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Circolare
Inps - 15 marzo 2001, n. 64 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’art.80, comma 2. Congedi per gravi
e documentati motivi familiari. Indennizzabilità fino a due anni
delle relative assenze ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli
o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
"Dal 1° gennaio 2001 ai genitori o, in caso di loro decesso, ai
fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione
di gravità spettano alternativamente congedi "straordinari"
per la durata massima complessiva di due anni nell’arco della vita
lavorativa.
Testo tratto dal sito del I.N.P.S.
1. GENERALITÀ
2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO
L’indennità in oggetto non è riconoscibile ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio, a cui, come è noto, non sono riconoscibili i permessi di cui alla legge n. 104/92. Si fa riserva di comunicazioni per quanto si riferisce ai lavoratori a termine, compresi quelli agricoli e quelli stagionali. 3. DURATA DELLA PRESTAZIONE La prestazione è riconoscibile per la durata massima complessiva, nell’arco della vita lavorativa, di due anni, che costituiscono anche il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona handicappata. La prestazione stessa può essere frazionata (v. punto 4). Si sottolinea che comunque i periodi di congedo straordinario di cui trattasi rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, di due anni di permesso, anche non retribuito, "per gravi e documentati motivi familiari"(il testo completo dell’art. 4 è riportato ad ogni buon conto nell’allegato 1). Trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o lavoratrice che nel tempo avesse fruito (anche soltanto per motivi riguardanti esclusivamente la propria persona e non il figlio handicappato), ad es., di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti "per gravi e documentati motivi familiari", il congedo straordinario di cui trattasi potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi: naturalmente la differenza fino ai due anni -e cioè un anno e quattro mesi- potrà invece essere riconosciuta all’altro genitore che non avesse mai richiesto permessi per motivi familiari o li avesse chiesti per non oltre otto mesi. Le stesse regole valgono per i fratelli dei soggetti handicappati in caso di decesso dei genitori. Lo spirito e le finalità della legge portano a concludere che in caso di pluralità di figli handicappati il beneficio spetta per ciascun figlio handicappato, sia pure con i limiti previsti dalle disposizioni impartite, a seguito di parere del Consiglio di Stato, per la fruizione dei permessi ex lege 104 circa la necessità che sia rigorosamente riconosciuta, tramite accertamento sanitario, l’impossibilità di assistenza di ambedue i figli usufruendo di un solo congedo straordinario; a proposito della pluralità di figli portatori di handicap, va peraltro tenuto conto che, dovendosi considerare il congedo straordinario in parola, compreso, come detto, nell’ambito massimo di due anni di permessi "per gravi e documentati motivi familiari", non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del "raddoppio": infatti, utilizzati i due anni per il primo figlio, avrà esaurito anche il limite individuale per "gravi e documentati motivi personali". La accennata possibilità di fruizione di ulteriori periodi biennali per altri figli handicappati è dunque ipotizzabile solo per l’altro genitore (ovvero, nei casi previsti, per i fratelli o sorelle), con decurtazione di eventuali periodi da lui utilizzati a titolo di permessi per gravi e documentati periodi familiari. Lo spirito e le finalità della legge, invece, escludono che il beneficio in argomento sia concedibile se la persona handicappata da assistere presti, a sua volta, attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto (genitori o fratelli o sorelle in caso di morte dei genitori). 4. MISURA DELLA PRESTAZIONE L’indennità è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di emolumenti non riferibili al solo mese considerato (2), e cioè quelli relativi a tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), sempreché la stessa, rapportata ad un anno sia inferiore o pari al limite di 70 milioni di Lire, pari a 36.151,98 Euro (valore valido per il 2000 -v. in appresso). In pratica, ai fini del limite massimo di erogabilità, la retribuzione del mese preso a riferimento (comprensiva della quota parte di tredicesima mensilità, ecc.), se il mese è lavorato a tempo pieno, va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero, quindi (anno 2000), di Lire 191.780 (99,04 Euro). Se invece nel mese preso a riferimento l’attività è stata svolta in regime di contratto di lavoro a part time verticale, la retribuzione percepita nel mese stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro effettuato: la retribuzione giornaliera così determinata va raffrontata con il limite massimo giornaliero sopra indicato (Lire 191.780 per il 2000). Considerato che, come detto, il beneficio è frazionabile anche a giorni (interi), l’indennità (pari alla retribuzione effettiva, oppure a quella inferiore connessa ai limiti massimi annui suddetti di 70 milioni), è da corrispondere per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto. A proposito della frazionabilità si precisa che analogamente alle astensioni facoltative dal lavoro (congedi parentali), ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria -perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche- l’effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie. Ciò non significa comunque che immediatamente dopo un periodo di congedo al titolo in argomento non possano essere ammessi periodi di ferie (o di fruizione di altri congedi o permessi), cosicché sia necessario continuare nella fruizione di congedo straordinario. Significa invece che due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi). Quanto precede vale anche in caso di part time orizzontale. In caso di variazioni successive nell’orario di lavoro previsto nel corso del periodo di congedo richiesto, (passaggio da un periodo part time orizzontale ad uno di lavoro a tempo pieno o viceversa) la retribuzione va ridimensionata per adeguarla a quella che effettivamente verrebbe meno per effetto della fruizione del congedo straordinario: la retribuzione mensile a cui far riferimento è sempre quella effettiva con il limite di 70 milioni di Lire rapportate ad anno -vale a dire con il limite delle anzidette L. 5.833.333 mensili (comprensive delle mensilità aggiuntive, ecc.)