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Circolare INPS 15 dicembre 1999, n. 217 "Rinnovo delle pensioni per l'anno 2000."
E’ stato completato il rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni per l’anno 2000. 1 - Perequazione automaticaIl decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.281 del 30 novembre 1999 (allegato 1), fissa nella misura dell’1,5 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2000. Il predetto decreto fissa inoltre nella misura definitiva dell’1,8 per cento l’aumento di perequazione automatica per l’anno 1999 già applicato nella misura previsionale dell’1,7 per cento. In occasione del rinnovo vengono determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento verificatosi per l’anno 1999. L’articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice
di perequazione delle pensioni: Per le fasce di importo fino a cinque volte il trattamento minimo trova applicazione l’articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41; pertanto gli aumenti di perequazione sono attribuiti alla fascia di pensione di importo fino a due volte il trattamento minimo nella misura del 100 per cento, a quella compresa tra due e tre volte il trattamento minimo nella misura del 90 per cento e a quella compresa tra tre volte e cinque volte il trattamento minimo nella misura del 75 per cento. Anche gli importi delle pensioni per l’anno 2000 sono stati calcolati applicando tale disposizione. Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 1999 e 2000 e le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione sono riportati nell’allegato 2. Anche per il rinnovo dell’anno 2000 sono state applicate le disposizioni previste dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla finanziaria 1999) che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti presenti per ciascun pensionato nel Casellario, erogati sia dall’INPS che da Enti diversi. Per le modalità di applicazione si rimanda alla circolare n. 261 del 23 dicembre 1998. 2 - Rinnovo delle pensioni PS e AS Con messaggio n. 17172 del 23 novembre 1999 (allegato 3) sono state comunicate le modalità di memorizzazione dei dati reddituali relativi alle dichiarazioni presentate nel corso dell’anno 1999. Il rinnovo è stato effettuato considerando i nuovi redditi memorizzati per i quali le Sedi hanno provveduto alla trasmissione al sistema centrale entro il 3 novembre. Le procedure hanno provveduto, nei casi in cui i redditi lo consentivano, ad attribuire a decorrere dal 1° gennaio 1999 l’aumento di lire 100.000 previsto dall’articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Gli arretrati relativi all’anno 1999 sono stati posti in pagamento in aggiunta alla rata di gennaio dell’anno 2000. Alle pensioni e agli assegni sociali è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2000, anche l’ulteriore aumento di lire 18.000 mensili previsto dal primo comma dell’articolo 43 del disegno di legge n. 4236 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). L’aumento di 18.000 mensili è stato attribuito, come previsto dal secondo comma del citato articolo 43, anche ai trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, "in misura che consenta all’avente diritto di raggiungere un reddito pari all’importo della pensione sociale o dell’assegno sociale, tenendo conto dei criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell’assegno sociale". 3 - Rinnovo delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV) Le pensioni e gli assegni in pagamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti (categoria INVCIV) sono stati rinnovati per l’anno 2000 applicando la percentuale di perequazione dell’1,5 per cento. In occasione del rinnovo sono stati determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento dello 0,1 per cento verificatosi per l’anno 1999. Come da comunicazione del Ministero dell’Interno (allegato 4), a decorrere dal 1° gennaio 2000, è stato inoltre attribuito l’aumento di perequazione automatica nella misura del 2,75 per cento, alle diverse indennità. Le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono il 65mo anno nel corso dell’anno 2000 sono state ricalcolate con l’importo dell’assegno sociale a partire dal mese successivo al compimento dell’età. 4 - Rinnovo delle pensioni di categoria VOST Alle pensioni di categoria VOST è stata attribuita, oltre alla perequazione per l’anno 2000, anche la perequazione per l’anno 1999. Il conguaglio relativo al 1999 viene posto in pagamento unitamente alla rata di gennaio 2000. 5 - Variazioni In occasione delle operazioni di rinnovo sono state effettuate le variazioni elencate di seguito. 