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Circolare del 18 dicembre 2000, n. 211 - Rinnovo delle pensioni per l’anno 2001.
"Sommario: E’ stato completato il rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni per l’anno 2001. Testo tratto dal sito del Inps 1 - Perequazione automatica Il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 novembre 2000, n. 277 (allegato 1), fissa nella misura del 2,4 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2001. Il predetto decreto fissa inoltre nella misura definitiva dell’1,6 per cento l’aumento di perequazione automatica per l’anno 2000 già applicato nella misura previsionale dell’1,5 per cento. In occasione del rinnovo vengono determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento verificatosi per l’anno 2000.
L’articolo 62, comma 1, del disegno di legge n. 4885 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), nel testo approvato dal Senato, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni sia applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: Il comma 2 dell’articolo in esame prevede la modifica dell’articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabiliva che, per le fasce di importo superiori a otto volte il trattamento minimo non fosse applicata alcuna perequazione, limitandone la durata a due anni. Dal 2001, pertanto, la perequazione automatica è applicata anche per le fasce di importo superiori a otto volte il trattamento minimo. Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 2000 e 2001 e le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione sono riportati nell’allegato 2. Anche per il rinnovo dell’anno 2001 sono state applicate le disposizioni previste dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla finanziaria 1999) che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati sia dall’INPS che da Enti diversi, presenti nel Casellario, per ciascun pensionato. Per le modalità di applicazione si rimanda alla circolare n. 261 del 23 dicembre 1998. Le procedure centrali hanno provveduto ad applicare la perequazione nella misura del 2,4 per cento, sulla base delle informazioni memorizzate dalle Sedi, anche all’importo dovuto al beneficiario diverso dal pensionato per i seguenti piani gestiti dalla procedura "Pagamenti ridotti o disgiunti":
M4 - Assegno divorzile per ex coniuge superstite Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari al 2,4 per cento l’importo "Altra pensione" memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 Trattenuta Fondo Clero. 2 - Rinnovo delle pensioni di categoria PI e PL In occasione del rinnovo per l’anno 2001 sono stati attribuiti anche alla quota integrativa delle pensioni di categoria PI e PL gli aumenti di perequazione a far tempo dal 1999. Con successiva comunicazione verranno dettagliati i criteri applicati. Nel corso del mese di novembre 2000 sono state ricalcolate una parte delle pensioni interessate e i relativi arretrati sono stai memorizzati sull’archivio CONGUAGLI per la definizione da parte delle Sedi con la procedura ARTE. Le restanti pensioni sono state ricalcolate in occasione del rinnovo. Gli arretrati derivanti dal ricalcolo, se di importo complessivo, al netto della trattenuta per contributo di solidarietà di cui all’articolo 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144, non superiore a lire 550.000, sono stati posti in pagamento unitamente alla rata di gennaio 2001. Nel caso in cui gli arretrati fossero di importo superiore, le procedure hanno provveduto ad inserire il "flag" di ricostituzione d’ufficio. 3 - Rinnovo delle pensioni PS, AS e delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV) 3.1 - Rinnovo delle pensioni PS e AS Sono stati memorizzati i dati reddituali relativi alle dichiarazioni trasmesse dalle Sedi fino all’8 novembre 2000 ed il rinnovo è stato effettuato considerando i nuovi redditi. 3.2 - Modalità di calcolo delle prestazioni Le pensioni e gli assegni in pagamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti (categoria INVCIV) sono stati rinnovati per l’anno 2001 applicando la percentuale di perequazione del 2,4 per cento. In occasione del rinnovo sono stati determinati, come per la generalità delle pensioni, i conguagli di perequazione per lo scostamento dello 0,1 per cento verificatosi per l’anno 2000. Come da comunicazione del Ministero dell’Interno, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stato inoltre attribuito, alle diverse indennità, l’aumento di perequazione automatica nella misura del 2,08 per cento. 