Circolare - 7 maggio 2001, n.150 - Ministero del Tesoro - del bilancio e della programmazione economica.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 recante: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68".

"pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2001, n. 142"

Testo tratto dal sito del Comune di Jesi, gazzette ufficiali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000, é stato pubblicato il decreto indicato in oggetto, quale atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che promuove l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro in ragione delle accertate capacità residue dell'individuo, con possibilità di immediati controlli della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale in occasione dell'insorgenza di difficoltà che pongono in pregiudizio la prosecuzione dell'integrazione lavorativa.

E' appena il caso di ricordare in proposito che con legge n. 104/1992 assume rilievo centrale il diritto alla piena integrazione nel mondo del lavoro di tutti i portatori di handicap, relativamente alle effettive capacità del soggetto, posto che l'handicap é una condizione di svantaggio nell'inserimento sociale del disabile.

Peraltro, il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità considera espressamente interventi assistenziali mirati, permanenti, continuati e globali, diretti ai disabili, perlopiù, indirizzati a rieducarli, ma sempre con il fine di un loro inserimento sociale, tenuto conto della connotazione di gravità stessa.

Ogni situazione morbosa singola o plurima deve essere considerata in rapporto alle ripercussioni rappresentate dalla menomazione, dalla disabilità e dallo svantaggio sociale, con valutazione delle capacità residue dell'individuo, determinando quella che é la potenzialità lavorativa del soggetto che deve essere recuperato.

Il presupposto legislativo del decreto in parola porta, quindi, ad una modifica del modo di operare ove, accanto alla prassi consolidata della valutazione percentuale degli stati invalidanti, debbono introdursi integrazioni valutative, onde far sì che il giudizio globale si adatti allo scopo che la normativa si prefigge: l'inserimento sociale del soggetto portatore di handicap.

Tuttavia, le norme del richiamato decreto presidenziale riguardano essenzialmente i poteri delle Commissioni di accertamento delle condizioni di disabilità e gli adempimenti che le stesse devono espletare nonché l'attività delle Aziende U.S.L. ed i compiti di vigilanza attribuiti alle regioni ed alle province autonome.

Il Comitato tecnico, già previsto dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, informa la Commissione di accertamento sul percorso di inserimento al lavoro della persona disabile nei confronti della uale risultano formulate le linee progettuali per l'integrazione lavorativa, anche ai fini dei controlli periodici previsti dall'art. 8 del decreto in argomento.

In particolare, gli accertamenti relativi alle condizioni di disabilità e le indicazioni delle conseguenze derivanti dalle minorazioni per accedere al sistema per l'inserimento lavorativo nonché l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante sono attribuiti, in via esclusiva, alle A.S.L. locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrate, com'é noto, da un operatore sociale e da un esperto (medico specialista) a seconda dei casi da esaminare.

Tale integrazione rileva, infatti, ai fini dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità dell'handicap, che comporta, tra l'altro, una valutazione del grado di integrazione della persona e delle difficoltà da essa incontrate.

Non può porsi in dubbio che l'approvazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti (decreto ministeriale 5 febbraio 1992) e la contestuale approvazione della legge-quadro n. 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate hanno posto il problema della valutazione del disabile in rapporto alle menomazioni delle diverse funzioni dell'organismo secondo la classificazione internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) pubblicata nel 1980 con il titolo "Internationalclassification of impairement, disabilities and handicaps. A manual of classification relating to the consequences of disease".

La suindicata classificazione considera gli esiti invalidanti tenendo presente i criteri per la determinazione dei livelli di limitazione crescente delle potenzialità lavorative, riferite, ovviamente, all'attività normalmente esercitata dalla persona.

La commissione A.S.L. di accertamento, in raccordo con il Comitato tecnico innanzi riferito, sulla base delle risultanze derivanti dalla definizione collegiale della valutazione delle condizioni di disabilità, formula una "relazione conclusiva" che, unitamente a tutta la documentazione acquisita e redatta nel corso della visita, é consegnata, in originale, agli uffici amministrativi dell'Azienda A.S.L., mentre copia degli stessi atti é trasmessa alle Commissioni mediche di verifica del Tesoro territorialmente competenti, per l'approvazione o la sospensione degli effetti degli accertamenti clinico-sanitari, ai sensi del comma 7, dell'art.1, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

Devesi significare, altresì, che l'attività da parte delle commissioni mediche A.S.L. concerne vuoi l'acquisizione di notizie utili per l'individuazione della posizione del disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro (profilo socio-lavorativo) vuoi la descrizione analitica della compromissione dello stato psico-fisico e sensoriale (diagnosi funzionale), sulla base dei dati anamnestico-clinici nonché della valutazione documentale sanitaria preesistente.

É sotto quest'ultimo aspetto che questo Ministero annette particolare importanza alle attività che il decreto in oggetto devolve alle Commissioni mediche di verifica del Tesoro.