5.1 - Eliminazione delle pensioni localizzate a particolari uffici pagatori Come operato in occasione dei precedenti rinnovi, le pensioni localizzate all'ufficio pagatore "ELI" ovvero "ELB" da data anteriore al 1° agosto 1999 sono state eliminate a decorrere dalla prima rata dell'anno 2000.Sono state eliminate le pensioni ai superstiti localizzate all'ufficio pagatore "SCA" e intestate ad unico titolare cessato dal diritto anteriormente al 1° gennaio 1999 e le pensioni sociali e gli assegni sociali d’importo pari a zero, a dicembre 1999. Le Sedi, qualora non avessero già provveduto, dovranno eliminare le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare cessato dal diritto anteriormente all’anno 2000 e di importo pari a zero e non localizzate a ufficio pagatore SCA. Si è provveduto ad eliminare gli indennizzi per cessazione dell’attività commerciale i cui titolari hanno compiuto l’età pensionabile di vecchiaia entro il 31 dicembre 1999. 5.2 - Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare scadente nell’anno 2000 Le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare scadente nell’anno 2000 sono state rinnovate con l’importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di perdita del diritto e con l’importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto. Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione, devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui il contitolare documenti il permanere del diritto come studente o inabile. 5.3 - Cessazione del coniuge a carico Per le pensioni dirette erogate a titolare anche di pensione di reversibilità liquidata a seguito di decesso del coniuge si è provveduto a far cessare il trattamento di famiglia per l'eventuale coniuge ancora a carico. La cessazione ha effetto dalla decorrenza della pensione ai superstiti. In tali casi si è provveduto inoltre ad azzerare la detrazione d’imposta per il coniuge a carico, se veniva attribuita.Per tali pensioni è stato inoltre memorizzato il flag di ricostituzione d’ufficio per determinare i conguagli relativi ai periodi anteriori al 1° gennaio 2000. 5.4 - Detrazioni di imposta per i pensionati residenti all’estero Al fine di evitare tassazioni non corrette, si è provveduto all'azzeramento del codice detrazione di imposta "2" (non assoggettabile all'IRPEF in dipendenza di convenzione internazionale, per evitare la doppia imposizione fiscale) nei casi di presenza del codice "2" per la detassazione in GP3CE22 e di assenza del codice "1" di residenza all'estero in GP1AZ03. Le Sedi devono provvedere all’acquisizione dell’informazione relativa alla residenza all’estero e al codice detrazione di imposta "2" con la nuova procedura SIMA in corso di rilascio. 6 - Tassazione delle pensioni 6.1 - Aliquote e scaglioni Le trattenute IRPEF sono state operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 8 del disegno di legge n. 4236 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) . In particolare è stata applicata l’aliquota del 25,5 per cento alla fascia di reddito compresa tra 15.000.001 e 30.000.000. Gli scaglioni e le aliquote sono riportati nell’allegato 2. 6.2 - Detrazioni d’imposta L’articolo 8 del disegno di legge n. 4236 – Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2000) prevede:
Il citato articolo 8 prevede inoltre la modifica dell’ulteriore
detrazione spettante, nel caso in cui alla formazione del reddito concorrano
soltanto redditi di pensione e quello dell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e delle relative pertinenze, e stabilisce che:
La detrazione per i soggetti di età non inferiore a 75 anni spetta a decorrere dal periodo d’imposta nel quale il pensionato compie il settantacinquesimo anno di età. Le tabelle aggiornate con le nuove detrazioni sono riportate nell’allegato 1. 6.3 - Addizionale regionale all’IRPEF Il decreto legislativo in corso di emanazione, contenente le disposizioni integrative e correttive dell’articolo 50 del decreto legislativo n. 446/97 sull’addizionale regionale all’IRPEF, prevede tra l’altro che "Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l’importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L’importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all’articolo 7bis del citato decreto n. 600 del 1973." Con messaggio n. 14238 del 29 ottobre 1999 (allegato 5) è stato comunicato che il pagamento della rata di dicembre e tredicesima dell’anno 1999 veniva effettuato senza la ritenuta per l’addizionale regionale all’IRPEF. L’importo dell’addizionale regionale dovuta per l’anno 1999 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e viene trattenuto nel corso dell’anno 2000 in 1l mensilità. Viene trattenuto in unica soluzione nel caso in cui l’importo sia inferiore a lire 1.100 annue. 