
1. L'idoneità tecnica necessaria per il
rilascio della patente di guida si consegue superando una prova
di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova
di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati
secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto
del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità
europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame
e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati
professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli
insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art.
123 sono effettuati da dipendenti della Direzione generale della
M.C.T.C.
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali
dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno
titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono
determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi
di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale
di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una
autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di
locali riconosciuti dal competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C.
idonei allo scopo o presso centri di istruzione da
questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. Le prove d'esame non possono essere sostenute
prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione
per l'esercitazione di guida.
9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova
pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento
di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli
muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole
ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa
prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente
la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione
per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità
è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle
due prove d'esame (13).
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole
dell'esame di guida, il competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne
ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116 (13).
Articolo 122.
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame
per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità
della patente ad altre categorie di veicoli ed è in possesso
dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata
un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi
su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta
la patente o l'estensione di validità della medesima, purché
al suo fianco si trovi, in funzione di istr |