L'intervento atto di indirizzo e coordinamento del collocamento obbligatorio dei disabili comporta, quindi, una modificazione del modo di operare, ove, accanto alla prassi consolidata della valutazione percentuale degli stati invalidanti, si devono introdurre aggiustamenti valutativi che tengano conto dei contenuti della più volte menzionata legge n. 104/1992, onde far sì che il giudizio globale si adatti allo scopo che la normativa oggetto della presente circolare direttoriale si prefigge e cioé l'inserimento sociale del disabile.

Trattasi sicuramente di un indirizzo legislativo finalizzato a meglio inserire nel mondo del lavoro chi presenta limitazioni funzionali anche di particolare rilievo, nella consapevolezza e nella capacità di guidarlo sia nelle personali attività quotidiane sia nelle relazioni con gli altri.

In proposito, valgano alcuni esempi:
i postumi, fortemente invalidanti sul piano motorio, che cerebropatie infantili, spasticità, distrofie muscolari ecc., che, chirurgicamente trattati, consentono all'invalido, con quoziente intellettivo spesso elevato, di passare dalla carrozzella ad una deambulazione autonoma, con o senza appoggio, ma con possibilità di recupero in campo lavorativo più che notevoli;
le patologie reumatoidi o artrosiche, artropatie emofiliche destruenti ecc., sufficientemente recuperate con interventi artoprotesici (singoli o multipli), che possono portare ottimi risultati, pur se non assoluti e definitivi;
i postumi di interventi demolitivi post traumatici (amputazione) o per patologie varie ben recuperate con presidi ortopedici di elevata tecnologia;
gli esiti di gravi scoliosi e altre patologie vertebrali, chirurgicamente stabilizzati, con soddisfacente, anche se incompleto, recupero alla funzione.

E' di tutta evidenza che, in occasione di patologie così severe, il grado di invalidità, che non può certamente essere abbattuto, può, però, diminuire in percentuali comunque significative, anche se spesso non complete e, soprattutto, non definitive come nel caso del fattore usura delle strutture protesiche, del degrado biologico delle strutture di sostegno e degli attivatori muscololegamentosi ecc.

Puntualizzata nei su esposti termini l'attribuzione delle competenze alle Commissioni mediche del Tesoro in adempimento dell'art. 7, del più volte menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, si rende necessario da parte di questo Ministero verificare l'applicabilità della legge n. 104/1992, con la criteriologia valutativa adottata dalle Commissioni giudicanti delle A.S.L. in applicazione dell'ascrivibilità tabellare delle infermità invalidanti, sottesa alla valutazione qualitativa dell'inserimento lavorativo del disabile. Si intende, così, confrontare la valutazione espressa in termini di percentuale di invalidità rispetto a quella del grado di handicap.

Per evitare di disporre accertamenti sanitari che potrebbero apparire ultronei nei confronti di cittadini il cui stato invalidante risulti di recente trattazione da parte delle Commissioni mediche di verifica, si reputa necessario che, una volta ricevuti gli atti alle Aziende U.S.L., si debba - in via preliminare, verificare se nei riguardi dei soggetti richiedenti sia stata già riconosciuta, anche se con diversa terminologia diagnostica, la valutazione percentuale prevista per l'inserimento lavorativo.

Nell'ipotesi, assai frequente, in cui chi chiede la valutazione dell'handicap sia già in possesso del riconoscimento di invalidità o di cecità o di sordomutismo, é opportuno parimenti procedere all'esame dei precedenti documentali archiviati, stante la circostanza che lo status di invalido civile, sordomuto e non vedente sono stati diversamente, rigidamente connessi a giudizi medico-legali basati sulle tabelle indicative delle percentuali, approvate con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992.

La rinvenuta documentazione, in uno con la "relazione conclusiva" e tutti gli atti trasmessi all'Azienda U.S.L., dovranno essere esaminati in seduta collegiale per l'espletamento delle attività devolute alle Commissioni mediche di verifica dall'art. 7, del più volte menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, tenendo presente che il giudizio finale si fonda, oltre che sulla correlazione tra il punteggio derivante dalla diagnosi funzionale ed il giudizio medico formulato in considerazione della capacità lavorativa del richiedente, anche sul non avviamento all'attività lavorativa di soggetti per i quali la stessa avrebbe comportato rischi concreti per le loro condizioni di salute.

Da quanto sopra discende che l'handicap e il suo grado (lieve, medio, grave e gravissimo) sono, quindi, chiaramente collegati, ma non necessariamente coincidenti con la condizione e la misura di invalidità civile, di sordomutismo e di cecità, influendo il fattore soggettivo nonché quello ambientale, tant'é che due persone, a parità di categoria e percentuale di minorazione, potranno essere differentemente valutate rispetto all'handicap.

Al fine di consentire un'applicazione sollecita delle disposizioni di cui trattasi, anche alla luce dei principi di buon andamento, i Direttori provinciali dei servizi vari ed i presidenti delle Commissioni mediche di verifica attiveranno ogni utile e necessaria iniziativa per il disbrigo degli incombenti perché gli stessi non subiscano, comunque, ritardi nelle procedure.

Roma, 7 maggio 2001

Il direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro



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