3.3 - Trasformazione delle pensioni e degli assegni al compimento del sessantacinquesimo anno In occasione del rinnovo sono state ricalcolate attribuendo l’importo dell’assegno sociale, a partire dal mese successivo al compimento dell’età, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono il 65mo anno di età entro il 30 aprile 2001. Con messaggio n. 466 del 27 novembre 2000 (allegato 3) è stata messa a disposizione delle Sedi la nuova procedura che consente di individuare le prestazioni trasformate o da trasformare per le quali dovrà essere richiesta la dichiarazione reddituale. Le Sedi provvederanno, per tutte le posizioni incluse nelle liste, ad acquisire i redditi con il PGM 480 e le procedure determineranno i nuovi importi spettanti e i relativi conguagli a partire dal mese successivo al compimento del 65mo anno di età. Le Sedi possono proporre la ricostituzione anche prima del compimento del 65mo anno di età: le procedure provvedono alla trasformazione con i nuovi importi a partire dal mese successivo al compimento dell’età. Con la ricostituzione per la memorizzazione dei dati reddituali saranno posti in pagamento anche i conguagli relativi a posizioni i cui titolari hanno già compiuto l’età e per le quali non risultavano memorizzate tali informazioni. Per le modalità di accertamento dei redditi si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 86 del 27 marzo 2000. Le modalità di acquisizione con il PGM 480 sono riportate nei messaggi n. 435 dell’11 ottobre 2000 (allegato 4) e n. 449 del 26 ottobre 2000 (allegato 5). E’ inoltre in corso di realizzazione una integrazione alla procedura di acquisizione dei dati reddituali "analitici" su AS/400 per la quale si fa riserva di ulteriori comunicazioni. 3.4 - Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta Con messaggi n. 450 del 27 ottobre 2000 (allegato 6) sono state segnalate le prestazioni INVCIV per le quali risultava memorizzata in GP1AF06N una data di revisione sanitaria anteriore al 1° ottobre 2000. In occasione del rinnovo per l’anno 2001, al fine di evitare soluzione di continuità nei pagamenti, sono state comunque rinnovate, con gli importi aggiornati, le prestazioni INVCIV con data di revisione sanitaria anteriore al 1° maggio 2001, mentre sono stati azzerati gli importi a partire dal mese successivo alla data di revisione per le prestazioni con data di revisione sanitaria successiva al 30 aprile 2001. Le Sedi dovranno provvedere ad aggiornare, con la procedura REVSAN, la nuova decorrenza di revisione sanitaria; la procedura memorizza il codice di ricostituzione d’ufficio in GP1AF05L e sarà inserita automaticamente sia la domanda in EAD75 che la ricostituzione sull’archivio 25. Attivando la ricostituzione saranno aggiornati gli importi da porre in pagamento. 4 - Rinnovo degli assegni di invalidità Con il messaggio n. 437 del 12 ottobre 2000 è stato confermato che a partire dal rinnovo per l’anno 2001 le procedure avrebbero azzerato l’importo degli assegni di invalidità scaduti entro il 30 settembre 2000 e non confermati. Con il citato messaggio n. 450 del 27 ottobre 2000 (allegato 6) sono state messe a disposizione le liste degli assegni scaduti. In occasione del rinnovo per l’anno 2001, al fine di evitare soluzione di continuità nei pagamenti, sono comunque stati rinnovati con gli importi aggiornati, gli assegni di invalidità i cui titolari hanno compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia. Sono stati inoltre rinnovati con gli importi aggiornati gli assegni con scadenza anteriore al 1° maggio 2001, mentre sono stati azzerati gli importi a partire dal mese successivo alla data di scadenza per gli assegni con scadenza successiva al 30 aprile 2001. Le Sedi dovranno provvedere a confermare, con la procedura REVSAN, gli assegni in argomento; la procedura memorizza il codice di ricostituzione d’ufficio in GP1AF05L e sarà inserita automaticamente sia la domanda in EAD75 che la ricostituzione sull’archivio 25. Attivando la ricostituzione saranno aggiornati gli importi da porre in pagamento dal mese successivo alla scadenza. Per i titolari che hanno perfezionato i relativi requisiti, dovranno inoltre essere eliminati gli assegni di invalidità e liquidate le pensioni di vecchiaia. 5 - Aumento della maggiorazione sociale
L’articolo 62, comma 3, del disegno di legge n. 4885 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), nel testo approvato dal Senato, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001:
