|
Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione - 11 aprile 1994, n. 123 "Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale - G.L.I.P. ex articolo 15 della legge 5 febbraio 1992. n. 104." Com'è noto, con i DD.MM. del 26 giugno 1992 e del 31 luglio 1992 questo Ministero - secondo il dettato contenuto nella legge 5 febbraio 1992 n. 104 - ha indicato i criteri per la costituzione dei Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (G.L.I.P.), previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 5/2/1992, n. 104. La verifica effettuata sulla prima applicazione della norma sopracitata nonché le innovazioni introdotte con il decreto legislativo n. 35/93 (che hanno modificato in modo sostanziale le modalità di selezione del personale direttivo e docente utilizzato in specifiche attività presso gli uffici scolastici provinciali) rendono necessaria una parziale revisione ed una messa a punto delle indicazioni come sopra fornite e ciò al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità all'azione del G.L.I.P. in funzione dell'integrazione degli alunni in situazione di handicap. Con l'allegato decreto, pertanto, si formulano direttive intese a configurare metodi di lavoro e procedure per obiettivi che possano con organicità configurare un flusso continuo di apporto al sistema scolastico. Si aggiunga che ai fini predetti si è tenuto conto anche dei contributi emersi nell'ambito dell'Osservatorio Interistituzionale sull'handicap costituito con D.M. del 16/5/1990 presso l'Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione di questo Ministero, nonché dell'esperienza maturata nel corso di oltre un anno di attività dei G.L.I.P. in parola già insediatisi ed approfondita in un recente incontro di aggiornamento svoltosi con i docenti utilizzati presso gli uffici scolastici provinciali. Va preliminarmente evidenziata l'introduzione, nel nuovo decreto, di un preciso richiamo alla permanenza nella struttura costitutiva, del quadro di riferimento operativo e delle competenze dei "Gruppi di lavoro provinciali" di cui alle circolari ministeriali n. 227 dell'8/8/1975 e n. 216 del 3/8/1977, meglio noti con la denominazione di "Gruppi H". Tali Gruppi, a differenza dei G.L.I.P., non hanno un carattere interistituzionale-rappresentativo, ma una connotazione tecnico-professionale istituzionale. Essi, infatti, sono costituiti da operatori che operano nell'ambito del sistema educativo, con competenze professionali afferenti alle scienze dell'educazione nell'accezione più ampia. Ai "Gruppi H" rimangono, pertanto, le competenze di carattere istituzionale, tra le quali - in primo luogo - l'esame dei documenti diagnostici e dei materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap; esame al quale le SS.LL. si riferiscono, tra l'altro, per la determinazione delle risorse di sostegno ordinarie o in deroga.
Rispetto ai precedenti decreti ministeriali, quello che viene adesso trasmesso deve essere tenuto in particolare considerazione per le seguenti indicazioni:
ribadisce le procedure di individuazione dei componenti dei G.L.I.P. da parte dei Provveditori agli Studi, prevedendo peraltro l'automatica sostituzione di quei membri che, a causa di ripetute assenze alle riunioni, possono seriamente pregiudicare l'operatività dei Gruppi; b) Attività e compiti
si è inteso esplicitare maggiormente più il disegno complessivo della legge-quadro n. 104/92, evidenziando i contenuti qualificativi per la loro interattività ed operatività interistituzionali delle competenze del G.L.I.P. La dimensione interistituzionale, infatti, caratterizza i Gruppi di lavoro previsti dalla legge-quadro e ne motiva non soltanto la composizione ma la stessa ragione d'essere; Le SS.LL. avranno cura di sollecitare, ove non sia stato già provveduto, la costituzione dei Gruppi di lavoro e di studio, di circolo o d'istituto, prevista dallo stesso art. 15 della legge-quadro. A tale proposito, vorranno richiamare l'attenzione dei capi d'istituto sull'opportunità di salvaguardare integrandole nelle nuove strutture prefigurate dalla norma legislativa, quelle forme organizzative che abbiano dato prova di funzionalità e di efficacia, evitando di arrestare gli eventuali processi positivi di crescita della cultura dell'integrazione nelle singole istituzioni scolastiche.
|