Circolare Ministeriale - 27 luglio 1998 - Ministero della Sanitā - Dpv 4/H-F1 643

"Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124. articolo 5 comma 7. Valutazione dell'invaliditā civile dei soggetti ultrasessantacinquenni".

Il Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124, prevede all'art. 5, comma 7, che ai soli fini dell'assiatenza sanitaria la percentuale di invalidità dei soggetti ultrasessantacinquenni è determinata in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età.

La norma riafferma il concetto, già presente nell'art. 6 del diga a. 509/88, chela valutazione dell'invalidità dei soggetti che abbiano superato i 65 anni debba essere ancorata alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, piuttosto che alla riduzione della capacità lavorativa come previsto per i soggetti in età compresa tra i 18 e i 65 anni (art. 1, comma 3, dello stesso decreto legislativo), ma introduce l'obbligo delle commissioni sanitarie preposte al riconoscimento di valutare la stessa invalidità, anche nel caso di ultrasesaantaciaquenni, con l'attribuzione di un valore percentuale che sintetizzi le conseguenze e a menomazione sull' estrinsecarai delle attività attese e consuete. Ciò allo scopo di sanare la contraddizione insita nel fatto che altre disposizioni in materia sanitaria subordinano la concessione di taluni benefici al possesso di specifiche percentuali di invalidità.

Considerato che l'ambito di applicazione della disposizione è limitato all'assistenza sanitaria e al fine di semplificare il lavoro delle commissioni di accertamento, si ritiene che i diversi livelli e gradi di difficoltà riscontrabili possano essere ricondotti a tre classi:

1. difficoltà lievi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 33,3% e il 66,6% (da 1/3 a 2/3), ai fini della fruizione dell'assistenza protesica.(art. 4, comma 2, del dm 28 dicembre 1992);

2. difficoltà medio-gravi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 6.6% e il 99%, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (art. 6 del dm 1° febbraio 1991 e successive modificazioni);

3. difficoltà gravi, corrispondenti a invalidità del 100/%, ai fini dell'esenzione del pagamento ella quota fissa sulla ricetta (art. 8, comma 16, della legge n. 537/93 e successive modificazioni).

Al fine di consentire un'applicazione sollecita della disposizione di cui trattasi, anche alla luce dei principi di buon andamento, si ritiene opportuno non sottoporre a nuova visita i soggetti ai quali, in passato, la commissione medica competente aveva già attribuito una valutazione percentuale, e procedere alla riconsegna dei tesserini eventualmente ritirati. Per quanto concerne i soggetti visitati dopo la data di entrata in vigore del dlgs. n. 124/98 (1° maggio 1998), a cui la commissione non ha attribuito una percentuale di invalidità, questo ministero è dell'avviso che tale atribuzione possa essere effettuata a discrezione della commissione medesima, o sulla base degli atti o procedendo a nuova visita.

Tutto ciò premesso, si invitano codesti assessorati a far conoscere sollecitamente il contenuto della presente circolare alle commissioni sanitarie preposte al riconoscimento dell'invalidità civile, istituite presso le aziende sanitarie locali ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

Una circolare del ministero guidato da Rosi Bindi



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