I nuovi importi di maggiorazione sociale spettanti dal 1° gennaio 2001 sono: Le variazioni di importo sono attribuite a partire dal mese successivo al compimento dell’età. Il comma 4 del citato articolo 62, prevede inoltre, sempre a partire dal 2001, che le maggiorazioni sociali siano concesse anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria. In occasione del rinnovo 2001 gli aumenti sono stati attribuiti ai pensionati per i quali risultano memorizzati in GP2KM51 i redditi relativi all’anno 2000. Le altre situazioni saranno definite nel corso del primo trimestre 2001 a seguito dell’aggiornamento del data base delle pensioni con i dati reddituali dichiarati tramite CAF o professionisti abilitati. I pensionati, che richiedono la maggiorazione sociale ex novo o presentano dichiarazioni reddituali aggiornate, dovranno compilare il Mod. RED che sarà trasmesso a parte e che le Sedi avranno cura di riprodurre e consegnare anche agli Enti di Patronato. I nuovi importi della maggiorazione sociale ed i relativi limiti di reddito sono riportati nell’allegato 2. 6 - Altri aumenti previsti dall’articolo 63 del disegno di legge n. 4885 L’articolo 63 del disegno di legge n. 4885 nel testo approvato dal Senato, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2001, gli aumenti riportati di seguito. Ai fini dell’attribuzione di tali nuovi aumenti, non appena approvato definitivamente il disegno di legge della finanziaria 2001 saranno diramate ulteriori apposite istruzioni. Nell’allegato 2 sono riportati i prospetti con i nuovi importi e i relativi limiti. 6.1 - Maggiorazione dell’assegno sociale Il comma 1, dell’articolo 63, prevede la concessione ai titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.
Il comma 2 fissa i requisiti reddituali: Il comma 3 prevede che, qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, l’aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell’aumento di cui all’articolo 6, comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia. I pensionati che richiedono la maggiorazione dell’assegno sociale dovranno compilare il Mod. RED che sarà trasmesso a parte e che le Sedi avranno cura di riprodurre e consegnare anche agli Enti di Patronato. 6.2 - Nuovo importo dell’aumento sociale Il comma 4 del predetto articolo 63 prevede che, per i titolari della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad incremento della misura di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
Il nuovo importo mensile dell’aumento sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è di I pensionati che richiedono l’aumento in esame dovranno compilare il Mod. RED che sarà trasmesso a parte e che le Sedi avranno cura di riprodurre e consegnare anche agli Enti di Patronato. 6.3 - Aumento per le prestazioni agli invalidi civili ultrasessantacinquenni Il comma 5 dell’articolo 63 prevede che, per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all’INPS, ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (sordomuti ultrasessantacinquenni), dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (invalidi civili ultrasessantacinquenni) e per i ciechi civili con età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, i benefìci di cui ai commi 1 e 4 dello stesso articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale. I pensionati che richiedono tali aumenti dovranno compilare il Mod. RED che sarà trasmesso a parte e che le Sedi avranno cura di riprodurre e consegnare anche agli Enti di Patronato. 6.4 - Aumento per le prestazioni agli invalidi civili infrasessantacinquenni
Il comma 6 dell’articolo 63 prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2001, è concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che il titolare: I pensionati che richiedono tale aumento dovranno compilare il Mod. RED che sarà trasmesso a parte e che le Sedi avranno cura di riprodurre e consegnare anche agli Enti di Patronato. 6.5 - Importo aggiuntivo dall’anno 2001 Il comma 7 dell’articolo 63 prevede che a decorrere dall’anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Ulteriori informazioni e le modalità per l’accertamento dei requisiti saranno fornite con successive comunicazioni dopo l’approvazione definitiva della legge finanziaria per il 2001. 7 - Importo aggiuntivo per l’anno 2000 (rimborso forfetario) L’articolo 1- bis del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con la legge 23 novembre 2000, n. 354, pubblicata sulla G.U. del 30 novembre 2000, n. 280, ha previsto un rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affluite all’erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, da corrispondere in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno, un importo pari a lire 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo INPS e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento INPS incrementato di lire 200.000, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite. L’importo del rimborso non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Le operazioni di aggiornamento degli archivi e di predisposizione di tale rimborso sono state comunicate con il messaggio n. 454 del 30 ottobre 2000 (allegato 7). Con messaggio n. 478 del 7 dicembre 2000 (allegato 8) sono state fornite ulteriori informazioni ed è stato preannunciato il rilascio della procedura per consentire alle Sedi la memorizzazione di situazioni particolari. 