-; per le frazioni di mese si richiamano i criteri di cui alla circolare n. 182 del 4.8.1997, par. 1. Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad es. in caso di part time verticale per i periodi non retribuiti. Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del periodo massimo previsto per la concessione dei 2 anni di beneficio, l’anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni. A partire dall’anno 2002 il limite di Lire 70.000.000 è rivalutato annualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 5. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE La domanda -da avanzare secondo i facsimile allegati 2 (mod. hand 4 - congedi straordinari genitori) e 3 (mod. hand 5 - congedi straordinari fratelli), che le Sedi avranno cura di riprodurre in loco (3)- per l’ottenimento del congedo di cui trattasi va prodotta all’INPS in due copie, una delle quali deve essere restituita a vista (a stretto giro di posta, se pervenuta con tale mezzo), all’interessato con l’attestazione da parte dell’INPS della ricezione, per la consegna al datore di lavoro, che è conseguentemente autorizzato, dal momento della consegna stessa, ad erogare la prestazione, dopo aver verificato le condizioni di erogazione sulla base della documentazione presentata. Eventuali dubbi circa la possibilità di accoglimento vanno tempestivamente comunicati da parte del datore di lavoro all’INPS, affinché l’Istituto stesso assuma le decisioni finali. L’INPS, dal canto suo, una volta ricevuta la domanda del lavoratore, effettuerà autonomamente, con la massima tempestività, le valutazioni di competenza, comunicando con immediatezza all’interessato e al suo datore di lavoro i motivi che dovessero ostare al riconoscimento del beneficio richiesto. Non è, in sostanza, previsto un provvedimento esplicito di "autorizzazione" nell’ipotesi di esito positivo delle valutazioni anzidette. Sulla domanda deve essere ovviamente indicato il periodo di congedo che si intende fruire. In caso di modifica del periodo in precedenza fissato, deve essere presentata, con le modalità sopra indicate, una nuova domanda, rettificativa della precedente. Con la domanda deve essere prodotta dichiarazione dell’altro genitore di non aver fruito del beneficio, con impegno a comunicare all’INPS ed al datore di lavoro eventuali modifiche ovvero con l’indicazione dei periodi fruiti. Dovrà essere riportata con chiarezza la denominazione del relativo datore di lavoro e, possibilmente, il numero di posizione INPS dello stesso, qualora si tratti di datore di lavoro privato. Alla domanda va allegata la documentazione (anche in copia dichiarata autentica) relativa al riconoscimento della gravità dell’handicap, a suo tempo rilasciata dalla commissione medica della competente ASL, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 104/92, con dichiarazione di responsabilità relativa al fatto che nel frattempo non sono intervenute variazioni nel riconoscimento della gravità dell’handicap stesso ed impegno a comunicare qualsiasi variazione che possa avere riflessi sul diritto al congedo. Si ricorda che l’accertamento della gravità dell’handicap deve essere stato effettuato dalla competente commissione ASL da almeno 5 anni. Fa fede a tale proposito la data di rilascio del provvedimento, salvo che sulla certificazione non sia indicata una diversa decorrenza. Non è necessario presentare nuovamente la documentazione qualora l’accertamento sanitario suddetto sia già in possesso dell’Istituto per una precedente domanda presentata allo stesso e al datore di lavoro: è sufficiente dichiarazione in tal senso, unitamente a quella relativa alla permanenza delle condizioni di gravità. Il congedo straordinario e le relative prestazioni s’intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro (da comunicare al lavoratore e all’INPS) (4), che in ogni modo è tenuto ad accoglierla (sempre che sussistano le condizioni) entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. 6. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ L’indennità per il congedo in questione è anticipata dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti di maternità, vale a dire con possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS. Tale possibilità è prevista per i soli datori di lavoro privati, compresi quelli non tenuti al versamento della contribuzione per i trattamenti economici di maternità. Per quanto riguarda i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, conformemente al sistema di cui all’art.1 della legge 33/80, il pagamento deve essere effettuato direttamente dall’INPS; le relative istruzioni verranno fornite a parte. 