Circolare ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Circolazione e Traffico - 13 giugno 1983, n. 1030

Orientamenti relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide. D.P.R. n. 384/1978 - Art. 3, 4, 5 e 6.

Regolamento dì attuazione dell'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971, concernente l'eliminazione delle "barriere architettoniche" e delle situazioni emarginanti al fine di "facilitare la vita di relazione" alle persone con problemi di movimento.

In particolare gli articoli 5 e 6 del citato D.P.R. n. 384 riguardano le facilitazioni che tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute a predisporre, mettendo in atto ogni possibile provvedimento ed accorgimento, per consentire e facilitare la circolazione e la sosta dei veicoli privati al servizio di persone con "capacità dì deambulazione sensibilmente ridotta" detentrici dello "speciale contrassegno", approvato con Decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979, valido su tutto il territorio nazionale.

Detto art. 5 consente agli aventi diritto di circolare e sostare con il veicolo da essi utilizzato, anche "nei centri abitati, nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente o generale, oppure sia stata vietata o limitata la sosta".

Unica eccezione, esplicata dal 2° comma dell'art. 5 stesso, è quella che vieta la circolazione e la sosta "sui percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo".

L'auto privata è stata riconosciuta come indispensabile ausilio protesico per le persone con limitate o impedite capacità motorie, detentrici dello "speciale contrassegno".

Esse, infatti, per i loro spostamenti nell'ambito degli spazi cittadini, essenziali per le attività lavorative e di relazione, non dispongono attualmente di nessun'altra reale possibilità alternativa in quanto i mezzi di trasporto collettivo (metropolitana, tram, autobus ecc.) non sono accessibili alle persone che hanno consistenti limitazioni nella deambulazione.

Le succitate facilitazioni perla circolazione e la sosta, risultano perciò assolutamente conseguenti al principio Costituzionale, sancito dall'art. 3, della uguaglianza tra tutti i cittadini.

Infatti la Corte Costituzionale ha costantemente ritenuto che, al fine di impedire che a danno di alcune categorie di persone, siano disposte discriminazioni arbitrarie, il Legislatore debba adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale, dettando norme diverse per situazioni diverse.

Pertanto, per quanto attiene all'interpretazione da dare alle norme previste del citato art. 5 del D.P.R. n. 384/78, per la circolazione e la sosta, questo Ministero, considerate le notevoli difficoltà che si riscontrano generalmente nello spostarsi e nel parcheggiare nell'ambito dei centri urbani, ritiene comunque opportuno che, per i veicoli al servizio di persone invalide, vengano accordate tutte le possibili facilitazioni, purché detti veicoli non costituiscano, nei vari specifici casi, grave intralcio al traffico o effettive situazioni di pericolosità (ad es. in zona di preselezione, in spazi di fermata autobus, in corsie riservate ai mezzi di trasporto collettivo).

Con la precedente circolare n. 310 del 7 marzo 1980, sono già stati forniti orientamenti e grafici esemplificativi, riguardo ad alcune problematiche ricorrenti che attengono l'argomento in questione, finalizzati a rendere omogenei i comportamenti e le interpretazioni da parte delle Amministrazioni Comunali, alle quali spetta l'effettiva applicazione delle prescrizioni di legge. A vari anni dalla emanazione del citato D.P.R. n. 384/78, tenendo anche conto dei quesiti pervenuti, si ritiene opportuno fornire ulteriori elementi e direttive per effettuare sull'argomento, che riveste rilevante interesse sociale, una adeguata opera di informazione in particolare modo nei confronti degli utenti della strada e degli organi di vigilanza responsabili della osservanza di quanto prescritto.

A tal fine va tenuto presente quanto segue:

1 - Zone interdette al traffico normale. (*)

Nei centri urbani vengono usate da parte delle Amministrazioni Comunali disposizioni che, di norma, operano una "disciplina limitativa del traffico" per alcune vie o piazze e che consentono pertanto l'accesso solo ad alcune categorie di veicoli per l'espletamento di particolari servizi pubblici o di pubblica utilità (mezzi per la nettezza urbana, per servizi postali, bancari, di vigilanza, auto dì servizio di Amministrazioni Pubbliche o del Corpo Diplomatico, mezzi per il trasporto di turisti, per operazioni di carico e scarico, taxi, ecc.). Di conseguenza, nei luoghi in cui è limitatala circolazione e la sosta, ancorché consentita ad una sola delle categorie sopracitate di veicoli, essa deve intendersi estesa, di norma, anche alle auto al servizio di persone invalide, munite del citato "contrassegno speciale".

