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Circolare Inps - 14 marzo 2001, n. 61 - Legge 23 dicembre 2000, n.388 (Finanziaria 2001). Aumenti dei trattamenti pensionistici assistenziali.
L' articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede una maggiorazione dell' assegno sociale di cui all' art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e l' incremento dell' aumento della pensione sociale di cui all' art.2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Lo stesso articolo prevede maggiorazioni delle prestazioni degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Testo tratto dal sito del I.N.P.S.
Premessa
1 - Maggiorazione dell' assegno sociale. Il comma 2, lettera a) stabilisce che la maggiorazione è corrisposta a condizione che la persona non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all' ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui trattasi (reddito proprio per l'anno 2001 pari a lire 8.900.450 per i pensionati infrasettantacinquenni e a lire 9.095.450 per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni). Il comma 2, lettera b) prevede che, ai fini della maggiorazione, la persona, se coniugata, non deve possedere redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dall' ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti (reddito cumulato per l'anno 2001 pari a lire 18.506 150 per i pensionati infrasettantacinquenni e a lire 18.701.150 per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni). Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. Il comma 3 stabilisce che qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 2, l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. A norma dello stesso comma 3 agli effetti dell'aumento si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti da trattamenti di famiglia.
2 - Maggiorazione dell' aumento della pensione sociale. Per effetto di tale disposizione l'aumento della pensione sociale, stabilito dall' articolo 2 della legge n. 544 in misura pari a lire 125.000 fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 è pari:
Dal coordinamento delle disposizioni dell'articolo 70, comma 4, della legge n. 488 con quelle dell'articolo 2 della legge n. 544, discende che i limiti di reddito per avere diritto all'aumento della pensione sociale sono i seguenti:
a) il pensionato non deve possedere redditi propri per un importo pari o superiore all' importo annuo della pensione sociale e dell'aumento; per l'anno 2001 il limite di reddito proprio per i pensionati infrasettantacinquenni è pari a lire 9.017.450; per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni è pari a lire 9.212.450; Atteso il richiamo all'articolo 2 della legge n.544/1998, agli effetti dell'aumento si deve tener conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall' assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari. 3 - Aumenti in favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
3.1 - Aumenti in favore dei soggetti di età pari o superiore a 65 anni. Pertanto, gli invalidi civili e i sordomuti ultrasessantacinquenni titolari a carico dell' INPS di pensione sociale sostitutiva hanno diritto, ricorrendone la condizioni reddituali, alla maggiorazione di cui al punto 2. Gli invalidi civili e i sordomuti titolari di assegno sociale sostitutivo hanno diritto, ricorrendone le condizioni reddituali, alla maggiorazione di cui al punto 1. I ciechi civili ultrasessantacinquenni, per i quali l'INPS provvede all'erogazione delle relative prestazioni, hanno titolo all'aumento di lire 25.000 mensili o di lire 40.000 mensili, a seconda che abbiano un'età inferiore ovvero pari o superiore ai 75 anni, alle condizioni reddituali previste dal comma 2 dello stesso articolo 70. Atteso il richiamo alle prestazioni di cui ai commi 1 e 4, agli effetti dell' aumento occorre tener conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti da trattamenti di famiglia. Per l'attribuzione dei benefici di cui ai commi 1 e 4 devono essere valutati gli stessi redditi indicati, rispettivamente, ai punti 1 e 2. Va peraltro tenuto presente che per tali benefici occorre far riferimento al reddito dell' anno per il quale i benefici stessi devono essere erogati, come previsto per l' attribuzione dei benefici in parola alla generalità dei soggetti titolari di prestazioni assistenziali.
3.2 - Aumenti in favore dei soggetti di età inferiore a 65 anni. a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all' ammontare annuo complessivo dell' assegno sociale e della predetta maggiorazione (limite di reddito proprio per l' anno 2001 pari a lire 8.835.450); b) non possieda, se coniugato, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a) né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell' ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell' ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (limite di reddito cumulato per l'anno 2001 pari a lire 18.441.150). Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. In assenza di particolari indicazioni il reddito da valutare per l' attribuzione dell' aumento di lire 20.000 è lo stesso reddito che deve esser preso in considerazione per l' attribuzione della pensione o dell' assegno di invalidità civile con riferimento all'anno precedente quello da cui decorre l'aumento stesso.
3.3 - Aumenti in favore dei minori titolari di indennità mensile di frequenza. Anche nei confronti dei predetti minori l'erogazione della maggiorazione deve essere effettuata, come per i titolari di pensione o di assegno sociale, sulla base dei criteri reddituali di cui al punto 3.2. 4 - Attribuzione degli aumenti
4.1 - Titolari di pensione sociale che non fruiscono dell'aumento. Attribuzione a domanda 4.2- Attribuzione d'ufficio degli aumenti.
4.2.1 - Titolari di pensione sociale che già beneficiano dell'aumento sociale
4.2.2 - Maggiorazione dell'assegno sociale
4.2.3 -Pensioni sociali sostitutive erogate agli invalidi civili e ai sordomuti
4.2.4 -Ciechi civili Per l'attribuzione della maggiorazione si dovrà fare riferimento al reddito percepito dagli stessi e dal coniuge nell'anno precedente, in rapporto al limite stabilito dalla legge medesima ai fini del diritto alla maggiorazione, tenendo conto dei soli redditi assoggettati a IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore dei minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF (ad esempio, rendite INAIL). Sussistendone le condizioni la prestazione sarà attribuita dal 1° gennaio 2001.
4.2.5 - Invalidi civili, sordomuti e ciechi civili infrasessantacinquenni Considerato che per tali soggetti l'Istituto provvede alla sola erogazione delle prestazioni e che, quindi, la verifica della situazione reddituale deve essere effettuata con i criteri previsti in via generale per la prestazioni degli invalidi civili con l'unica innovazione costituita dal reddito del coniuge, non valutabile per la prestazione principale, l'attribuzione dell'aumento potrà essere effettuata dopo l'acquisizione delle informazioni relative al predetto reddito coniugale, comunque con decorrenza dal 1° gennaio 2001. L'attribuzione sarà effettuata direttamente per le situazioni per le quali occorre solo il reddito personale. Con circolare n. 86 del 27 aprile 2000, sono state dettate nuove disposizioni per l'accertamento dei requisiti reddituali ai fini delle prestazioni in favore degli invalidi civili. In coerenza con quanto stabilito con la predetta circolare, per l'attribuzione della maggiorazione di lire 20.000, si dovrà fare riferimento al reddito percepito dagli stessi e dal coniuge nell'anno precedente, in rapporto al limite stabilito dalla legge medesima ai fini del diritto alla maggiorazione per l'anno in corso, tenendo conto dei soli redditi assoggettati a IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore dei minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF (ad esempio, rendite INAIL).
5 - Disponibilità delle procedure IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO
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