6.4 - Addizionale comunale all’IRPEF Con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stata istituita l’addizionale comunale all’IRPEF. L’articolo 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ha previsto che l’addizionale comunale deve essere determinata all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi. Il decreto del Ministero delle Finanze pubblicato sul supplemento n. 184 alla Gazzetta ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999 contiene l’elenco dei Comuni e delle aliquote approvate e da applicare a partire dal 1° gennaio 1999. Come per l’addizionale regionale anche l’importo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno 1999 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e viene trattenuto nel corso dell’anno 2000 in 1l mensilità. Viene trattenuto in unica soluzione nel caso in cui l’importo sia inferiore a lire 1.100 annue. Sono state memorizzate sul data base delle pensioni le seguenti informazioni
7 - Tassazione congiunta (articolo 8 decreto legislativo n. 314 del 1997) Con circolare n. 54 del 3 marzo 1999 è stata messa a disposizione delle Sedi la nuova procedura che prevede per le pensioni di nuova liquidazione l’abbinamento immediato ai fini fiscali. Con circolare n. 82 del 9 aprile 1999 è stata messa a disposizione delle Sedi la nuova procedura che prevede anche per le ricostituzioni l’abbinamento immediato ai fini fiscali. Per il rinnovo per l’anno 2000, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314/1997, sono stati individuati i trattamenti pensionistici, erogati allo stesso soggetto dall’INPS e dagli altri Enti, ivi compresi i trattamenti periodici di previdenza complementare, presenti nel Casellario centrale. L’abbinamento è stato effettuato accedendo al Casellario centrale e prendendo in considerazione tutti i trattamenti imponibili relativi ad uno stesso soggetto individuato dal codice fiscale coincidente. Per le pensioni ai superstiti erogate a più contitolari, l'abbinamento è stato effettuato, come per gli anni 1998 e 1999, per le sole quote di pensione erogate al titolare intestatario; sono pertanto escluse dall'abbinamento le quote di pensione erogate a "contitolari non intestatari". Il cumulo dei trattamenti è stato determinato con i criteri riportati nella circolare n. 261 del 23 dicembre 1998 alla quale si rinvia. Eventuali nuovi abbinamenti o disabbinamenti sono stati disposti a decorrere dall’anno 1999 e sono stati determinati i relativi conguagli fiscali. Sono state disabbinate anche le pensioni abbinate a pensioni di altri Enti per le quali non sono stati comunicati al Casellario gli importi relativi all’anno 1999. 8 - Determinazione dei dati fiscali a consuntivo, delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale I dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati sulla
base:
Si precisa che le variazioni di codici detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi o dagli Enti hanno agito su tutti i trattamenti pensionistici erogati allo stesso soggetto. 8.1 - Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli gestiti con la procedura ARTE Come indicato nella circolare n. 217 del 20 ottobre 1998 e n. 12 del 9 gennaio 1999, i dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1999 sono stati determinati considerando i valori positivi e negativi registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02, GP3CM03 e GP3CM04 al momento del pagamento di arretrati gestiti con la procedura ARTE, relativi a rettifiche di imponibile, a imposte trattenute o rimborsate, a recuperi da effettuare per conto della sede sui rimborsi IRPEF. Sono stati operati i conguagli relativi alle detrazioni d’imposta spettanti per l’anno in corso e non attribuite al momento della definizione del conguaglio. 8.2 - Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli gestiti con la procedura RIBOT I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1999 sono stati determinati considerando i valori registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02, GP3CM03 al momento del pagamento delle annualità degli arretrati spettanti in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. 8.3 - Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli relativi ad interessi legali I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1999 sono stati determinati considerando i dati registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02 e GP3CM03, relativi alle somme corrisposte per interessi legali e alle ritenute provvisoriamente applicate all’aliquota media, per le somme relative ad anni precedenti, o all’aliquota massima per le somme relative all’anno in corso. 