Circolare INPS del 23 ottobre 1998, n. 223

"Erogazione delle prestazioni spettanti agli invalidi civili a norma dell'articolo 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Criteri operativi"

1 - Premessa

Con circolare n. 192 del 20 agosto 1998, diramata in pari data con messaggio n. 30575, sono state fornite alle sedi le prime informazioni sull'applicazione dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (allegato 1), che dispone il trasferimento ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Inps della funzione di erogazione di pensioni, assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili.

Con circolari n. 17 del 31 agosto 1998 e n. 18 del 9 settembre 1998 (allegato 2 ) il ministero dell'interno ha impartito alle prefetture le informazioni sulle modalità da utilizzare per la gestione delle prestazioni ai minorati civili.

Con la presente circolare vengono fornite, d'intesa con il ministero dell'interno, indicazioni normative, procedurali ed organizzative necessarie per l'applicazione del disposto legislativo.

2 - Decorrenza del passaggio di funzioni

A norma del comma 1 del citato articolo 130 il trasferimento delle funzioni opera a decorrere dal 120 giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Poiché il decreto è entrato in vigore il 6 maggio 1998, il trasferimento di funzioni opera a decorrere dal 3 settembre 1998, da tale data è pertanto trasferita all'apposito fondo di gestione istituito presso l'inps la funzione di erogazione delle prestazioni in argomento.

Le funzioni di concessione continuano a rimanere di competenza del Ministero dell'Interno e per esso delle prefetture, fino a quando non sarà operativo il trasferimento di tali funzioni alle regioni in virtù del comma 2 del citato articolo 130.

L'operatività del trasferimento è infatti subordinata alla emanazione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112, di appositi D.P.C.M. i quali determineranno "le decorrenze dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative".

Si precisa che le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Valle d'Aosta provvedono autonomamente al pagamento delle prestazioni agli invalidi civili residenti nel proprio territorio. Tali provvidenze non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3 - Tipologia delle prestazioni erogate agli invalidi civili

Le prestazioni erogate agli invalidi civili sono costituite da una serie di provvidenze economiche previste da numerosi dispositivi legislativi emanati a partire dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

Nell'allegato 3 sono riepilogate sinteticamente le provvidenze unitamente ai requisiti richiesti per la concessione.

Nell'allegato 4 sono riportati i "codici fascia" che individuano le sottocategorie delle prestazioni erogate dal Ministero dell'Interno la cui normativa è riepilogata nell'allegato 2.

Nell'allegato 5 sono riportati gli importi mensili di ciascuna prestazione ed i relativi limiti di reddito.

E' opportuno sottolineare che lo stesso soggetto può usufruire di più provvidenze, ricorrendo i rispettivi requisiti sanitari e reddituali.

3.1 - Valutazione dei requisiti reddituali

Il requisito sanitario costituisce il presupposto essenziale per acquisire il diritto a pensione ma occorre ricordare che deve essere contestualmente verificato il requisito reddituale relativo al richiedente la prestazione. Occorre cioè che i redditi del richiedente non superino i limiti fissati per legge.

Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito devono essere valutati i redditi imponibili Irpef.

Sono esclusi dal calcolo le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte ai minorati civili.

Secondo i criteri seguiti dal Ministero dell'Interno, devono essere altresì esclusi dal computo le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni annesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia, i soprassoldi concessi ai decorati al valor militare, i sussidi a carattere assistenziale ed ogni altro emolumento previsto dal D.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, nonché le rendite infortunistiche Inail.

Va sottolineata altresì che la normativa vigente in materia di invalidità civile (decreto ministeriale n. 553 del 31 ottobre 1992) prevede, nell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per un determinato anno, la considerazione- del reddito dell'anno precedente con riferimento al limite di reddito stabilito per l'anno in questione.

Fino al 1991 si è fatto invece riferimento al reddito presunto dell'anno in corso, rapportato al limite di reddito previsto per lo stesso anno.

3.2 - imposizione fiscale

A norma dell'articolo 34, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 le provvidenze in favore dei minorati civili sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4 - Erogazione delle prestazioni vigenti alla--- data del 3 settembre 1998

4.1 - Prestazioni il cui pagamento non è gestito dall'Inps.