8 - Cumulo tra pensione e reddito da lavoro La determinazione delle quote di pensione incumulabili con il lavoro dipendente ed autonomo per l’anno 2001 è stata effettuata applicando quanto previsto dall’articolo 65 del disegno di legge n. 4885, nel testo approvato dal Senato. Il comma 1 dell’articolo 65 prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Il comma 2 prevede, sempre a decorrere dal 1º gennaio 2001, che le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1º gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole. Gli importi delle quote di pensioni incumulabili con il lavoro dipendente e autonomo riportati sul Mod. OBisM 2001 sono stati determinati applicando le nuove disposizioni. Si ribadisce che l’incumulabilità con i redditi da lavoro autonomo non si applica sulla tredicesima mensilità. 9 - Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS L’articolo 66, comma 1, del disegno di legge n. 4885 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), nel testo approvato dal Senato, prevede che, a decorrere dal 1º luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonchè delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le predette disposizioni si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore. In occasione del rinnovo dei mandati di pagamento per l’anno 2001, le procedure hanno provveduto ad azzerare sulle pensioni ai superstiti, a partire dal 1° luglio 2001, le trattenute operate per incumulabilità con la rendita INAIL (fondo 74), sia per le situazioni in cui la trattenuta è relativa all’intero importo che per le situazioni in cui la trattenuta è parziale. Le Sedi dovranno provvedere a listare (utilizzando le liste parametriche da archivio locale DS78 – PGM 4444) le pensioni ai superstiti localizzate ad ufficio pagatore HHH per richiedere agli interessati l’ufficio pagatore presso il quale vogliono riscuotere la pensione. I dati degli uffici pagatori dovranno essere acquisiti in tempo utile per consentire la riscossione della rata di luglio 2001. Il decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, pubblicato sulla G.U. del 27 novembre 2000, n.277, prevede all’articolo 1, comma 2, che anche per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, non sia operante il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della legge n. 335/1995 ed è stato illustrato con circolare n. 207 del 11 dicembre 2000. Con successiva comunicazione verranno indicate le modalità di riliquidazione delle pensioni interessate e l’aggiornamento delle procedure anche per la gestione del periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001. 10 - Contributo di solidarietà Il decreto del Ministro del Lavoro del 7 agosto 2000, pubblicato sulla G.U. n.208 del 6 settembre 2000 (allegato 9), emanato in applicazione dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha previsto le modalità con le quali gli Enti erogatori di pensione devono effettuare la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, nella misura del 2%, calcolata sulla quota eccedente il massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’importo del massimale annuo per l’anno 2000 è di lire 144.263.000. 10.1 - Modalità di applicazione La norma stabilisce che la trattenuta sia applicata in via preventiva e sia conguagliata a conclusione dell’anno di riferimento. Deve essere preso in considerazione l’imponibile IRPEF complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto liquidati a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti ed autonomi, dei regimi di essa sostitutivi, esclusivi ed esonerativi e dei regimi obbligatori per l'erogazione delle pensioni ai liberi professionisti, nonché di ogni altro regime pensionistico a carattere obbligatorio ancorché integrativo o aggiuntivo al trattamento di base. La trattenuta per contributo di solidarietà è deducibile dall’imponibile IRPEF in quanto contributo obbligatorio. 10.1.1 - Trattenuta relativa all'anno 2001 In occasione del rinnovo per l’anno 2001 è stata determinata la trattenuta mensile per i soggetti interessati per i quali la pensione erogata dall’INPS è risultata essere la più elevata. Al momento del rinnovo per l'anno 2001 la trattenuta è stata memorizzata nei seguenti campi del data base delle pensioni:
L'importo dell'imponibile fiscale preventivo per l'anno 2001, memorizzato in GP3CE15, è stato determinato al netto del contributo di solidarietà. 10.1.2 - Trattenuta relativa all'anno 2000 Il contributo di solidarietà dovuto per l'anno 2000 è stato calcolato al momento del rinnovo per l’anno 2001 e memorizzato sull’archivio CONGUAGLI. Tale conguaglio sarà recuperato in unica soluzione sulla rata di gennaio 2001 e memorizzato in GP8MD50 con codice 195. Il conguaglio per l'anno 2000 è stato inoltre memorizzato nel data base delle pensioni al campo GP1AT11. L'importo dell'imponibile a consuntivo per l'anno 2000 è stato determinato al netto del contributo di solidarietà. 