Unica eccezione alle facilitazioni succitate, esplicata nell'arrt. 5, 2° comma, riguarda i soli "percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo".

Qualora i "percorsi preferenziali" e/o le corsie preferenziali vengano riservate oltre che ai "mezzi di trasporto pubblico collettivo" anche ai taxi ovvero ad altre categorie di veicoli di pubblica utilità e non sia agevole mediante percorsi alternativi raggiungere servizi, attrezzature, ufficio residenze che risultino dislocati lungo tali percorsi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello "speciale contrassegno"; infatti, in caso contrario esse verrebbero a trovarsi materialmente impedite nello svolgimento di azioni riguardanti la loro vita di relazione o lavorativa.

Va precisato, tra l'altro, che il numero medio di tali auto in circolazione, è comunque irrilevante nei confronti delle altre categorie di veicoli generalmente autorizzati.

Inoltre occorre considerare che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di notevole estensione, destinati ad attrezzature e servizi quali ad es. zone verdi e parchi, aree ospedaliere, zone cimiteriali, ovvero dove si svolgono manifestazioni o spettacoli, per motivi di pubblica utilità viene consentito, di norma, l'accesso e la sosta a mezzi addetti a particolari servizi (giardinaggio, vigilanza, commercio ambulante, ecc.). In tali casi devono intendersi autorizzati, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971, anche i veicoli al servizio di persone invalide, detentrici del "contrassegno speciale", le quali altrimenti non potrebbero usufruire di essenziali strutture urbane, permanenti o temporanee, che interessano tutti i cittadini.

2 - Isole Pedonali. (*)

E' utile precisare che le cosiddette "isole pedonali", istituite frequentemente nei centri storici, che tendono per motivi di traffico crescente ad interessare aree sempre più ampie, nella realtà si configurano, quasi sempre, come zone con "disciplina limitata di traffico" e non come aree pedonali fisicamente protette.

Tali casi pertanto devono essere ricondotti a quanto precisato nel precedente punto 1.

Allo stato attuale non esiste alcuna legge o regolamento che fornisca una definizione precisa di "isola pedonale", tale dizione assume quindi valore e significato solamente in relazione a particolari situazioni di fatto. Per "isola pedonale" deve pertanto intendersi esclusivamente una porzione di territorio effettivamente interdetto al traffico di qualsiasi tipo di veicolo e nella quale, di conseguenza, da parte del pedone si possa escludere in modo certo ogni contatto con veicoli di qualsiasi categoria.

Solo in tali casi è esclusa la circolazione anche ai veicoli al servizio di persone invalide.

3. - Marciapiedi e Passi Carrabili.

L'art. 3 del D.P.R. n. 384/78 riguarda specificamente le caratteristiche tecniche alle quali attenersi in sede di costruzione e/o adeguamento dei "percorsi pedonali". Pertanto esse si riferiscono anche ai marciapiedi che, di norma, sono i percorsi pedonali più frequentemente utilizzati nell'ambito dei centri urbani.

Poiché quasi sempre essi non rispondono agli standards di legge, alcune Amministrazioni Comunali stanno gradualmente provvedendo, ove possibile, ad adeguare i marciapiedi, in occasione di lavori di manutenzione o di nuove sistemazioni.

Gli adeguamenti da realizzare con priorità sono quelli riguardante la eliminazione dei "risalti" mediante la creazione di piccole rampe di raccordo con la carreggiata stradale in corrispondenza degli "attraversamenti pedonali zebrati" ovvero ove esistano "passi carrabili".

Tutto ciò alfine di perseguire, nei tempi medi, l'obiettivo di rendere qualsiasi percorso pedonale percorribile senza eccessive difficoltà da parte di tutti i cittadini, compresi gli anziani, i bambini o chi è costretto ad usare la sedia a ruote. E' importante al proposito far presente che ove si creano le rampette di raccordo esse devono avere una pendenza massima del 15%, così come risulta anche dai grafici allegati. Tale valore massimo va rispettato rigorosamente per evitare gravi inconvenienti quale ad es. il ribaltamento della sedia a ruote.