6.1. Istruzioni per i datori di lavoro che operano con il sistema del DM10/2 Ai fini della compilazione del mod. DM10/2, i datori di lavoro indicheranno l'importo dell'indennità in argomento in uno dei righi in bianco del quadro "D" utilizzando il codice di nuova istituzione "L070", preceduto dalla dicitura "IND. CONG. art.80 L.388/2000". Con la stessa denuncia contributiva i datori di lavoro provvederanno a conguagliare anche le eventuali indennità afferenti ai periodi di paga a partire da "GENNAIO 2001". Nella denuncia interessata dalle operazioni di conguaglio delle indennità ex art.80 L.388/2000, i datori di lavoro provvederanno, altresì, ad indicare il numero dei dipendenti ai quali si riferiscono le indennità in parola, riportandolo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod.DM10/2, preceduto dal codice di nuova istituzione "CS01", e dalla dicitura "CONG. STRAORD." Stante la finalità statistica di tale rilevazione nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "GIORNATE", "RETRIBUZIONI" e "SOMME A DEBITO". Nelle ipotesi in cui il lavoratore richieda al datore di lavoro la trasformazione delle giornate di assenza per le quali ha percepito l’indennità ex art. 80 lege n. 388/2000 in "ferie" o permessi di altro genere (v. successivo punto 7), con la denuncia afferente il periodo in cui viene richiesta la trasformazione, il datore di lavoro provvederà alla restituzione delle somme anticipate a titolo di "congedo straordinario". L’importo da restituire dovrà essere esposto in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod.DM10/2 preceduto dalla dicitura "REST.CONG.STRAORD." e dal codice di nuova istituzione "M070". Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "GIORNATE", "NUMERO DIPENDENTI" e "RETRIBUZIONI". 7. COMPATIBILITÀ DEL CONGEDO STRAORDINARIO CON ALTRI PERMESSI La legge finanziaria prevede esplicitamente che "durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all’art.33 della legge 104/92". Ciò significa non solo che, come
ovvio, chi fruisce del congedo in questione non può richiedere
durante lo stesso periodo permessi ai sensi dell’art. 33 suindicato
ma che tale facoltà è preclusa nello stesso periodo
anche all’altro genitore (o all’altro fratello o sorella in caso
di fruizione da parte di tali soggetti). Quanto precede vale anche nel caso in cui i permessi stessi vengano richiesti nell’ambito dello stesso mese dal secondo genitore (o, nei casi previsti, fratello o sorella), prima o dopo la fruizione del periodo frazionato di congedo straordinario da parte dell’altro. Perciò, ad es., se un congedo
straordinario viene chiesto dal 24.1. al 5.4., non potranno essere
riconosciuti, né alla madre né al padre, giorni di permesso
ex lege 104, sia nel mese di gennaio che in quello di aprile
(oltre che in quelli di febbraio e marzo). 8. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
La disposizione in esame prevede che
"il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa",
che spetta, come l’indennità "fino ad un importo complessivo
massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale".
Sull’argomento si fa riserva di istruzioni
a parte.
9. NORME CONTABILI
Per l'imputazione contabile dell'indennità
percepita durante la fruizione del congedo straordinario di cui si
tratta, stante la sua natura di prestazione a sostegno della famiglia
con onere a carico dello Stato e quindi da evidenziare, come già
precisato con circolare n. 206 dell'11.12.2000, nella contabilità
separata " GAT " nell'ambito della "Gestione degli interventi assistenziali
e di sostegno alle gestioni previdenziali", sono stati istituiti i
seguenti conti:
Per la rilevazione di eventuali recuperi
delle indennità in argomento è stato istituito il conto
GAT 24/34. In corrispondenza di tale conto è stato istituito
il codice di bilancio " 87 " con il quale sarà aggiornata la
procedura "recupero crediti per prestazioni".
Al predetto conto verranno imputati,
da parte della procedura DM, anche eventuali recuperi effettuati al
suddetto titolo dai datori di lavoro.
Gli importi relativi alle partite di
che trattasi che alla fine dell'esercizio risultino ancora da definire,
saranno imputati, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA
00/32 eseguita dalla suddetta procedura, al conto esistente GAT 00/30.
Il suddetto codice di bilancio con la
denominazione: "Indennità derivante da congedo straordinario
art. 80, comma 2, L. 388/2000" dovrà essere utilizzato, ovviamente,
anche per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA 00/69,
i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
Inoltre, le eventuali somme non riscosse
dai beneficiari dovranno essere evidenziate nell'ambito del partitario
del conto GPA 10/31 e contraddistinte dal codice di bilancio di nuova
istituzione " 87 - Somme non riscosse dai beneficiari - indennità
derivante da congedo straordinario art. 80, comma 2, L. 388/2000".
Al termine dell'esercizio le partite
in argomento che risultino ancora da definire dovranno essere imputate
al conto GAT 10/36.
Nell'allegato n. 4 si riportano i conti
di nuova istituzione GAT 10/35, GAT 10/36, GAT 24/34, GAT 30/06, GAT
30/07, GAT 30/86 e GAT 30/87.
IL DIRETTORE GENERALE
Allegato 2 (vedi sito dell'Inps) Allegato 3 (vedi sito dell'Inps) Legge 8 marzo 2000, n. 53. Allegato
1 1. La lavoratrice e il lavoratore hanno
diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno
in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge
od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché
la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata
grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare
con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività
lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro
pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi
familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma
4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore
a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di
lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere
alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è
computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali;
il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento
dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione
volontaria.
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