8.4 - Rideterminazione dei dati fiscali per oneri deducibili I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1999 sono stati determinati considerando i dati registrati nei campi GP3CM01 e GP3CM02, riguardanti le somme recuperate per rate relativi a piani di ammortamento di pratiche RI per le quali le Sedi hanno indicato la deducibilità dall’imponibile, in quanto tali somme avevano, al momento della loro corresponsione, costituito imponibile certificato. I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1999 sono stati determinati detraendo dall’imponibile i dati registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02 e relativi alle somme trattenute per assegno alimentare al coniuge o per assegno divorzile. Tali importi, come precisato con la circolare n. 326/E del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997, devono essere tassati in capo al beneficiario ed esclusi dalla base imponibile del pensionato. 8.5 - Rideterminazione dei dati fiscali per oneri detraibili I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1999 sono stati determinati considerando le trattenute operate direttamente sulle pensioni per gli oneri relativi alla ricongiunzione per legge n. 29/79. Sono stati considerati sia gli oneri trattenuti direttamente dalle Sedi e segnalati al momento della memorizzazione del piano centrale sia gli oneri trattenuti direttamente dalle procedure centrali. Sono state riconosciute detrazioni nella misura del 19 per cento nei limiti di un importo massimo di oneri di lire 2.500.000, come previsto dalle vigenti disposizioni fiscali. L’importo degli oneri e delle relative detrazioni sono riportati nella certificazione fiscale, modello CUD. Le Sedi non devono rilasciare nessuna altra documentazione in merito. L’importo degli oneri e delle relative detrazioni sono memorizzati nel data base delle pensioni nei campi:
8.6 - Dati fiscali per altri conguagli gestiti con la procedura ex 999 Come precisato al punto 3.1.2 della citata circolare n. 261 sono stati esclusi dalla base imponibile al momento del rinnovo per l’anno 1999 i conguagli operati dalle procedure centrali e costituenti oneri deducibili relativamente a:
La certificazione fiscale relativa a tali situazioni risulta pertanto già correttamente determinata. Anche per l’anno 2000 l’imponibile è stato determinato al netto delle trattenute per i sopraelencati recuperi e per i recuperi per legge n. 36 del 1974 (I1) e per legge 222/84 per incumulabilità con rendita INAIL (I2) e sono stati memorizzati i dati riportati di seguito. L’importo delle riduzioni è stato detratto dall’imponibile mensile ed annuo e le trattenute per IRPEF e per addizionale regionale e comunale sono stati calcolati sull’importo residuo. Per tali pensioni l’imponibile fiscale, riportato in GP5HD03, è al netto delle trattenute. Per le pensioni in esame i dati relativi alle "regole di riduzione" sono stati riportati nei campi.
9 - Conguagli da rinnovo Come già precisato con il messaggio n.19067 del 7 dicembre1999 (allegato 6) i conguagli sono stati memorizzati sull’archivio conguagli e/o sull’archivio pensioni. I conguagli a credito del pensionato derivanti da ricalcolo dell’IRPEF e delle addizionali vengono posti in pagamento in aggiunta alla prima rata dell’anno 2000, indipendentemente dall’importo, mentre i conguagli a debito del pensionato vengono trattenuti in due rate, sulle mensilità di gennaio e febbraio 2000. I conguagli che hanno operato direttamente sulla pensione sono stati memorizzati, come di consueto, nel data base centrale nei campi: GP2BL01 conguaglio di pensione 10 - Localizzazione in Sede delle certificazioni fiscali Sono stati memorizzati i seguenti "codici di destinazione" (campo GP3CE03) delle certificazioni fiscali: a) pensioni abbinate fiscalmente: a1) pensioni per le quali viene emessa la certificazione:
a2) pensioni per le quali non viene emessa la certificazione:
b) pensioni non abbinate fiscalmente:
L’importo delle ritenute fiscali sospese per calamità naturali è stato memorizzato in GP2CTAS (in migliaia). Sulle certificazioni fiscali saranno indicate informazioni analoghe a quelle previste per l’anno 1999 riportate nella citata circolare n. 261 del 1998. 11 - Ricostituzioni d'ufficio Come di consueto, le pensioni per le quali gli importi risultano variati da data anteriore a gennaio 2000 sono state contraddistinte con il codice 4, 5 ovvero 7 nell'ultimo byte del campo GP1AF05 al fine di consentire alle Sedi di attivare la ricostituzione d'ufficio per determinare i relativi conguagli. Con messaggio sarà resa disponibile la procedura per l’inserimento in EAD75 delle ricostituzioni d’ufficio. 