Pertanto, allo scopo di perseguire soluzioni corrette ed omogenee nel rispetto dei parametri di legge, può risultare di notevole utilità che le Amministrazioni interessate facciano predisporre alcuni elementi "prefabbricati" che costituiscono la rampetta, usando il materiale più idoneo affinché risultino ben visibili, antisdrucciolevoli e con l'adeguata pendenza.

Inoltre va precisato che il divieto di sosta in corrispondenza di "passi carrabili" (art. 115, 5° comma, lett. b del Codice Stradale), è subordinato a due condizioni: che l'apertura del passo carrabile sia legittima e che data apertura sia manifestata per le stesse particolari caratteristiche del luogo atte a rendere apparenti le sue funzioni.

Non è all'uopo sufficiente la sola interruzione del marciapiede, potendo questa essere stata operata in corrispondenza di un luogo che era stato destinato all'accesso di veicoli, ma in atto non lo è più, oppure potendo il luogo essere usato per l'accesso di veicoli soltanto eccezionalmente.

4. - Parcheggi Riservati.

a) Risulta a questo Ministero che un notevole numero di Comuni, di medie e grandi dimensioni, ha provveduto alla individuazione di parcheggi riservati ai detentori del contrassegno, in base all'art. 4 del D.P.R. n. 384/78 e della circolare Ministeriale LL.PP. n. 310 del 7 marzo 1980.
Molto frequentemente, tuttavia, le caratteristiche dimensionali e ubicazionali di tali parcheggi non rispettano le norme di legge e/o quelle graficizzate nella già citata circolare Ministeriale n. 310/1980.
Mentre invece è importante, per la funzionalità di un parcheggio riservato con disposizione a "spina di pesce", che venga rispettata la larghezza minima utile di m. 3,00 (D.P.R. n. 384, art 4, 8° comma) al fine di permettere la completa apertura della portiera e lo spazio sufficiente per consentire alla persona invalida la possibilità di manovra con la sedia a ruote, in entrata o in uscita dalla autovettura (vedi grafici).
Nel caso invece che non possano essere previsti parcheggi a "spina di pesce" che, secondo il citato decreto sono quelli da adottarsi di norma, e sia perciò necessario prevedere parcheggi riservati con andamento parallelo al marciapiede, poiché l'operazione di manovra risulta comunque meno agevole rispetto a quella relativa alla ipotesi precedente, è necessario predisporre una dimensione longitudinale minima di m. 6,00, così come indicato anche negli allegati schemi grafici.

b) Inoltre al proposito del numero di posti da riservare nell'ambito dei parcheggi con custodia, l'art. 5 del D.P.R. n. 384 prescrive che ci siano "almeno due posti ogni cento disponibili".
E' evidente che tale "standard" minimo debba intendersi equivalente ad un posto ogni cinquanta disponibili o frazione di cinquanta, con un minimo assoluto di uno. Infatti se così non fosse, poiché nella realtà i posteggi con oltre cento posti non sono frequenti, verrebbe di fatto ad essere vanificato il contenuto della prescrizione di legge, potendosi individuare nei centri urbani, solo pochissimi posti riservati.