Le prestazioni relative ai residenti nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige continueranno ad essere gestite ed erogate dagli enti che operano nelle suddette regioni.

4.2 - Aggiornamento degli archivi con i dati delle prestazioni il cui pagamento è gestito dall'Inps.

Il ministero dell'interno attraverso il CED dei servizi elettorali presso il viminale ha trasmesso all'istituto i dati relativi a tutte le prestazioni vigenti alla data del 3 settembre 1998.

I dati relativi a tali prestazioni vengono memorizzati nel data base delle pensioni dell'Istituto. Le prestazioni in parola vengono contraddistinte dalla nuova categoria INVCIV (codice numerico 044) e conservano il numero di certificato attribuito dal Ministero dell'Interno.

All'atto del caricamento le pensioni di categoria INVGIV sono poste in carico alle sedi di competenza individuate con riferimento al comune di residenza del titolare e al codice di avviamento postale nel caso di aree metropolitane nelle quali operino diverse sedi.

I dati vengono memorizzati con le stesse modalità previste per la generalità delle pensioni e sono consultabili con le procedure in uso (GAPE, GAPNL, CASPEN, ECC).

Anche l'archivio locale DS78 sarà aggiornato con i dati delle prestazioni di categoria INVCIV.

Sul data base delle pensioni vengono memorizzati i seguenti dati:

CampoContenuto
GP1AC01Codice ufficio pagatore rilevato dai dati trasmessi dal ministero
GP1AP01Delegato o tutore
GP1AV12Codice fascia
GP1AN05Codice posizione lavorativa del beneficiario
GP1AV36NCodici ricovero
il campo può assumere i seguenti valori:
0 non ricoverato, 1 ricoverato, 2 ricoverato non a titolo gratuito
GP2BB05Codice fascia. I codici delle fasce sonob elencati nell'allegato 3
GPBB04Decorrenza della fascia attribuita
GP2BG01Codice quota associativa
GP2BG002Decorrenza quota associativa
GP5GC05Importi delle prestazioni (dal mese di novembre 1998)
GP2KM21Importo indennità di accompagnamento
GP5HI01Importo trattenuta per quota associativa

In occasione delle operazioni di rinnovo per l'anno 1999, i dati specifici delle prestazioni in argomento saranno memorizzati in un nuovo apposito settore del gp2.

4.3 - Modalità di gestione dei pagamenti

Come precisato con la circolare citata in premessa il primo pagamento a carico dell'Inps riguarderà la mensilità di novembre 1998, posto che la rata settembre-ottobre 1998 è stata messa in pagamento a cura del Ministero dell'Interno.

Ministero dell'Interno.

Allo scopo di consentire all'Istituto di procedere al pagamento di tali prestazioni in modo uniforme a quello in atto per la generalità delle pensioni, si è reso necessario delegificare la materia secondo la procedura prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, attraverso la delibera n. 719 adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 giugno 1998.

All'atto del caricamento sul data base delle pensioni, le procedure hanno effettuato un preventivo abbinamento con le altre pensioni erogate dall'Istituto allo stesso soggetto, per consentire il pagamento mensile e unificato a partire dal mese di novembre, con le modalità illustrate con la circolare n. 125 del 11 giugno 1998.

Per le prestazioni assistenziali che non hanno trovato abbinamento con altre pensioni Inps, in quanto non presenti altre prestazioni liquidate a favore dello stesso soggetto, o in quanto pur essendo presenti altre prestazioni Inps, risultano memorizzati dati anagrafici diversi, uffici pagatori e/o delegati alla riscossione diversi, il bimestre novembre e dicembre 1998 e l'eventuale tredicesima mensilità verranno pagati con le modalità già utilizzate dal ministero dell'interno, presso l'ufficio pagatore già memorizzato, a partire dal 28 novembre 1998.

A partire dal primo pagamento dell'anno 1999 tutte le prestazioni saranno comunque corrisposte con pagamenti a cadenza mensile, come per la generalità delle pensioni erogate dall'istituto.

In presenza di prestazione assistenziale e pensione Inps liquidate in favore dello stesso soggetto, ma per le quali risultino memorizzati uffici pagatori diversi, dal gennaio 1999 il pagamento sarà unificato presso l'ufficio pagatore già memorizzato per la pensione Inps.



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