11 - Situazioni particolari Si riportano di seguito le attività svolte dalle procedure, in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2001 per le situazioni riportate di seguito. 11.1 - Ricostituzioni d'ufficio Come di consueto, le pensioni per le quali gli importi risultano variati da data anteriore a gennaio 2001 sono state contraddistinte con il codice 4, 5 ovvero 7 nell'ultimo byte del campo GP1AF05 al fine di consentire alle Sedi di attivare la ricostituzione d'ufficio per determinare i relativi conguagli. Inoltre, come precisato al punto 12.5, sono individuate come ricostituzioni d’ufficio anche le pensioni abbinabili fiscalmente dal 1° gennaio 2001. Con successivo messaggio saranno comunicate le modalità di inserimento in EAD75 e sull’archivio 25 delle ricostituzioni d’ufficio individuate dal rinnovo. 11.2 - Pensioni localizzate a particolari uffici pagatori Come comunicato con messaggio n. 456 del 3 novembre 2000 (allegato 10), non si è provveduto nel contesto delle operazioni di rinnovo all’eliminazione in via automatica delle pensioni il cui pagamento risulti sospeso da almeno quattro mesi. Le pensioni eventualmente non eliminate dalle Sedi sono state rinnovate senza l’attribuzione dell’aumento di perequazione per l’anno 2001. 11.3 - Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2001 Le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2001 sono state rinnovate con l’importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di perdita del diritto e con l’importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto. Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione, devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto come studente o inabile. Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati. 12 - Tassazione delle pensioni per l’anno 2001 12.1 - Aliquote e scaglioni Le trattenute IRPEF sono state operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 2 del disegno di legge n. 4885 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), nel testo approvato dal Senato. Gli scaglioni e le aliquote sono riportati nell’allegato 2. 12.2 - Detrazioni d’imposta
L’articolo 2 del disegno di legge n. 4885, nel testo approvato dal Senato, prevede: Il comma 2 del citato articolo 2 prevede inoltre che l’ulteriore detrazione venga attribuita anche nel caso in cui alla formazione del reddito concorrano, oltre ai redditi di pensione e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, anche redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000. In occasione del rinnovo per l’anno 2001 sono state attribuite le detrazioni per i familiari nella misura di lire 516.000. Le tabelle aggiornate con le nuove detrazioni sono riportate nell’allegato 2. 12.3 - Addizionale regionale all’IRPEF Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, pubblicato sulla G.U. del 15 marzo 2000, n. 62, ha elevato, all’articolo 3, a decorrere dall’anno 2000, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF dallo 0,5 allo 0,9 per cento. L’importo dell’addizionale regionale dovuta per l’anno 2000 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno 2001 in 1l mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a lire 1.100, il recupero viene effettuato in unica soluzione. Nessuna ritenuta per l’addizionale è prevista nel caso in cui le ritenute IRPEF complessive non superino lire 20.000. 12.4 - Addizionale comunale all’IRPEF Con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stata istituita l’addizionale comunale all’IRPEF. L’elenco dei Comuni e delle aliquote dagli stessi approvate e da applicare a partire dal 1° gennaio 2000 verrà trasmesso in seguito. Come per l’addizionale regionale anche l’importo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno 2000 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno 2001 in 1l mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a lire 1.100, il recupero viene effettuato in unica soluzione. Nessuna ritenuta per l’addizionale è prevista nel caso in cui le ritenute IRPEF complessive non superino lire 20.000. Sono state memorizzate sul data base delle pensioni le seguenti informazioni
12.5 - Tassazione congiunta (articolo 8 decreto legislativo n. 314 del 1997)
Per l’anno 2001 non sono stati effettuati, in occasione del rinnovo, nuovi abbinamenti fiscali.
Le procedure, nel caso in cui le pensioni sono risultate abbinabili, hanno provveduto ad inserire un particolare "flag" di ricostituzione d’ufficio: il codice "8" nel terzultimo byte del campo GP1AF05.
Le Sedi dovranno provvedere, non appena verrà messa a disposizione la relativa procedura, a calcolare tali ricostituzioni con la massima tempestività in modo da non creare conguagli erariali a debito del pensionato di importo elevato.
Come di consueto, sono state disabbinate le pensioni abbinate a pensioni di altri Enti per le quali non sono stati comunicati al Casellario gli importi relativi all’anno 2000.