12 - Pagamento unificato e periodicità di pagamento delle pensioni Il pagamento unificato e la periodicità di pagamento delle pensioni vengono effettuati secondo i criteri della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998. Agli importi da prendere a riferimento per la determinazione della periodicità di pagamento è stato applicato l’aumento di perequazione pari all’1,5 per cento. La delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate. La citata delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondati alle 10.000 lire per difetto. L’importo del trattamento minimo a gennaio 2000 è pari a lire 720.900, il corrispondente due per cento è pari a lire 14.418, da arrotondare a lire 10.000, mentre il corrispondente quindici per cento è pari a lire 108.135, da arrotondare a lire 100.000. Viene pertanto disposto il pagamento annuale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 10.000 mensili. Viene disposto il pagamento semestrale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 100.000 mensili. Viene disposto il pagamento mensile in tutti gli altri casi. Le operazioni di rinnovo hanno provveduto a determinare per tutte le pensioni le rate mensili, indipendentemente dall’importo delle stesse. Con tali importi è stato aggiornato il GP8. Al momento dell’estrazione viene aggiornato il GP8, cumulando eventuali rate per il pagamento semestrale o annuale ed inserendo i conguagli, positivi o negativi, memorizzati nell’archivio conguagli. L’importo della rata in pagamento aggiorna il valore memorizzato in GP8MD02. 13 - Certificazione dei redditi (modello CUD) L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, prevede la consegna della dichiarazione agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.Le dichiarazioni verranno spedite al domicilio dei pensionati tramite il sistema centrale. Per le pensioni abbinate ai fini fiscali la certificazione, come operato a decorrere dall'anno 1995 per i redditi dell'anno 1994, viene emessa con riferimento alla pensione di importo più elevato. Con circolare n. 208 del 1° dicembre 1999 è stato portato a conoscenza delle Sedi il CUD approvato con decreto 28 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999. 14 - Certificato di pensione per l’anno 2000 – Modello O.bis M Il modello O.bis M per l’anno 2000 viene emesso, come per l’anno 1999, per tutte le pensioni intestate al soggetto. Il modello è strutturato in modo da riportare una sola volta le informazioni relative al soggetto (indirizzo, dati del delegato o del tutore, ufficio pagatore, importo complessivo del pagamento, detrazioni d’imposta, trattenute di lavoro, ecc). Vengono invece riportati tanti riquadri quante sono le pensioni con l’indicazione degli importi mensili. Sia l’importo netto della pensione che l’importo del pagamento della rata di gennaio vengono riportati in lire e in euro. Il modello ObisM viene inviato al domicilio del pensionato. In presenza di tutore il Mod. Obis M viene inviato all’indirizzo del tutore. 15 - Prestazioni INVCIV. Dichiarazioni di responsabilità previste dalla legge n. 662 del 1996 Agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare alle Prefetture, entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto, sulla base di accordi con il Ministero dell’Interno, viene inviato unitamente al Mod. ObisM, il Mod. Mod.ICRIC01 (allegato 7). Agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, commi 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare alle Prefetture, entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza dell’iscrizione nelle liste di collocamento, viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod. ICRIC02 (allegato 8). Le dichiarazioni dovranno essere restituite alle Prefetture, ai Comuni o alle ASL. Le dichiarazioni non devono essere rese dai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662/96. Per tali prestazioni è memorizzato sul data base delle pensioni, al campo GP1AJ11, il codice 4 e non vengono emessi i modelli in questione. Inoltre, per quanto riguarda gli invalidi civili parziali di età inferiore ai 65 anni ai quali, nello scorso mese di luglio era stata inviata su richiesta del Ministero dell’Interno, una comunicazione con la quale veniva richiesta la reiscrizione nelle liste speciali di collocamento, si fa presente che il Ministero del Lavoro, per evitare i disagi conseguenti a tale richiesta, ha poi stabilito la reiscrizione d’ufficio degli invalidi civili parziali in questione, precisando che tale iscrizione ha valore per la percezione dell’assegno di invalidità e non anche per l’avviamento al lavoro. Per informare di questo i pensionati interessati, su richiesta
del Ministero del Lavoro, sul Mod. ObisM inviato agli invalidi civili titolari
di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48) che nell’anno 2000 hanno un’età
compresa tra i 55 e i 65 anni viene riportato il seguente literal: |