c) La notevole richiesta di aree per la sosta, in modo particolare nei centri urbani di media e grande dimensione, fa riscontrare il frequente e grave abuso da parte di non aventi diritto, che occupano i posti riservati magari in modo parziale.
Tali situazioni provocano gravi disagi e notevole affaticamento fisico da parte di chi ha problemi di movimento e rendono nulli, di fatto, i contenuti e le finalità specifiche della legge.
Pertanto, allo scopo di contenere questo tipo di inconvenienti, è essenziale che gli Uffici tecnici comunali e gli altri Enti interessati provvedano a predisporre, per i parcheggi riservati, la relativa segnaletica orizzontale e verticale in modo che risulti permanente e sia ben visibile, anche nelle ore non diurne, utilizzando materiali idonei che non necessitino di manutenzione periodica.
E' consigliabile perciò che vengano usati per la individuazione orizzontale (strisce gialle, simbolo internazionale, ecc.) laminati plastici autoadesivi o similari, rifrangenti ed antisdrucciolevoli.
In tal caso a fronte di una maggiore spese di installazione vengono ad annullarsi quelle di manutenzione e si dispone, nel tempo, di una segnaletica sempre efficace.
Talvolta, ove opportuno, possono essere anche utilizzati "dissuasori fisici" (quali paletti o tubolari rimovibili, fioriere, ecc.) in modo da far rispettare materialmente le dimensioni minime del parcheggio, in larghezza o lunghezza, prescritte dalla norma, facilitando al contempo la manovra.
Nei parcheggi con custodia (ACI, ecc.) può efficacemente essere previsto anche un "dissuasore" in entrata al posto riservato (paletti e catenelle). Tutto ciò al fine di garantire davvero che tali posti riservati per legge vengano utilizzati da chi detiene il "contrassegno speciale" il cui titolare quasi sempre, necessita di maggiore spazio libero per entrare o uscire dalla vettura e perché, di norma, in corrispondenza viene predisposta la rampetta di raccordo col marciapiede.
Nelle zone urbane ad alta densità di traffico, le Amministrazioni Comunali possono individuare anche parcheggi riservati "personalizzati" (vedi Circolare Ministeriale LL.PP. n.1270 del 28 giugno 1979) dietro specifica e motivata richiesta da parte di cittadini in possesso del "contrassegno speciale" ed abilitati alla guida.
Tali facilitazioni per la sosta, in corrispondenza della abitazione e/o del posto di lavoro della persona con limitate o impedite capacità motorie risultano determinanti nei confronti delle sue reali attività di relazione o lavorative.

5. - Contrassegno Speciale.

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche del più volte citato contrassegno, esso deve avere dimensioni e colore (arancio) prescritti dal decreto Ministeriale LL.PP. n. 1176 dell'8 giugno 1979.

Tali caratteristiche sono determinanti per un immediato riconoscimento, specie da parte degli agenti addetti alla vigilanza, al fine di poter usufruire delle previste facilitazioni.

Si è riscontrato frequentemente che con il passare del tempo la colorazione arancio tende a scolorire fino ad annullarsi, rendendo più complesse e più lente le operazioni di riconoscimento.

Sembra pertanto opportuno che le Amministrazioni Comunali provvedano a far predisporre detti contrassegni su materiale adatto e di colorazione indelebile. Inoltre, poiché il contrassegno in questione è valido in tutto il territorio nazionale, ameno di eventuali prescrizioni a livello locale che devono comunque essere motivate e rese esplicite mediante apposita ordinanza sindacale, risulta di notevole utilità riportare a stampa, sul retro del contrassegno stesso, il testo integrale dell'art. 5 del D.P.R. 384/78.

Tutto ciò allo scopo di poter sempre agevolmente disporre della norma di legge che consente le facilitazioni per la circolazione e la sosta.

Va tenuto presente ancora, che la validità di detto documento personale è a tempo indeterminato; tuttavia può risultare utile che i Comuni censiscano dopo un certo periodo (es.5 anni) coloro che risultino in possesso del "contrassegno speciale", verificando la corrispondenza tra il numero delle persone ancora interessate ed il numero dei documenti rilasciati, curando l'eventuale annullamento di quelli non più utilizzabili.

Questo al fine di poter sempre conoscere con una certa esattezza il numero reale dei veicoli autorizzati.

Tutto quanto sopraillustrato può costituire una valida base per predisporre o aggiornare le ordinanze sindacali aventi per oggetto la circolazione e la sosta dei veicoli delle persone invalide.

Infine per migliorare, in tempi medi, l'attuale insoddisfacente situazione, sembra più che mai opportuno che le Amministrazioni Comunali provvedano ad attuare periodiche campagne informative sull'argomento in questione, rivolte alla cittadinanza ed agli Organi di Vigilanza.

Congiuntamente è necessaria una costante e rigorosa repressione degli abusi anche mediante la rimozione dei veicoli parcheggiati illegalmente nei posti riservati.

II Ministro

Franco Nicolazzi

(*) Vedi D.M. LL.PP. 26-6-1989.



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