12.6 - Deducibilità dal reddito imponibile dell’onere di ricongiunzione per legge 29/79 e dei versamenti volontari LSU. Nuove disposizioni.
L'articolo 13, comma 1, lettera a), n. 1 del decreto legislativo n. 47 del 2000 prevede la modifica dell’articolo 10 del TUIR che riporta nel comma e) tra gli oneri deducibili, anche i contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, con effetto dai contributi versati a decorrere dall'1.1.2001.
La disposizione suddetta modifica le regole "fiscali" relative all'onere di ricongiunzione per legge 29/79 e ai versamenti volontari LSU, che da oneri detraibili diventano pertanto oneri deducibili.
Le nuove modalità vengono applicate a partire dalla prima rata 2001 e sono state dettagliate nel messaggio n. 481 dell’11 dicembre 2000 (allegato 11) e riguardano i conguagli per oneri di ricongiunzione per legge 29/79, il rimborso eccedenza dei 18 milioni e le trattenute mensili per versamenti volontari con l’utilizzo dei 18 milioni e le trattenute mensili per versamenti volontari a carico del pensionato per gli LSU (codici 120, 124, 123, 177, 178, 179, 186 e 180).
13 - Determinazione dei dati fiscali a consuntivo, delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale
I dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati sulla base:
Si ricorda che i codici di detrazione d’imposta sono riferiti al soggetto e che le variazioni di tali codici segnalate dalle Sedi o dagli Enti o acquisite con una nuova liquidazione agiscono su tutti i trattamenti pensionistici erogati allo stesso soggetto (messaggio n. 25 dell’8 febbraio 2000 - allegato 13).
All’imponibile rideterminato per il consuntivo dell’anno 2000 sono state applicate le nuove aliquote e le nuove detrazioni previste dal citato decreto legge n. 268. Sul conguaglio derivante è stato recuperato l’acconto IRPEF corrisposto unitamente alla rata di dicembre 2000.
L’eventuale conguaglio residuo è stato memorizzato sull’archivio CONGUAGLI e verrà corrisposto unitamente alla rata di gennaio 2001. Le modalità di memorizzazione e di gestione dei conguagli fiscali da rinnovo sono riportate al successivo punto 14.
13.1 - Rimborso derivante dalle variazioni in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche
Con circolare n. 170 del 9 ottobre 2000 è stato portato a conoscenza delle Sedi il contenuto del decreto legge n. 268 del 30 settembre 2000, convertito con modifiche nella legge 23 novembre 2000, n. 354 pubblicata sulla G.U. del 30 novembre 2000, n.280 e con messaggi n. 454 del 30 ottobre 2000 (allegato 7) e n 478 del 7 dicembre 2000 (allegato 8) sono stati dettagliati i criteri utilizzati per la corresponsione dell’acconto.
E’ stata inviata agli Enti censiti dal Casellario centrale la comunicazione (allegato 14), con la quale è stato, tra l’altro, fatto presente che l’acconto di lire 350.000 doveva essere corrisposto solo dall’Ente erogatore della pensione principale.
E’ stato pertanto necessario modificare le procedure per l’applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314/1997 per provvedere a "cristallizzare" la situazione alla data di elaborazione dell’acconto, anche in caso di variazione d’importo della pensione.
Ciò consente di ovviare anche ad alcuni inconvenienti evidenziati dalle Sedi per i casi in cui, in presenza di pensioni erogate da Enti diversi, è stata modificata la prestazione individuata come principale e gli Enti non hanno aggiornato con tempestività gli importi delle ritenute erariali, sulla base della comunicazione del Casellario.
L’acconto corrisposto in applicazione del citato decreto legge n. 268/2000 è stato recuperato sui conguagli derivanti dalla determinazione del consuntivo 2000, con le nuove aliquote e le nuove detrazioni.
13.2 - Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli
Nell’allegato 15 sono dettagliate le modalità con le quali le procedure hanno rideterminato i dati fiscali per le diverse situazioni.
13.3 - Codici di destinazione delle certificazioni fiscali
Sono stati memorizzati i seguenti "codici di destinazione" (campo GP3CE03) delle certificazioni fiscali:
a) pensioni abbinate fiscalmente:
pensioni per le quali viene emessa la certificazione:
pensioni per le quali non viene emessa la certificazione:
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